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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 432 c.p. Attentati alla sicurezza dei trasporti

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punisce chiunque pone in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici (terrestri, marittimi, aerei)
  • Incluso il lancio di oggetti contro veicoli in movimento (pena specifica 3 mesi-2 anni)
  • Pena base 1-5 anni per pericolo generico; aggravata 3-10 anni se disastro si realizza
  • Norma residuale che copre attentati non previsti dagli articoli precedenti

Attentati alla sicurezza dei trasporti pubblici per terra, acqua, aria, punibile da uno a dieci anni, aggravato se si verifica disastro.

Ratio

L'articolo 432 c.p. è norma residuale che tutela la sicurezza della circolazione pubblica (terrestre, marittima, aerea) da attentati generici non ricadenti sotto articoli specifici (428-431). Il legislatore riconosce che il trasporto pubblico è bene collettivo essenziale e che il suo danneggiamento/ostruzione crea disastro potenziale. La pena moderata (1-5 anni) riflette la graduazione fra pericolo semplice e realizzazione dell'evento.

Analisi

La norma contiene tre fattispecie: primo comma (generale: pericolo alla sicurezza dei trasporti pubblici, 1-5 anni), secondo comma (specifico: lancio di corpi contundenti/proiettili contro veicoli in movimento, 3 mesi-2 anni), terzo comma (disastro realizzatosi, 3-10 anni). L'elemento comune è il pericolo pubblico, non l'evento certo. La condotta può essere omissiva (non controllare un ponte) o commissiva (porre ostacoli).

Quando si applica

Pone una catena sulla strada per bloccare autobus; lancia oggetti da cavalcavia contro treno in transito; guida volontariamente un'auto verso folla in attesa di bus; danneggia impianto di areazione di metropolitana creando pericolo asfissia. La norma è sufficientemente ampia da coprire sia sabotaggi organizzati che attentati estemporanei.

Connessioni

Coordina con art. 428-431 c.p. (disastri specifici marittimi/ferroviari), 423-424 (danneggiamento base), 589-591 (omicidio/lesione colposa stradale), Codice della Strada, leggi su sicurezza trasporti pubblici, regolamenti metropolitani/trasporto merci pericolose. Rinvia a leggi su terrorismo se l'intento è politico.

Domande frequenti

Quale è la differenza fra i tre commi dell'articolo 432?

Primo comma: pericolo generico alla sicurezza trasporti (1-5 anni). Secondo comma: lancio di oggetti (3 mesi-2 anni), fatto più specifico e frequente. Terzo comma: disastro realizzatosi (3-10 anni). Ogni comma ha pena autonoma e ambito di applicazione diverso.

Che cosa si intende per «trasporto pubblico»?

Autobus urbani/extraurbani, metropolitane, tram, treni di linea, navi traghetto, aerei civili, taxi collettivi. Non include auto private, anche se circolanti su strada pubblica.

Se lancia un oggetto ma non colpisce il veicolo, è comunque reato?

Sì, se l'oggetto è lanciato contro il veicolo con intento di colpirlo, il reato è consumato per tentativo o per il pericolo creato, anche se manca il contatto. È sufficiente l'atto non equivoco diretto al fine.

Il reato si applica anche al conducente che manovra pericolosamente?

No, il reato del conducente è diverso (violazione del Codice della Strada, omicidio colposo se evento). L'articolo 432 colpisce chiunque crea pericolo alla sicurezza, non il conducente che infranga il codice.

Come si provano il dolo e l'intento di creare pericolo?

Circostanze obiettive: tipo di oggetto lanciato, velocità del veicolo, distanza dal lancio, movente dichiarato, testimonianze. Possono essere sufficienti anche atti non equivoci (posa di catena, palla da fuoco in cavo motore).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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