Art. 235 C.d.S. – Norme transitorie relative al titolo III
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all’incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l’uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti.
In sintesi
L'art. 235 CdS disciplina il regime transitorio per l'entrata in vigore delle norme del Titolo III sulle classificazioni e caratteristiche dei veicoli.
Ratio
L'articolo 235 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) costituisce una norma di diritto transitorio di assoluta rilevanza sistematica. Il legislatore del 1992, nel riformare organicamente la disciplina della circolazione stradale abrogando il previgente Codice della Strada del 1959 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), si è trovato dinanzi a una sfida tecnico-giuridica di non poco conto: evitare che l'entrata in vigore immediata delle nuove disposizioni classificatorie e tecniche del Titolo III determinasse un vuoto normativo o, peggio, un caos applicativo per i soggetti, costruttori, importatori, operatori del settore, che già producevano, commercializzavano o utilizzavano veicoli secondo la previgente disciplina.
La ratio della norma è dunque quella di garantire una vacatio legis rafforzata per le sole disposizioni del Titolo III, posticipando la piena applicabilità di talune norme al 1° ottobre 1993 e rimettendo alla potestà regolamentare del Ministero competente l'adozione dei decreti attuativi necessari ad integrare le previsioni di principio del codice con norme tecniche di dettaglio. Il meccanismo scelto è quello del rinvio mobile: le norme primarie entrano in vigore, ma la loro efficacia concreta è condizionata all'emanazione dei provvedimenti secondari, i quali a loro volta godono di un ulteriore periodo di sei mesi dalla pubblicazione prima di diventare vincolanti, fatte salve ipotesi di applicazione anticipata su istanza degli interessati.
Vi è poi una ratio di tutela della sicurezza stradale, che emerge con chiarezza al comma 4: il Ministro può comprimere i termini transitori ogniqualvolta determinati requisiti tecnici abbiano un'incidenza rilevante sulla sicurezza della circolazione. Ciò testimonia come il regime transitorio non sia una mera concessione agli operatori economici, ma rimanga sempre subordinato all'interesse pubblico primario alla sicurezza delle strade.
Analisi
Sul piano strutturale, l'articolo si articola in sei commi, ciascuno dedicato a un segmento specifico del Titolo III, secondo una logica di progressione che ricalca la sistematica interna del codice stesso.
Comma 1, Classificazione dei veicoli (Capo I, Titolo III): Le disposizioni sulla classificazione dei veicoli e sulle relative caratteristiche si applicano dal 1° ottobre 1993. La previsione è chiara: i costruttori e gli omologatori devono adeguarsi alle nuove categorie (autovetture, autobus, autocarri, rimorchi, ecc.) entro quella data. Tuttavia, dove l'applicazione concreta richieda norme tecniche di dettaglio, il legislatore rinvia a decreti attuativi da emanarsi entro il 31 marzo 1994. Tali decreti producono effetti solo dopo sei mesi dalla pubblicazione, salvo che l'interessato non opti per l'applicazione immediata. Questa clausola di opt-in anticipato è particolarmente rilevante per i costruttori che intendano avvalersi delle nuove categorie già prima del termine ordinario, ad esempio per accedere a mercati esteri che recepiscono anticipatamente le direttive comunitarie di riferimento.
Comma 2, Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi (Capo II, Titolo III): Il comma 2 riproduce il meccanismo del comma 1 per le categorie di veicoli non a motore: trazione animale, slitte e velocipedi (biciclette). Qui, però, la norma aggiunge un elemento di maggiore cogenza: a decorrere dal 1° aprile 1995, è fatto divieto assoluto di immettere in circolazione veicoli non conformi. Si tratta di un termine di decadenza oggettivo, non soggetto a deroghe individuali: dopo quella data, qualunque velocipede o veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti del Capo II non può legittimamente circolare, indipendentemente dalla data di produzione o di immatricolazione precedente. È interessante notare come il legislatore abbia avvertito l'esigenza di inserire questa salvaguardia finale proprio per le categorie di veicoli "minori", forse consapevole del rischio che la proliferazione di mezzi non conformi, specie biciclette prive di dotazioni di sicurezza, potesse protrarre indefinitamente gli effetti del vecchio regime.
Comma 3, Caratteristiche costruttive e omologazione (Sezione I, Capo III, Titolo III): Il comma 3 disciplina la sezione relativa ai veicoli a motore e ai loro rimorchi (Sezione I del Capo III), che comprende le norme sull'omologazione CE, sulle caratteristiche costruttive, sui dispositivi di equipaggiamento obbligatorio. La struttura è analoga ai commi precedenti: applicazione dal 1° ottobre 1993, decreti attuativi entro il 31 marzo 1994, vacatio semestrale dei decreti, possibilità di opt-in per gli interessati, e divieto di immissione in circolazione di veicoli non conformi dal 1° aprile 1995. La convergenza con il regime del comma 2 non è casuale: entrambi i segmenti normativi richiedono un adeguamento industriale e produttivo significativo, e il termine del 1° aprile 1995 rappresenta il punto di non ritorno oltre il quale il mercato deve essere interamente conformato alle nuove disposizioni.
