← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 C.d.S. – Manutenzione delle ripe

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I proprietari dei fondi laterali alle strade hanno l'obbligo di mantenere le ripe (sia a valle che a monte) in condizioni sicure.
  • L'obiettivo è prevenire franamenti, cedimenti del corpo stradale, scoscendimenti e caduta di massi o materiale sulla sede stradale.
  • L'obbligo include la manutenzione delle opere di sostegno previste dall'art. 30 e la realizzazione di interventi necessari al mantenimento della stabilità.
  • È vietato eseguire interventi che possano causare franamenti o ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze.
  • La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 143 a 573 euro.
  • È prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.

L'art. 31 CdS obbliga i proprietari a mantenere le ripe laterali alle strade per prevenire frane, cedimenti e caduta massi.

Ratio

L'articolo 31 del Codice della Strada impone ai proprietari di fondi laterali una responsabilità oggettiva di manutenzione strutturale delle ripe (versanti), affinché non si verifichino franamenti, cedimenti del corpo stradale, scoscendimenti o cadute di materiale sulla carreggiata. La ratio è di prevenzione del danno infrastrutturale e del rischio di incidenti, spostando i costi di manutenzione ordinaria da chi gestisce la strada a chi trae vantaggio dalla proprietà del fondo. È forma di allocazione efficiente del rischio: il proprietario che beneficia del fondo è responsabile della sua stabilità.

Analisi

Il primo comma impone ai proprietari di terreni laterali a strade l'obbligo di mantenere le ripe (sia a valle che a monte della carreggiata) in uno stato di stabilità tale da impedire franamenti, cedimenti, scoscendimenti, cadute di massi o materiale sulla strada. Questa responsabilità si estende alle opere di sostegno di cui all'articolo 30 (muri, manufatti). Il comma richiede inoltre che i proprietari realizzino le necessarie opere di mantenimento ed evitino di eseguire interventi che causino i rischi elencati. È obbligo sia negativo (non fare) che positivo (mantenere). Il secondo comma prevede sanzione amministrativa da 143 a 573 euro per violazione. Il terzo comma collega la violazione all'obbligo accessorio di ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi, secondo le procedure di cui al capo I, sezione II, titolo VI del Codice della Strada (demolizioni e ripristini di opere abusive).

Quando si applica

L'articolo 31 si applica frequentemente in contesti territoriali montani e collinari, dove il rischio di franamenti è elevato. Quando un ente proprietario rileva cedimenti di ripa, comunica formalmente al proprietario del fondo l'ingiunzione di ripristino. È norma di applicazione costante negli interventi di sicurezza idrogeologica e nei procedimenti amministrativi di tutela della viabilità. Si applica anche in procedimenti sanzionatori per violazione.

Connessioni

Collegata agli articoli 29 (piantagioni), 30 (fabbricati e muri), 32 (condotta acque), e alla disciplina generale della responsabilità civile per danni da cose. Rimanda inoltre alle normative di protezione dal dissesto idrogeologico, alla disciplina dei consorzi di bonifica, e alla responsabilità civile extracontrattuale per danno alla cosa altrui (Codice Civile).

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 31 del Codice della Strada?

L'art. 31 C.d.S. obbliga i proprietari dei fondi laterali alle strade a mantenere le ripe (scarpate a valle e a monte) in condizioni tali da prevenire frane, cedimenti, scoscendimenti e caduta di massi sulla carreggiata. Chi viola quest'obbligo rischia una sanzione da 143 a 573 euro e il ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

Chi è responsabile della manutenzione delle ripe stradali?

La responsabilità ricade sui proprietari dei fondi laterali alla strada, sia sul lato a valle che a monte. L'obbligo è indipendente dalla causa del dissesto: anche se il deterioramento è dovuto a eventi naturali, il proprietario deve intervenire per mettere in sicurezza il versante.

Qual è la multa per violazione dell'art. 31 del Codice della Strada?

La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di 143 euro a un massimo di 573 euro. A ciò si aggiunge la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore, che può comportare costi aggiuntivi anche molto elevati.

Qual è il rapporto tra l'art. 30 e l'art. 31 del Codice della Strada?

L'art. 30 disciplina le opere di sostegno (muri, scogliere, ecc.) già presenti lungo le strade, imponendone la manutenzione all'ente proprietario o ai privati secondo i casi. L'art. 31 estende la logica protettiva all'intera ripa del fondo laterale, richiamando espressamente le opere di sostegno ex art. 30 e aggiungendo il divieto di interventi che possano destabilizzare il versante.

L'art. 31 si applica anche al regolamento di esecuzione del Codice della Strada?

Sì, il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) integra le disposizioni del Codice in materia di strade e loro pertinenze. Le prescrizioni tecniche sulle opere di consolidamento e sulle modalità di intervento sulle ripe trovano il proprio fondamento normativo proprio nell'art. 31 C.d.S., che il regolamento contribuisce a specificare nei dettagli applicativi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.