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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 20 Cod. Consumo – Definizioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Ai fini della presente sezione si intende:

**a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

**b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

**c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

**d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Pubblicità: messaggio diffuso per promuovere vendita beni immobili, diritti e servizi
  • Pubblicità ingannevole: idonea a indurre in errore, pregiudica comportamento economico
  • Pubblicità comparativa: identifica esplicitamente o implicitamente competitor o sua offerta
  • Operatore pubblicitario: committente e autore del messaggio o proprietario del mezzo di diffusione
  • Definizioni riferite a pubblicità in qualunque forma e via qualunque canale

Definizioni di publicità, publicità ingannevole, publicità comparativa e operatore pubblicitario indispensabili per applicazione coerente della disciplina sulla comunicazione commerciale.

Ratio

L'art. 20 è la chiave semantica di tutta la sezione. Senza definizioni precise, le norme che seguono (21-22) resterebbero ambigue. La struttura definitoria riflette le Direttive UE 2005/29/CE e 2006/114/CE, armonizzando il diritto italiano con lo standard europeo.

Particolare attenzione merita la def. di "operatore pubblicitario": include non solo chi commissiona il messaggio, ma anche proprietari di media e responsabili di programmazione, in riconoscimento del ruolo attivo dei canali nella diffusione.

Analisi

La lettera a) definisce "pubblicità" in senso lato: qualunque messaggio diffuso nell'esercizio di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale allo scopo di promuovere vendita di beni (mobili, immobili), diritti/obblighi su di essi, prestazioni. La genericità "in qualunque modo" copre analogie future (es. post social, video TikTok) senza bisogno di novellazione.

La lettera b) definisce "publicità ingannevole": messaggio che (1) in qualunque modo sia idoneo a indurre in errore; (2) a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico (cioè induca scelte di acquisto diversamente prese); (3) sia idonea a ledere un concorrente. La triplicità è fondamentale: non basta l'induzione in errore teorica, serve il nesso causale con danni economici.

La lettera c) definisce "publicità comparativa": identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o la sua offerta. Implicito = riferimento indiretto ma riconoscibile (es. "superiore a tutti gli altri" in un mercato monopolitico).

La lettera d) definisce "operatore pubblicitario": non solo il committente e autore, ma anche il proprietario del mezzo di diffusione se il committente/autore non sono identificati. Ciò copre i casi di pubblicità anonima su media.

Quando si applica

Applicazioni: uno spot TV è "publicità" ai sensi lett. a); uno spot che afferma risultati falsi è "ingannevole" lett. b); uno spot che confronta col competitor per nome è "comparativa esplicita" lett. c); la rete TV che trasmette lo spot è "operatore pubblicitario" lett. d) se il committente è ignoto.

Connessioni

Art. 18, 19 Cod. Consumo (ambito e finalità); art. 21, 22 Cod. Consumo (divieto ingannevole e comparazione lecita); Direttiva UE 2005/29/CE (pratiche sleali); Direttiva UE 2006/114/CE (publicità comparativa); L. 287/1990 (concorrenza sleale); Reg. UE 1141/2016 (pubblicità comparativa cross-border).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra 'publicità' e 'comunicazione commerciale'?

Art. 20.a definisce 'publicità' nel senso tecnico: messaggio finalizzato a promuovere vendita. 'Comunicazione commerciale' è termine più ampio, include anche informazioni non promozionali (es. liste prezzi). Art. 18-22 disciplinano principalmente la publicità.

Una publicità è ingannevole se semplicemente falsa?

Non basta essere falsa. Art. 20.b richiede che sia 'idonea a indurre in errore' AND 'pregiudichi il comportamento economico'. Falsità + nesso causale con danno = inganno. Falsità astratta senza danni non basta.

Cos'è una 'publicità comparativa implicita'?

Art. 20.c permette comparazione sia 'esplicita' (nome del competitor) che 'implicita' (riferimento indiretto ma riconoscibile, es. 'il nostro è il migliore del mercato' in contesto dove il competitor è noto).

Chi è responsabile di una pubblicità diffusa da un influencer su Instagram?

Art. 20.d: 'operatore pubblicitario' è il committente (brand), l'influencer (autore), e in caso di anonimato, la piattaforma (proprietaria del mezzo). Tutti tre possono essere responsabili.

Una pubblicità comparativa è sempre illecita?

No. Art. 20.c la definisce come categoria; art. 22 disciplina quando è lecita (beni/servizi della stessa categoria, confronto su caratteristiche materiali verificate, non ingannevole). Lecita se rispetta queste condizioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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