Comma 4, Potere ministeriale di anticipazione: Il comma 4 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministro dei lavori pubblici e Ministro dei trasporti, poi unificati) un potere di ordinanza anticipatoria, ossia la facoltà di ridurre i termini di adeguamento stabiliti dall'articolo per quei requisiti tecnici la cui rilevanza per la sicurezza stradale giustifichi una disciplina accelerata. Si tratta di una clausola di salvaguardia dell'interesse pubblico: i termini transitori, pur necessari per non disrumpere il sistema, cedono il passo quando la sicurezza lo esige. Il potere è esercitabile con decreti ministeriali, soggetti pertanto alla disciplina generale dell'atto amministrativo, con la conseguente possibilità di impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa da parte degli operatori che si ritengano lesi dall'anticipazione dei termini.
Comma 5, Destinazione e uso dei veicoli (Sezione II, Capo III, Titolo III): Il comma 5 disciplina la transizione per le norme sulla destinazione e l'uso dei veicoli, vale a dire le disposizioni che definiscono per quale scopo un veicolo può essere impiegato (trasporto persone, merci, uso speciale, ecc.) e in quali condizioni. La soluzione è qui più semplice: applicazione diretta dal 1° ottobre 1993, senza la mediazione di decreti attuativi, e conservazione del regime previgente fino a quella data. Non vi è un divieto di circolazione posticipato al 1° aprile 1995, probabilmente perché la destinazione e l'uso non richiedono adeguamenti fisici del veicolo ma solo una riclassificazione amministrativa.
Comma 6, Carte di circolazione e formalità connesse (artt. 93, 94, 95 CdS): Il comma 6, per come si legge nel testo disponibile (parzialmente troncato), riguarda la disciplina transitoria relativa alle carte di circolazione, alle formalità di trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio delle carte provvisorie di circolazione. Questi istituti, regolati agli articoli 93, 94 e 95 del CdS, richiedevano un allineamento con le previsioni del nuovo codice che andava gestito con cautela, stante la massa di veicoli già in circolazione dotati di documenti rilasciati secondo il vecchio regime. Il testo del comma 6 non è riportato per intero nel quesito, ma la ratio è evidentemente quella di assicurare la piena continuità giuridica dei documenti preesistenti, evitando che l'entrata in vigore del nuovo codice invalidasse automaticamente le carte di circolazione già rilasciate.
Quando si applica
L'articolo 235 CdS è una norma transitoria e, come tale, ha esaurito la sua funzione precipua con lo spirare dei termini che fissa. Tuttavia, la sua rilevanza pratica attuale non è nulla: occorre distinguere tra la funzione prospettica, ormai consumata, e la funzione interpretativa e storica, tuttora attiva.
Profili storici e di diritto intertemporale: L'articolo 235 si applica, rectius, si applicava, a tutti i soggetti che, tra il 1° gennaio 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992) e il 1° aprile 1995 (termine finale per la conformità dei veicoli), si trovavano a fare i conti con la coesistenza del vecchio e del nuovo regime. Costruttori, importatori, concessionari, enti omologatori (Motorizzazione Civile), pubblica amministrazione e privati cittadini erano tutti potenzialmente interessati dalla scansione temporale dell'articolo. In questo arco di tempo, la norma transitoria fungeva da criterio di soluzione delle antinomie: in caso di contrasto tra vecchie e nuove disposizioni, era l'articolo 235 a stabilire quale delle due dovesse prevalere.
Applicazione attuale nei giudizi: Oggi, l'articolo 235 può essere richiamato in giudizi che riguardano fattispecie verificatesi nel periodo 1993-1995. Si pensi a controversie relative all'omologazione di veicoli prodotti in quel periodo, a sanzioni amministrative irrogate per presunte violazioni di norme tecniche durante la fase transitoria, o a contenziosi sulla validità di atti amministrativi (immatricolazioni, collaudi) adottati nel periodo di coesistenza dei due regimi. In questi casi, l'articolo 235 fornisce la chiave interpretativa per stabilire quale norma era applicabile ratione temporis.
Applicazione nell'interpretazione sistematica: L'articolo 235 è altresì rilevante per comprendere la ratio delle norme del Titolo III nell'attuale formulazione. Poiché molte disposizioni tecniche del Titolo III sono state successivamente modificate da decreti attuativi emanati proprio in forza dell'articolo 235, la conoscenza del regime transitorio aiuta a ricostruire la stratificazione normativa intervenuta nel tempo e a individuare la norma vigente per ciascun requisito tecnico.
Interazione con la normativa europea: L'articolo 235 va letto anche alla luce del processo di armonizzazione comunitaria in corso in quegli anni. Il D.Lgs. 285/1992 era già fortemente influenzato dalle direttive CEE in materia di omologazione dei veicoli (in particolare le direttive 70/156/CEE e successive per i veicoli a motore, e le direttive specifiche per ciascun componente). I termini transitori dell'articolo 235 erano stati calibrati anche in funzione dei tempi di recepimento delle direttive comunitarie, il che spiega perché il termine del 1° ottobre 1993 coincida con l'apertura del mercato unico europeo (1° gennaio 1993) e con l'entrata in vigore di importanti direttive comunitarie in materia di omologazione.
