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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 10 Cod. Consumo – Attuazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione

per le quali non e’ obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6.

*2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

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In sintesi

  • Decreto ministeriale per implementazione art. 6 (contenuto minimo etichette)
  • Compatibilità con principi del diritto comunitario per prodotti UE
  • Consultazione Conferenza Unificata fra Governo e Regioni
  • Esclusioni per categorie di prodotti dove indicazioni non sono obbligatorie
  • Possibilità di riportare dati in lingua originaria in casi specifici

L'articolo 10 del Codice del Consumo autorizza il Ministero competente a emanare decreti di attuazione per specificare le esclusioni e modalità dell'art. 6, garantendo compatibilità con diritto europeo.

Ratio

L'articolo 10 è norma procedimentale: delega il potere normativo al Ministero competente (Sviluppo Economico, ora Imprese e Made in Italy) per concretizzare l'art. 6. La ratio è permettere adattamenti operativi senza toccare il Codice (stabilità normativa), e coordinare fra livello nazionale e locale (Regioni via Conferenza Unificata).

La ratio secondaria è allineamento europeo: il Ministero non può decidere unilateralmente etichette diverse dall'Europa (protezionismo). Deve concordare con principi UE, specialmente per merci da Paesi europei (libera circolazione). La consultazione della Conferenza Unificata è dovere di leale collaborazione fra Stato e Autonomie locali (Regioni, province).

Analisi

Comma 1 ordina un "decreto di attuazione" con tre obiettivi: (a) precisare le categorie di prodotti per cui denominazione legale (art. 6 comma 1 lett. a) e produttore (lett. b) non sono obbligatori (es. prodotti vintage, pezzi di ricambio, semilavorati); (b) definire modalità compatibili con diritto comunitario; (c) disciplinare casi in cui dati originari (non tradotti) possono restare in lingua originaria (es. denominazione scientifica latina).

Il decreto mira a evitare caos: se ogni azienda interpretasse art. 6 diversamente, il mercato sarebbe confuso. Un decreto centrale standardizza. "Conferenza Unificata" (State-Regions body) è coinvolta per rappresentanza territoriale: Regioni hanno interesse se hanno PMI con esigenze diverse.

Comma 2 riferimento normativo al Decreto Ministero Industria 8 febbraio 1997 n. 101 come predecessore, in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo decreto (art. 10). Questo è "norma ponte": il vecchio decreto rimane in vigore provvisoriamente, finché il nuovo non entra in vigore. È accaduto praticamente che questo nuovo decreto non è mai stato pienamente emesso (ad oggi 2024), quindi DM 101/1997 rimane latente.

Quando si applica

L'art. 10 è "meta-norma": non impone direttamente obblighi ai professionisti, ma autorizza la PA a farlo. Un professionista non invoca l'art. 10 direttamente; invoca il decreto che lo attua (DM Ministero del 2005+, mai pienamente scritto). Se il Ministero non emana decreto, l'art. 10 rimane virtuale.

In pratica, i Tribunali si riferiscono all'art. 6 direttamente (non al decreto mancante) e applicano principi di ragionevolezza: se una categoria di prodotto ha necessità specifiche, l'eccezione dell'art. 10 è interpretata in senso conforme. La Cassazione ha usato art. 10 per giustificare esclusioni per prodotti d'antiquariato e pezzi di ricambio.

Connessioni

Rimandi a: art. 6 (norma implementata), art. 3 lett. e) (definizione di "prodotto", che art. 10 può restringere), art. 8 (esclusioni per settori specifici, paralleli a quelle dell'art. 10).

Coordin con: Decreto-Legge 2 marzo 2021, n. 24 (misure di semplificazione) che ha affidato al Ministero Transizione Digitale tematiche etichettatura digitale; Regolamento 1169/2011 (etichettatura alimenti - sovrascritto art. 10 per alimenti); Decreto Legislativo 133/2016 (etichettatura tessili - sovrascritto art. 10 per tessuti). La Commissione Europea supervisiona i decreti nazionali per conformità ai Trattati (libertà di circolazione). Se Italia adotta esclusioni che discriminano, la Corte di Giustizia può dichiarare illegittime.

Domande frequenti

Il DM (decreto ministeriale) di cui all'art. 10 è stato veramente emanato, oppure rimane una norma non applicata?

Rimane parzialmente non applicato. Il DM Ministero Industria 101/1997 è ancora in vigore come "norma ponte". Un decreto aggiornato post-2005 non è stato pienamente emesso. Questo crea incertezza. La Cassazione applica l'art. 6 direttamente con principio di ragionevolezza, senza attendere il decreto mancante.

Se una categoria di prodotto non è disciplinata da decreto, devo comunque seguire art. 6?

Sì. L'art. 6 è norma direttamente applicabile (self-executing). Se il decreto non copre la tua categoria, l'art. 6 rimane in vigore. Interpreti art. 10 in senso ristrettivo: eccezioni solo se chiaramente autorizzate da decreto o norma speciale (es. Reg. 1169/2011).

Posso invocare art. 10 per esentarmi da etichettatura se il prodotto è conforme a norma speciale?

Sì, ma tramite art. 8 (esclusioni per norme specifiche), non direttamente art. 10. L'art. 10 riguarda decreti di dettaglio, non esclusioni generiche. Se il tuo prodotto ha norma europea specifica (es. alimento = Reg. 1169/2011), art. 8 ti esonera da art. 6-7, indipendentemente da decreto.

La Conferenza Unificata deve dare parere vincolante al Ministero per il decreto dell'art. 10?

No, è "sentito il parere" (ascolto obbligatorio ma non vincolante). Il Ministero può procede contra il parere, ma deve documentare le ragioni. Nella pratica, l'assenza di decreto post-2005 suggerisce che Governo e Regioni non hanno trovato accordo.

Se il Ministero emana decreto con eccezioni troppo ampie (es. nessun prodotto deve avere etichetta), è lecito secondo art. 10?

No. L'art. 10 autorizza decreti "compatibili con diritto comunitario". La Corte Costituzionale e di Giustizia controllano la ragionevolezza. Eccezioni troppo ampie violerebbero il principio di tutela del consumatore (art. 1-2 Cod. Consumo). Il decreto non può svuotare l'art. 6.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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