Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 656 c.p. – Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.

In sintesi

  • L'art. 656 c.p. punisce la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose idonee a turbare l'ordine pubblico.
  • È una contravvenzione contro l'ordine pubblico, punita con l'arresto o l'ammenda.
  • L'evento richiesto è il pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, non il turbamento effettivo.
  • Opera la clausola di sussidiarietà: si applica "se il fatto non costituisce un più grave reato".
  • Va bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.
Indice dei contenuti

L'art. 656 del codice penale incrimina la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico. Collocato tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico, l'illecito punisce, in via generale, chiunque diffonda notizie connotate da falsità, esagerazione o tendenziosità idonee a generare un pericolo di turbamento dell'ordine pubblico. La pena è quella propria delle contravvenzioni, ossia l'arresto o l'ammenda, secondo gli importi che vanno inquadrati nel contesto storico della norma e alla luce dei successivi aggiornamenti.

Il bene giuridico tutelato

L'interesse protetto è l'ordine pubblico, inteso nella sua accezione di quiete e tranquillità della collettività, ossia il regolare e pacifico svolgimento della vita sociale. La norma non tutela il singolo destinatario della notizia, bensì un bene di natura collettiva: la diffusione di informazioni distorte può infatti generare allarme, panico o reazioni incontrollate capaci di alterare la pacifica convivenza. Si tratta di un illecito di pericolo, in cui l'anticipazione della soglia di tutela mira a prevenire conseguenze pregiudizievoli per la collettività.

La condotta: falsità, esagerazione, tendenziosità

La condotta tipica consiste nel pubblicare o diffondere notizie. Il legislatore qualifica le notizie rilevanti come false, esagerate o tendenziose. La notizia falsa è quella non corrispondente al vero; quella esagerata amplifica oltre misura un fatto reale; quella tendenziosa, pur muovendo da elementi veri, è costruita e orientata in modo da indurre conclusioni distorte. Tipicamente, ciò che accomuna le tre ipotesi è l'attitudine ingannatoria del messaggio, in grado di alterare la corretta percezione dei fatti da parte del pubblico.

L'evento di pericolo per l'ordine pubblico

Elemento centrale della fattispecie è l'idoneità della notizia a turbare l'ordine pubblico. La norma stabilisce che la diffusione rilevi quando "possa essere turbato l'ordine pubblico": non occorre, dunque, che il turbamento si verifichi in concreto, essendo sufficiente la potenzialità lesiva della condotta. L'accertamento di tale idoneità deve essere condotto in concreto, valutando il contenuto della notizia, le modalità e il contesto della diffusione, così da distinguere le comunicazioni innocue da quelle realmente capaci di mettere a rischio la tranquillità collettiva.

La clausola di sussidiarietà

L'art. 656 reca una clausola di riserva: si applica "se il fatto non costituisce un più grave reato". Ciò significa che, ove la medesima condotta integri una fattispecie più grave - tipicamente delitti contro l'ordine pubblico o altre incriminazioni a tutela di beni omogenei - sarà quest'ultima ad applicarsi, restando la contravvenzione assorbita. La clausola evita duplicazioni sanzionatorie e colloca la disposizione in posizione residuale rispetto alle ipotesi di maggiore gravità.

Il bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero

L'applicazione dell'art. 656 impone un attento bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione. La norma non può tradursi in uno strumento di repressione del dissenso o della critica: ciò che rileva penalmente non è il contenuto sgradito o controverso di un'opinione, ma la diffusione di notizie connotate da falsità, esagerazione o tendenziosità e dotate di concreta idoneità a turbare l'ordine pubblico. L'interpretazione deve perciò essere rigorosa, per non comprimere illegittimamente la libera circolazione delle idee.

Profili pratici e attualità

Sul piano pratico, la fattispecie conserva attualità in un contesto caratterizzato dalla rapida circolazione di informazioni attraverso una pluralità di canali. La valutazione dell'idoneità lesiva impone di considerare l'ampiezza della diffusione e la capacità del messaggio di raggiungere un pubblico vasto. Resta fermo che l'accertamento deve muovere da un rigoroso vaglio degli elementi costitutivi, evitando applicazioni che colpiscano la mera diffusione di opinioni o informazioni inesatte prive di reale attitudine a turbare l'ordine pubblico.

L'elemento soggettivo della contravvenzione

Trattandosi di contravvenzione, l'illecito di cui all'art. 656 può essere integrato, in via generale, sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, secondo i principi che governano l'elemento soggettivo delle contravvenzioni. Ciò amplia l'ambito di rilevanza della fattispecie rispetto ai delitti, per i quali è di regola richiesto il dolo. Resta però fermo che l'accertamento deve riguardare la consapevolezza o, quantomeno, la rimproverabilità della condotta di diffusione di notizie connotate da falsità, esagerazione o tendenziosità, evitando di sanzionare comportamenti privi di un coefficiente soggettivo apprezzabile.

La diffusione attraverso una pluralità di canali

L'attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla circolazione rapida e capillare delle informazioni attraverso una pluralità di canali, accresce la potenziale rilevanza della fattispecie. La valutazione dell'idoneità della notizia a turbare l'ordine pubblico deve tenere conto dell'ampiezza e della velocità di propagazione del messaggio, che possono amplificarne gli effetti. Al tempo stesso, proprio l'ampliarsi degli spazi di comunicazione impone una particolare cautela interpretativa, affinché la norma non si traduca in un indebito strumento di limitazione della libera circolazione delle opinioni e delle informazioni, presidiata dall'art. 21 della Costituzione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa punisce l'art. 656 del codice penale?

Punisce chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose idonee a turbare l'ordine pubblico. È una contravvenzione punita con l'arresto o l'ammenda.

Occorre che l'ordine pubblico sia effettivamente turbato?

No. Si tratta di un reato di pericolo: è sufficiente che la notizia sia idonea a turbare l'ordine pubblico, anche se il turbamento non si verifica in concreto.

Che differenza c'è tra notizia falsa, esagerata e tendenziosa?

La falsa non corrisponde al vero; l'esagerata amplifica oltre misura un fatto reale; la tendenziosa, pur muovendo da elementi veri, è orientata in modo da indurre conclusioni distorte. Tutte hanno attitudine ingannatoria.

Cosa significa la clausola 'se il fatto non costituisce un più grave reato'?

È una clausola di sussidiarietà: se la condotta integra un reato più grave, si applica quest'ultimo e la contravvenzione resta assorbita, evitando duplicazioni sanzionatorie.

La norma limita la libertà di espressione?

L'art. 656 va bilanciato con l'art. 21 Cost. Non punisce le opinioni o la critica, ma la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose concretamente idonee a turbare l'ordine pubblico. L'interpretazione deve essere rigorosa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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