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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 338 c.p. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Tutela funzionamento degli organi collegiali dello Stato (Parlamento, Giunta, Consiglio comunale, organi giudicanti)
  • Costrizione per impedimento totale o parziale, anche temporaneo, dell'esercizio delle funzioni
  • Estendibile a organi privati che gestiscono servizi pubblici o di pubblica necessità (compagnie aeree, utility, ferrovie)
  • Pena: reclusione 1-7 anni, con valori più elevati per violenza di massa (5+ persone)
  • Elemento essenziale: intento di paralizzare o turbarne i lavori, non costrizione di singolo

Punisce la violenza o minaccia diretta a impedire o turbare l'attività di organi politici, amministrativi o giudiziari, con reclusione fino a sette anni.

Ratio

L'art. 338 c.p. è una norma di livello costituzionale: tutela l'esercizio della sovranità popolare incanalato attraverso organi collegiali rappresentativi o decisionali dello Stato. Diversamente dall'art. 336 (che colpisce il singolo ufficiale e il suo dovere astratto), qui l'oggetto è l'organo collettivo e la sua capacità deliberativa. La violenza o minaccia diretta a «impedire» (blocco totale) o «turbare» (ostacolo parziale) rappresenta un'aggressione frontale alla democrazia: il ricorso alla forza per eludere i processi legali. La tutela si estende anche a enti privati concessionari di servizi pubblici, riconoscendo che la «pubblica» amministrazione può essere delegata.

La ratio è quella di garantire il «libero esercizio delle funzioni», che è presupposto di ogni Stato di diritto.

Analisi

Il primo comma sanziona con reclusione 1-7 anni chi usa «violenza o minaccia» contro «corpo politico, amministrativo o giudiziario» o «rappresentanza di esso» o «pubblica autorità costituita in collegio», al fine di «impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o turbarne comunque l'attività». Le parole-chiave: «corpo» (es. Parlamento, Consiglio della Magistratura), «rappresentanza» (delegazione, commissione), «pubblico autorità in collegio» (tribunale, giunta comunale). Non include organi monocratici. «Impedire» è blocco totale; «turbare» è ostacolamento non paralizzante. L'effetto può essere anche «temporaneo» — un'occupazione che dura poche ore integra la fattispecie.

Il secondo comma estende la fattispecie a chi commette il fatto per «influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o pubblica necessità» — es., compagnie aeree, ferrovie, aziende idriche. Elemento cardine: il fine di influire sulle deliberazioni, non di atti singoli. Non è costrizione di CEO, ma di un organo gestionale plurale.

Quando si applica

Fattispecie concrete: sciopero selvaggio che impedisca al Comune di riunirsi in seduta; occupazione di tribunale che paralizza l'attività giudiziaria; minacce rivolte a parlamentari per votazione su legge sensibile; pressione su Consiglio d'amministrazione di ferrovia con minacce di attentati per ottenere modifica tariffe; assemblea studentesca forzata che impedisca riunione organi accademici. Esempio limite: un gruppo che circonda il Comune impedendo accesso ai consiglieri il giorno di votazione sul bilancio. Elemento critico: non è sufficiente «disagio» al funzionamento; occorre violenza o minaccia qualificata e chiara intento di coercizione deliberativa.

Connessioni

Dialogua strettamente con artt. 336-337 (violenza contro persone), 339 (aggravanti per modalità — armi, travisamento, gruppismo), 340 (interruzione servizi pubblici), 283 (associazione mafiosa, se retroscena mafioso), 241-290 (direttive polizia giudiziaria). Collegato a normative su sedizioni, tumulti, rivolta (cap. III). Se il fatto ha connotati di terrorismo, applicazione d.l. 36/2019. Norma comparabile a delitti contro la Costituzione (art. 272 ss). Importante: non punisce il semplice dissenso politico o la critica; occorre violenza/minaccia come mezzo coercitivo.

Domande frequenti

Occupare il Comune per protesta civile è sempre art. 338?

No. Se è occupazione pacifica, senza violenza o minaccia, è atto di disobbedienza civile (rilevanza amministrativa e disciplinare). Art. 338 scatta quando occupazione è accompagnata da violenza (atti di forza contro il personale) o minaccia credibile e qualificata diretta a impedire le deliberazioni.

Se minaccio verbalmente un sindaco perché voti una legge, è art. 338?

Dipende: se è minaccia vaga («Mi arrabbio»), non scatta. Se è minaccia seria, idonea a intimidire, diretta a «turbarne» l'attività deliberativa («Se non voti per il mio progetto ti bruciò la casa»), allora sì, ma occorre contesto di gruppo o gravità della minaccia. Semplice critica o dissenso no; minaccia coercitiva sì.

La 'turbativa' parziale dell'attività è differente dalla 'negazione'?

Sì. «Impedire» = blocco totale, sessione non avviene. «Turbare» = sessione avviene ma con ostacoli, non rappresenta pieno esercizio. Art. 338 copre entrambi. Nota: anche turbativa «temporanea» (un'ora di ritardo) può integrare il reato se frutto di violenza/minaccia.

Se un gruppo minaccia Consiglio d'amministrazione di una compagnia aerea privata, scatta art. 338?

Sì, se la compagnia aerea è «gestore di servizio pubblico» o «pubblica necessità». Per le compagnie trasporto passeggeri, questa qualificazione è accertata. Se è azienda puramente privata (es. negozio, banca), il reato è diverso. Art. 338, secondo comma, allarga la tutela agli organi di imprese concessionarie di servizi pubblici.

Che differenza c'è tra art. 338 e art. 340 (interruzione servizi)?

Art. 338 = violenza/minaccia diretta a impedire/turbare deliberazioni di organo collegiale. Art. 340 = interruzione/turbativa di servizio pubblico mediante qualunque mezzo (sciopero, blocco infrastrutture, ecc.) senza violenza. 338 è «più grave» perché presuppone forza coercitiva; 340 può avvenire anche pacificamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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