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Testo dell'articoloVigente
Art. 31 C.d.S. – Manutenzione delle ripe
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641 .
3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 31 CdS obbliga i proprietari a mantenere le ripe laterali alle strade per prevenire frane, cedimenti e caduta massi.
Ratio
L'articolo 31 del Codice della Strada impone ai proprietari di fondi laterali una responsabilità oggettiva di manutenzione strutturale delle ripe (versanti), affinché non si verifichino franamenti, cedimenti del corpo stradale, scoscendimenti o cadute di materiale sulla carreggiata. La ratio è di prevenzione del danno infrastrutturale e del rischio di incidenti, spostando i costi di manutenzione ordinaria da chi gestisce la strada a chi trae vantaggio dalla proprietà del fondo. È forma di allocazione efficiente del rischio: il proprietario che beneficia del fondo è responsabile della sua stabilità.
Analisi
Il primo comma impone ai proprietari di terreni laterali a strade l'obbligo di mantenere le ripe (sia a valle che a monte della carreggiata) in uno stato di stabilità tale da impedire franamenti, cedimenti, scoscendimenti, cadute di massi o materiale sulla strada. Questa responsabilità si estende alle opere di sostegno di cui all'articolo 30 (muri, manufatti). Il comma richiede inoltre che i proprietari realizzino le necessarie opere di mantenimento ed evitino di eseguire interventi che causino i rischi elencati. È obbligo sia negativo (non fare) che positivo (mantenere). Il secondo comma prevede sanzione amministrativa da 143 a 641 euro per violazione. Il terzo comma collega la violazione all'obbligo accessorio di ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi, secondo le procedure di cui al capo I, sezione II, titolo VI del Codice della Strada (demolizioni e ripristini di opere abusive).
Quando si applica
L'articolo 31 si applica frequentemente in contesti territoriali montani e collinari, dove il rischio di franamenti è elevato. Quando un ente proprietario rileva cedimenti di ripa, comunica formalmente al proprietario del fondo l'ingiunzione di ripristino. È norma di applicazione costante negli interventi di sicurezza idrogeologica e nei procedimenti amministrativi di tutela della viabilità. Si applica anche in procedimenti sanzionatori per violazione.
Connessioni
Collegata agli articoli 29 (piantagioni), 30 (fabbricati e muri), 32 (condotta acque), e alla disciplina generale della responsabilità civile per danni da cose. Rimanda inoltre alle normative di protezione dal dissesto idrogeologico, alla disciplina dei consorzi di bonifica, e alla responsabilità civile extracontrattuale per danno alla cosa altrui (Codice Civile).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Scoscendimento per incuria
Tizio è proprietario di un terreno collinare il cui versante inferiore costeggia una strada provinciale. A seguito di piogge intense, parte del terreno frana sulla carreggiata, causando l'interruzione temporanea del traffico. Gli agenti della Polizia Locale accertano che Tizio non aveva eseguito alcuna opera di consolidamento nonostante i segnali evidenti di dissesto. Oltre alla sanzione pecuniaria di 573 euro (misura massima, stante la gravità), Tizio viene diffidato a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese entro il termine indicato nell'ordinanza, pena l'esecuzione d'ufficio con rivalsa dei costi.
Caso 2: Intervento vietato che provoca cedimento
Caio, proprietario di un fondo a monte di una strada comunale, decide di sbancarne la parte inferiore per ricavare uno spazio di parcheggio privato, senza richiedere alcuna autorizzazione. Lo sbancamento indebolisce il piede del versante, determinando il cedimento del ciglio stradale. La Polizia Municipale, intervenuta su segnalazione dell'ente viario, contesta a Caio la violazione dell'art. 31 C.d.S. per aver eseguito un intervento causa del cedimento, irrogando la sanzione e disponendo il ripristino della scarpata con muro di sostegno adeguato.
Caso 3: Caduta massi e concorso di responsabilità
Il fondo di Sempronio è attraversato da un costone roccioso affiorante a poca distanza da una strada statale. Un masso si stacca e colpisce un'autovettura in transito, causando danni al veicolo e lievi lesioni all'occupante. Le indagini accertano che Sempronio era a conoscenza del rischio (aveva ricevuto diffide dall'ente gestore negli anni precedenti) ma non aveva installato reti paramassi. Sempronio risponde della violazione amministrativa ex art. 31 C.d.S. e, in sede civile, viene ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati, con parziale concorso dell'ente stradale per omessa vigilanza periodica.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 31 del Codice della Strada?
L'art. 31 C.d.S. obbliga i proprietari dei fondi laterali alle strade a mantenere le ripe (scarpate a valle e a monte) in condizioni tali da prevenire frane, cedimenti, scoscendimenti e caduta di massi sulla carreggiata. Chi viola quest'obbligo rischia una sanzione da 143 a 573 euro e il ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.
Chi è responsabile della manutenzione delle ripe stradali?
La responsabilità ricade sui proprietari dei fondi laterali alla strada, sia sul lato a valle che a monte. L'obbligo è indipendente dalla causa del dissesto: anche se il deterioramento è dovuto a eventi naturali, il proprietario deve intervenire per mettere in sicurezza il versante.
Qual è la multa per violazione dell'art. 31 del Codice della Strada?
La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di 143 euro a un massimo di 573 euro. A ciò si aggiunge la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore, che può comportare costi aggiuntivi anche molto elevati.
Qual è il rapporto tra l'art. 30 e l'art. 31 del Codice della Strada?
L'art. 30 disciplina le opere di sostegno (muri, scogliere, ecc.) già presenti lungo le strade, imponendone la manutenzione all'ente proprietario o ai privati secondo i casi. L'art. 31 estende la logica protettiva all'intera ripa del fondo laterale, richiamando espressamente le opere di sostegno ex art. 30 e aggiungendo il divieto di interventi che possano destabilizzare il versante.
L'art. 31 si applica anche al regolamento di esecuzione del Codice della Strada?
Sì, il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) integra le disposizioni del Codice in materia di strade e loro pertinenze. Le prescrizioni tecniche sulle opere di consolidamento e sulle modalità di intervento sulle ripe trovano il proprio fondamento normativo proprio nell'art. 31 C.d.S., che il regolamento contribuisce a specificare nei dettagli applicativi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate