Art. 397 c.p. Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale
In vigore dal 1° luglio 1931
In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l’autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durate il combattimento. (1)
In sintesi
In caso di duello in cui mancare le regole di lealtà concordate, si applica la pena ordinaria per omicidio o lesioni, non l'attenuazione duellistica speciale.
Ratio
L'articolo 397 c.p. rappresenta il limite della scriminante duellistica: riconosce che il duello, se «leale» (condizioni concordate, armi uguali, testimoni), integra un'infrazione minore con pena attenuata. Ma se il duello è mascherato per omicidio, o se le condizioni di lealtà sono violate fraudolentemente, il duello decade dalla sua funzione di «risoluzione di onore» e diviene semplicemente crimine. La ratio è di tutela della vita: il duello leale è considerato (anacronisticamente) una forma privata di controversia accettata, ma solo se veramente leale; il duello sleale non è duello, è omicidio premeditato.
La norma è una sorta di clause di fraude alla legge: chi fingesse duello per commettere omicidio non scappa dalla pena ordinaria.
Analisi
L'art. 397 deroga a art. 396 nelle ipotesi indicate negli articoli seguenti. In luogo delle pene attenuate di art. 396, si applicano quelle ordinarie di omicidio e lesioni (artt. 575-582 c.p.). Le ipotesi di deroga sono quattro: (1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero non avviene alla loro presenza; (2) se le armi adoperate non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi; (3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite; (4) se è stato espressamente convenuto, o risulta dalle circostanze, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. Un elemento cruciale: la frode è responsabilità non solo di chi la commette, ma anche di chi ne ebbe conoscenza prima o durante il combattimento e non protestò.
L'elemento soggettivo è doloso sul fronte della frode: devi agire consapevolmente in violazione della lealtà.
Quando si applica
Esempio: Tizio e Caio si accordano per duello con pistole uguali a 20 passi. Tizio arriva con pistola carica + mirino di precisione (arma vietata per duello leale), che Caio scopre ma non denuncia né protesta. Quando Tizio spara e Caio muore, art. 397 applica la pena ordinaria di omicidio (artt. 575 c.p.), non art. 396. Entrambi Tizio (autore della frode) e Caio (che conobbe la frode senza protestare) rispondono della violazione della lealtà.
Altro esempio: Sempronio sfida Mevio al duello, le condizioni sono concordate, ma Sempronio ha già deciso di uccidere Mevio (premeditazione). Il duello è mascherato per omicidio. Art. 397 applica la pena ordinaria di omicidio (artt. 575 c.p., ergastolo).
Connessioni
L'art. 397 deroga direttamente all'art. 396 c.p. e rinvia alle norme ordinarie di omicidio (artt. 575-576 c.p.) e lesioni (artt. 582 c.p.). È collegato agli artt. 582-593 c.p. (violenza personale, lesioni). Implicitamente, richiama il concetto di frode e violazione di patto (diritto civile, contrattualistica), trasferito al diritto penale. Se sussistono altre circostanze aggravanti (premeditazione, futilità del movente), scattano ulteriori aumenti ex artt. 577-578 c.p.
Domande frequenti
Se scopro una frode nel duello ma continuo, sono punibile quanto colui che la commise?
Sì. Art. 397 cita espressamente «quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento». Se sapevi della violazione delle condizioni e non protestasti, rispondi della frode insieme all'autore.
Le armi di precisione sono sempre vietate nel duello leale?
Sì. Art. 397 esclude «armi di precisione o a più colpi». Se adoperi mirino, cannocchiale, arma con carica multipla, il duello decade dalla lealtà e diviene omicidio ordinario.
Se il duello non era concordato dai padrini, è sempre sleale?
Sì. Art. 397 richiede che le condizioni siano «precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero [...] alla loro presenza». Senza padrini che formalizzi le condizioni, il duello non è leale e scatta la pena ordinaria.
Che pena rischia chi commette frode nel duello?
La pena ordinaria di omicidio (artt. 575 c.p., reclusione 21-26 anni) se dal duello derive morte. Se solo lesioni, pena ordinaria di lesioni (art. 582 c.p.). Non beneficia della scriminante attenuata di art. 396.
Se uno dei duellanti voleva uccidere da subito, è sempre omicidio anche se il duello era leale?
Sì. Se era «espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno doveva rimanere ucciso», scatta art. 397. La premeditazione dell'assassinio transforma il duello in omicidio ordinario.
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