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Art. 445 c.p. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Somministrazione di medicinali in specie, qualità o quantità diversa da ordinazione o dichiarazione costituisce delitto punito con reclusione e multa per tutela salute pubblica.
Ratio
La norma protegge l'integrità dell'ordinazione medica e la corrispondenza qualitativa tra quanto prescritto dal medico e ciò che effettivamente il paziente riceve. La falsificazione di medicinali, anche per specie o quantità, compromette la salute pubblica: il paziente non riceve la terapia corretta e corre il rischio di inefficacia o reazioni avverse impreviste.
La fattispecie colpisce tanto chi esercita regolarmente il commercio farmacologico quanto chi lo svolge abusivamente, perché il bene tutelato è trasversale: la tutela della salute in sede di dispensazione.
Analisi
L'articolo 445 prevede due elementi costitutivi: (1) la somministrazione di sostanze medicinali; (2) la non-corrispondenza in specie (tipo di farmaco), qualità (grado di purezza, concentrazione) oppure quantità rispetto all'ordinazione medica o a quanto dichiarato o pattuito. La norma non richiede dolo specifico né malafede consapevole: basta la violazione della conformità. La condotta può riguardare sia sostituzioni con altri farmaci sia alterazioni delle caratteristiche del medicinale originario.
Il termine 'somministra' si riferisce a chi materialmente dispensa il farmaco: farmacista, infermiere, medico stesso o venditore abusivo. La pena è reclusione da sei mesi a due anni e multa da 103 a 1.032 euro.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) un farmacista dispensa un farmaco diverso da quello ordinato dal medico; (b) viene alterata la concentrazione o il dosaggio; (c) il medicinale è venduto con caratteristiche diverse da quelle annunciate al cliente; (d) viene somministrato da chi non è autorizzato (abusivamente). Rientra anche la dispensazione di generici falsificati o scaduti. Escluse condotte di ricerca o sperimentazione controllata.
Connessioni
Collegato all'articolo 444 (sofisticazione di sostanze medicinali), articolo 439 (adulterazione di sostanze alimentari), articolo 440 (commercio di sostanze pericolose), articoli 570-571 del Codice della Privacy per la riservatezza dei dati farmacologici del paziente, e Legge 348/2000 sulla responsabilità del farmacista. Rilevante anche il D.Lgs. 219/2006 sulla disciplina dei medicinali.
Domande frequenti
Se il farmacista mi dà un generico al posto del farmaco di marca ordinato dal medico, è un reato?
No, se il medico ha autorizzato la sostituzione con il generico equivalente (come avviene normalmente in Italia per i farmaci di marca con ricetta SSN). L'art. 445 si applica solo quando il medicinale dispensato è diverso SENZA autorizzazione medica o ha caratteristiche qualitative diverse (purezza, concentrazione, scadenza).
Chi è responsabile se un infermiere somministra il dosaggio sbagliato di un medicinale a un paziente ricoverato?
L'infermiere è responsabile per l'art. 445 se somministra consapevolmente o per grave negligenza una quantità diversa da quella ordinata dal medico. Se l'errore è involontario ma dovuto a negligenza grave (lettura sbagliata della dose), potrebbe scattare anche l'art. 589 cp (omicidio colposo) se ne consegue morte.
È reato vendere medicinali scaduti su internet?
Sì, perché la qualità del farmaco (la validità) è diversa da quella che il cliente si aspetta acquistando un medicinale. Rientra nell'art. 445 se dichiarato valido, e inoltre viola norme sulla sicurezza farmacologica e il D.Lgs. 219/2006.
Se compro un integratore invece del medicinale ordinato dal medico, il venditore commette reato?
Dipende: se il venditore ha consapevolmente sostituito il medicinale prescritto con un integratore non-farmaco senza consenso, sì, commette il reato dell'art. 445. Se il cliente ha accettato la sostituzione consapevolmente, no.
Come posso tutelare i miei diritti se ho ricevuto un medicinale non conforme?
Puoi segnalare all'Ordine dei Farmacisti (se la responsabilità è del farmacista) o alla ASL territoriale (per verifiche sulla qualità). Se hai subito danno alla salute, puoi ricorrere al risarcimento danni presso il Tribunale civile. La denuncia penale spetta al pubblico ministero su tua querela.