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Art. 272 c.p. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l’instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti (1).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 272 c.p.: propaganda sovversiva o antinazionale, pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione.
Ratio
L'articolo 272 c.p. è norma cardine del controllo penale sulla propaganda politica, proteggendo l'ordine costituzionale e l'identità nazionale dall'agitazione violenta.
Analisi
Richiede un elemento comunicativo (propaganda) diretto a pubblico indeterminato. Sono escluse le conversazioni private. Rilevante è la «violenza» nel sovvertimento: propaganda per cambio pacifico non rientra.
Quando si applica
Colpisce il momento della comunicazione pubblica, non il pensiero interno. Forme: discorsi pubblici, manifesti, scritti, trasmissioni, social media, riunioni aperte.
Connessioni
Si correla all'articolo 271 c.p. per il medesimo bene giuridico. Diversa dalla semplice critica politica che rimane protetta anche se aspra.
Domande frequenti
Quale elemento distingue la propaganda lecita di idee politiche radicali dal reato ex art. 272 c.p.?
Il discrimine è il riferimento alla violenza: solo la propaganda che propugna il cambiamento degli ordinamenti attraverso mezzi violenti integra il reato. La mera diffusione di idee politiche rivoluzionarie, ancorché estreme, è tutelata dalla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.
L'apologia punita dal comma 3 richiede che si verifichi un concreto pericolo?
Sì, secondo l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, l'apologia è penalmente rilevante solo se risulta concretamente idonea a provocare l'imitazione dei fatti esaltati, non essendo sufficiente la mera espressione di ammirazione o approvazione in chiave storica o critica.
Il reato è applicabile anche a condotte commesse tramite internet e social media?
Sì. La pubblicazione di contenuti propagandistici su piattaforme digitali accessibili nel territorio dello Stato rientra nel campo applicativo della norma, purché sussistano tutti gli elementi costitutivi, in particolare il carattere violento della propaganda e l'idoneità offensiva concreta.
Qual è la differenza tra il reato di cui all'art. 272 c.p. e quello di istigazione a delinquere ex art. 414 c.p.?
L'art. 272 c.p. tutela specificamente gli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato e il sentimento nazionale, richiedendo una propaganda di sistema a carattere sovversivo o antinazionale. L'art. 414 c.p. punisce invece l'istigazione a commettere uno o più reati determinati, con oggetto più ampio ma meno orientato alla destabilizzazione dell'ordine costituzionale.
Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?
Il reato è procedibile d'ufficio, trattandosi di un delitto contro la personalità dello Stato che tutela interessi pubblici di primario rilievo. Non è quindi richiesta la querela della persona offesa per l'esercizio dell'azione penale.