Connessioni
L'articolo 235 si inserisce nel sistema normativo del CdS con numerose connessioni, sia interne al codice sia esterne.
Connessioni interne al CdS: Le connessioni più immediate sono con le disposizioni del Titolo III alle quali l'articolo 235 fa riferimento. In particolare:
Connessioni con il regolamento di esecuzione: Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada) contiene disposizioni attuative del Titolo III che sono state emanate anche in forza della delega contenuta nell'art. 235. La lettura congiunta delle norme transitorie del codice e delle corrispondenti disposizioni regolamentari è essenziale per ricostruire il quadro normativo applicabile nel periodo 1993-1995.
Connessioni con la normativa sull'omologazione CE: Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (recepimento della direttiva 2002/24/CE sui veicoli a due o tre ruote) e il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 45 (recepimento della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore) hanno progressivamente sostituito le norme tecniche di dettaglio emanate in attuazione dell'art. 235, nell'ambito del più ampio processo di armonizzazione europea della disciplina dei veicoli. Oggi, il quadro di riferimento principale per l'omologazione dei veicoli è il Regolamento UE 2018/858, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Connessioni con la disciplina delle sanzioni amministrative: L'art. 235, stabilendo i termini entro i quali i veicoli devono essere adeguati alle nuove disposizioni, determina indirettamente anche l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tecniche del Titolo III. In particolare, le sanzioni per circolazione di veicoli non conformi alle caratteristiche costruttive (art. 78 CdS) non potevano essere irrogate prima che i termini transitori fossero decorsi: un veicolo non conforme alle nuove norme ma prodotto e immatricolato prima del 1° aprile 1995 era comunque legittimamente in circolazione durante la fase transitoria.
Connessioni con la giurisprudenza amministrativa: Il TAR e il Consiglio di Stato hanno avuto occasione di applicare i principi del regime transitorio del CdS in controversie relative all'omologazione di veicoli e all'interpretazione dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 235. In questi giudizi, i principi generali del diritto transitorio, tempus regit actum, irretroattività della legge, tutela del legittimo affidamento, si combinano con le specifiche previsioni dell'art. 235 per determinare la disciplina applicabile a ciascuna fattispecie.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 235 del Codice della Strada?
L'art. 235 CdS contiene le norme transitorie relative al Titolo III del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che riguarda la classificazione, le caratteristiche costruttive, la destinazione e l'uso dei veicoli. La norma stabilisce le date a partire dalle quali le nuove disposizioni si applicano in sostituzione del vecchio regime, prevedendo termini differenziati per i diversi capi e sezioni del Titolo III e rimettendo l'integrazione tecnica a decreti ministeriali attuativi.
Dal quando si applicano le disposizioni del Titolo III del Codice della Strada del 1992?
Le disposizioni del Titolo III del CdS (D.Lgs. 285/1992) si applicano in via generale dal 1° ottobre 1993, con alcune articolazioni: per i requisiti soggetti a decreti attuativi, l'obbligo decorre sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti (da emanarsi entro il 31 marzo 1994). Il divieto assoluto di immettere in circolazione veicoli non conformi scatta dal 1° aprile 1995 per le categorie interessate dai commi 2 e 3 dell'art. 235.
Cosa succede ai veicoli non conformi alle nuove norme dopo il 1° aprile 1995?
Ai sensi dell'art. 235, commi 2 e 3, del CdS, a decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli, inclusi velocipedi, veicoli a trazione animale e veicoli a motore, non rispondenti alle disposizioni del Capo II e della Sezione I del Capo III del Titolo III. Chi immette in circolazione veicoli non conformi dopo tale data è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.
Il Ministero dei trasporti può anticipare i termini transitori del Codice della Strada?
Sì. L'art. 235, comma 4, del CdS attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di disporre, con propri decreti, che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti dall'articolo, specialmente quando tali requisiti abbiano un'incidenza rilevante sulla sicurezza stradale. Si tratta di un potere discrezionale esercitabile a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione.
Le carte di circolazione rilasciate prima del 1993 restano valide con il nuovo Codice della Strada?
Sì, grazie al regime transitorio previsto dall'art. 235, comma 6, del CdS. Le carte di circolazione rilasciate secondo il vecchio regime (D.P.R. 393/1959) mantengono la loro validità per il periodo stabilito dalle norme transitorie. Le formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione (artt. 93, 94, 95 CdS) sono soggette a disciplina transitoria specifica che garantisce la continuità amministrativa.
I costruttori di veicoli potevano applicare le nuove norme anche prima del 1° ottobre 1993?
Sì. L'art. 235, commi 1 e 3, del CdS prevede la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati, anche per i decreti attuativi che ordinariamente entrano in vigore solo sei mesi dopo la pubblicazione. Questa clausola di opt-in anticipato era particolarmente utile per i costruttori che intendevano accedere ai mercati europei che già recepivano le nuove norme comunitarie sull'omologazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate