Art. 177 c.p. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
In vigore dal 1° luglio 1931
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell’articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
In sintesi
Regola la revoca della liberazione condizionale e l'estinzione della pena decorso il periodo di prova senza violazioni.
Ratio legis
L'art. 177 c.p. costituisce il naturale completamento della disciplina della liberazione condizionale introdotta dall'art. 176 c.p. Il legislatore del 1930 ha costruito un meccanismo premiale a doppio binario: da un lato prevede la possibilità di estinguere anticipatamente la pena per chi dimostra ravvedimento concreto; dall'altro predispone un meccanismo sanzionatorio immediato per chi tradisce la fiducia accordata dall'ordinamento. La norma rispecchia la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost., ponendo il comportamento successivo alla scarcerazione come banco di prova definitivo del percorso risocializzativo.
Analisi
Il primo comma sospende, durante il periodo di libertà condizionale, l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive: la ratio è evitare che il condannato, già in prova in libertà, subisca contestualmente la privazione della libertà derivante da una misura di sicurezza. La sospensione ha carattere automatico e cessa se il beneficio viene revocato.
Le cause di revoca sono tassative: commissione di un delitto o una contravvenzione della stessa indole rispetto al reato per cui si sconta la pena, oppure violazione degli obblighi della libertà vigilata ai sensi dell'art. 230, n. 2, c.p. La nozione di «stessa indole» richiama l'art. 101 c.p. e comprende reati che, per la natura dei fatti o per i motivi che li determinano, presentano caratteri fondamentali comuni. La revoca comporta la perdita integrale del periodo trascorso in libertà e la preclusione definitiva alla riammissione al beneficio.
Il secondo comma disciplina l'esito positivo: decorso il termine di prova senza cause di revoca, la pena si estingue di diritto. Per i condannati a pena temporanea il termine coincide con la durata residua della pena; per i condannati all'ergastolo, stante l'impossibilità di calcolare un termine finale, è fissato in cinque anni dal provvedimento di ammissione. L'estinzione travolge anche le misure di sicurezza personali, completando la reintegrazione giuridica del condannato.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i condannati ammessi alla liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 c.p., sia per pene detentive temporanee sia per l'ergastolo. Rileva in ogni momento del periodo di prova: la revoca può intervenire in qualsiasi istante in presenza delle cause tassativamente previste, mentre l'estinzione opera automaticamente allo scadere del termine di legge senza necessità di ulteriori provvedimenti giudiziari.
Connessioni normative
L'art. 177 c.p. si collega sistematicamente all'art. 176 c.p. (presupposti della liberazione condizionale), all'art. 230, n. 2, c.p. (libertà vigilata come misura di sicurezza), all'art. 101 c.p. (reati della stessa indole) e all'art. 236 c.p. (applicazione delle misure di sicurezza). Sul piano processuale, il procedimento di revoca è regolato dagli artt. 678-679 c.p.p., che attribuiscono la competenza al Tribunale di sorveglianza.
Domande frequenti
Cosa succede alle misure di sicurezza detentive durante la liberazione condizionale?
L'esecuzione delle misure di sicurezza detentive è automaticamente sospesa per tutta la durata della liberazione condizionale. Se il beneficio viene revocato, la sospensione cessa e le misure riprendono il loro corso.
Quali comportamenti causano la revoca della liberazione condizionale?
La revoca scatta in due casi: se il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole rispetto al reato per cui sta scontando la pena, oppure se viola gli obblighi inerenti alla libertà vigilata previsti dall'art. 230, n. 2, c.p.
Se la liberazione condizionale viene revocata, il tempo trascorso in libertà viene conteggiato?
No. In caso di revoca, il periodo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena residua da espiare. Il condannato, inoltre, non può essere riammesso alla liberazione condizionale.
Quando si estingue definitivamente la pena per chi è stato ammesso alla liberazione condizionale?
Per i condannati a pena temporanea, la pena si estingue decorso tutto il tempo della pena inflitta senza cause di revoca. Per i condannati all'ergastolo, l'estinzione interviene dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale senza revoche.
Con l'estinzione della pena vengono meno anche le misure di sicurezza?
Sì. L'estinzione della pena comporta la revoca automatica di tutte le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, completando così il reinserimento giuridico del condannato.
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