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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 656 c.p. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punizione per diffusione intenzionale di notizie false, esagerate o tendenziose
  • Condizione: idonee a turbare l'ordine pubblico
  • Pena: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 euro
  • Non è necessaria effettiva lesione dell'ordine, basta l'idoneità

Pubblicazione di notizie false o esagerate idonee a turbare ordine pubblico: arresto fino a 3 mesi.

Ratio

L'articolo 656 c.p. protegge la sicurezza pubblica e la fiducia nelle istituzioni reprimendo la diffusione disinformata di notizie false. Mira a prevenire panico collettivo e turbamenti dell'ordine pubblico generati da false informazioni deliberatamente propagate.

Analisi

Elementi costitutivi: 1) pubblicazione o diffusione (qualunque mezzo: stampa, web, social, voce); 2) notizie false, esagerate o tendenziose (alterazione consapevole della verità); 3) idoneità a turbare l'ordine pubblico (valutazione oggettiva di pericolo potenziale); 4) dolo generico (consapevolezza e volontà). Non è necessaria effettiva perturbazione, ma solo la potenziale idoneità lesiva.

Quando si applica

Diffusione di notizie false su disastri prossimi, epidemie inesistenti, crac bancari falsi, conflitti civili immaginari. Esclude giornalismo investigativo onesto, satira, opinioni personali esplicitamente dichiarate come tali.

Connessioni

Rimandi: art. 658 c.p. (procurato allarme), art. 655 c.p. (radunata sediziosa), art. 661 c.p. (abuso credulità popolare). Collegati: leggi su stampa, D.lgs. 70/2003 (e-commerce), Codice Deontologico Giornalisti, norme sulla lotta alle fake news.

Domande frequenti

È reato anche condividere una notizia falsa trovata online?

Sì, se consapevolmente condividi notizie false o esagerate e sei consapevole della loro falsità, sei punibile per diffusione. Il mezzo (social, chat di gruppo) non cambia la responsabilità.

È richiesto che la notizia falsa abbia effettivamente turbato l'ordine?

No, la legge richiede solo l'idoneità potenziale a turbare l'ordine pubblico, valutata oggettivamente. Non è necessaria la produzione concreta di turbamento.

Cosa differenzia una notizia esagerata da una false?

La notizia esagerata contiene un nucleo vero ma amplificato (10 persone contagiate diventano 1000). La falsa è interamente inventata. Entrambe rientrano nel reato.

Il giornalista che pubblica false notizie per inchiesta è punibile?

No, se opera in buona fede per indagine giornalistica documentata. Diverso è pubblicare falsi consapevolmente. L'elemento doloso è discriminante.

Quanto tempo ho a disposizione per cancellare una notizia falsa da Internet?

Non c'è termine legale per il ritiro volontario, ma più rapido è il ritiro, più agevolmente dimostrerai la mancanza di dolo persistente. Tuttavia, se l'hai diffusa consapevolmente, il reato è già consumato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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