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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 9-ter C.d.S. – Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore fuori dai casi dell'art. 9-bis è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro.
  • Se dalla competizione deriva la morte di una o più persone, la pena è la reclusione da sei a dieci anni.
  • Se dalla competizione derivano lesioni personali, la pena è la reclusione da due a cinque anni.
  • Sanzione accessoria automatica: sospensione della patente da uno a tre anni; revoca obbligatoria in caso di lesioni gravi, gravissime o morte.
  • Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo appartengano a terzi estranei al reato.

Art. 9-ter C.d.S.: chi gareggia in velocità con veicoli a motore rischia la reclusione da sei mesi a un anno e la multa fino a 20.000 euro.

Ratio

L'articolo 9-ter del Codice della Strada incrimina il comportamento di chi gareggia in velocità con veicoli a motore fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis. La norma prevede una sanzione penale principale (reclusione 6 mesi-1 anno, multa 5.000-20.000 euro) e aggravamenti per conseguenze lesive: reclusione 6-10 anni se muore una o più persone, 2-5 anni se vi sono lesioni personali.

Analisi

La disposizione tutela la sicurezza stradale mediante la criminalizzazione di comportamenti pericolosi. Le pene accessorie includono la sospensione della patente da 1 a 3 anni e, in caso di lesioni gravi/gravissime o morte, la revoca della patente. È sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a terzo estraneo che non li abbia affidati consapevolmente. La struttura sanzionatoria è graduata in funzione delle conseguenze dannose, incentivando il massimo controllo del rischio.

Quando si applica

Si applica a chiunque gareggia in velocità con motore su strada senza autorizzazione secondo l'articolo 9. Rileva indipendentemente dal verificarsi di danni concreti: il reato consuma per il solo comportamento di gara (reato di pericolo). Gli aggravamenti scattano in caso di effettive conseguenze lesive o mortali derivanti dalla competizione.

Connessioni

Correlato all'articolo 9 (autorizzazione competizioni) e all'articolo 9-bis (gare autorizzate in velocità). Rientra nel quadro più ampio delle sanzioni penali per violazioni gravi del Codice della Strada (articoli 160 ss.). La confisca del veicolo collega alla disciplina generale delle misure di sicurezza (articolo 223).

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 9-ter del Codice della Strada?

L'art. 9-ter C.d.S. punisce chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, con la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro. Se dalla gara derivano lesioni o la morte di persone, le pene aumentano significativamente, fino a dieci anni di reclusione in caso di decesso.

Qual è la differenza tra art. 9-bis e art. 9-ter del Codice della Strada?

L'art. 9-bis disciplina le gare su strada autorizzate dall'autorità competente e ne regola le condizioni di svolgimento. L'art. 9-ter, invece, sanziona penalmente le gare di velocità non autorizzate: fuori dai casi consentiti dall'art. 9-bis, la partecipazione a qualsiasi competizione abusiva costituisce reato.

Si rischia il carcere per una gara abusiva in auto?

Sì. Il reato-base (comma 1) prevede la reclusione da sei mesi a un anno. Se dalla gara deriva la morte di qualcuno, la pena arriva fino a dieci anni; in caso di lesioni personali, fino a cinque anni. Si tratta di pene detentive che il giudice può sospendere condizionalmente solo al ricorrere dei presupposti di legge.

Quando viene revocata la patente per art. 9-ter C.d.S.?

La patente è sospesa obbligatoriamente (da uno a tre anni) per qualsiasi condanna ex art. 9-ter. La revoca definitiva scatta invece quando dalla competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime, oppure la morte di una o più persone: in questi casi il giudice non ha discrezionalità.

Viene confiscato il veicolo in caso di gara abusiva?

Sì, la confisca del veicolo è obbligatoria con la sentenza di condanna per tutti i partecipanti alla gara. L'unica eccezione riguarda i veicoli appartenenti a persone estranee al reato, a condizione che questi non li abbiano consapevolmente affidati per la gara: in tal caso il mezzo non è confiscato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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