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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 615-bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato(1).

In sintesi

  • Reato di acquisire indebitamente notizie/immagini della vita privata mediante riprese in domicilio altrui
  • Mezzi: strumenti di ripresa visiva (telecamere, fotocamere) o sonora (microfoni, registratori)
  • Pena base: sei mesi a quattro anni
  • Aggravante: diffusione al pubblico mediante qualunque mezzo di informazione (pena base)
  • Se pubblico ufficiale abusa poteri: uno a cinque anni; procedimento d'ufficio

Interferenze illecite nella vita privata mediante strumenti di ripresa visiva/sonora in luoghi di privata dimora. Reclusione sei mesi a quattro anni; aumento se diffusione, uno-cinque anni se pubblico ufficiale abusa poteri.

Ratio

L'articolo 615-bis protegge il diritto alla riservatezza nella propria dimora, specificamente da intrusioni tecnologiche (telecamere nascoste, microfoni, ecc.). È norma moderna che affronta rischi del controllo digitale: il diritto al domicilio include il diritto a non essere osservati, ascoltati o fotografati nella propria sfera privata. La norma risponde ai pericoli di sorveglianza abusiva, spionaggio domestico, pornografia realizzata di nascosto.

Analisi

Primo comma: chiunque si procuri indebitamente notizie/immagini della vita privata svolgentesi in luoghi indicati da art. 614 (casa, luogo di privata dimora, appartenenze) mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, è punito sei mesi a quattro anni. Secondo comma: chi rivela/diffonde tali notizie/immagini mediante mezzo di informazione pubblico (giornale, TV, internet, social) incorre nella stessa pena. Terzo comma: i delitti sono punibili su querela della vittima; tuttavia, se autore è pubblico ufficiale/incaricato che abusa poteri o investigatore privato che esercita abusivamente, si procede d'ufficio e la pena è uno a cinque anni.

Quando si applica

Esempi: telecamera nascosta in camera da letto/bagno di Airbnb; registrazione audio di conversazione privata in domicilio; fotografo che scopre finestra per riprendere nudità della persona dentro; investigatore privato che installa microfono in ufficio privato; molestatore che installa telecamera per guardare ex partner. È delitto gravissimo se diffuso (ex amatoriale, revenge porn, sorveglianza genitore su minore).

Connessioni

Correlati: art. 614 c.p. (violazione domicilio), art. 612-bis c.p. (atti persecutori, spesso accoppiato con riprese), art. 167 c.p.p. (intercettazioni, procedimento legale diverso), L. 91/1981 (riservatezza), GDPR (protezione dati, ambito amministrativo). Importante distinzione tra intercettazione legale (magistrato) e intercettazione abusiva (art. 615-bis).

Domande frequenti

Se scopro una telecamera nascosta in casa mia, che devo fare?

Non toccare l'apparecchio; fotografalo in situ. Avverti immediatamente polizia/carabinieri; consegna il dispositivo come prova. Puoi querelare l'autore per violazione domicilio (art. 614) e interferenze nella vita privata (art. 615-bis). Chiedi risarcimento danni in sede civile.

Se un'amica registra una mia conversazione privata in casa senza consenso, è art. 615-bis?

Sì, se la registrazione è in luogo di privata dimora (casa) e senza tuo consenso, è interferenza nella vita privata (art. 615-bis). Pena: sei mesi a quattro anni. Se l'amica diffonde poi la registrazione, la pena resta la stessa ma il danno è amplificato.

Che differenza c'è tra intercettazione legale e art. 615-bis?

Intercettazione legale è autorizzata da magistrato (art. 266 c.p.p.) in indagini di crimini gravi; è procedimento legittimo. Art. 615-bis è abusiva, senza autorità, per fine privato. Se pubblico ufficiale fa intercettazione abusiva, commette art. 615-bis (uno-cinque anni) oltre ad altre sanzioni.

Se il video/audio è registrato in giardino di casa mia (non interno), vale art. 615-bis?

Sì, la norma si estende alle 'appartenenze' della dimora (giardino, balcone, cortile esclusivo). Se è luogo di privata dimora (non strada pubblica), la ripresa abusiva ricade sotto art. 615-bis.

Se sono giornalista e voglio documentare un maltrattamento in casa, posso registrare?

Se è per documentare reato (es. violenza domestica), avrai quasi certamente esigenze giustificate civili (diritto di cronaca). Però penalmente, senza consenso del maltrattato, commetti art. 615-bis. Consigliato ottenere consenso prima, o far fare la denuncia dalla vittima, poi accedere legalmente con autorità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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