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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 165 c.p. Obblighi del condannato

In vigore dal 1° luglio 1931

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (1), secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. (2) La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163. (3) Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

:(1) modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

:(2) soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b) della L. 11 giugno 2004, n. 145.

:(3) inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

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In sintesi

  • La sospensione condizionale della pena può essere condizionata a obblighi specifici imposti dal giudice nella sentenza.
  • Gli obblighi possono includere restituzione, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza o eliminazione delle conseguenze del reato.
  • Il giudice può subordinare il beneficio alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, previo consenso del condannato.
  • La durata del lavoro non retribuito non può superare la durata della pena sospesa.
  • Chi ha già usufruito della sospensione condizionale deve obbligatoriamente adempiere almeno uno degli obblighi previsti per ottenere un secondo beneficio.

Disciplina gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, come risarcimento e lavoro non retribuito.

Ratio legis

L'art. 165 c.p. persegue una duplice finalità: da un lato garantisce che la sospensione condizionale non si risolva in un mero privilegio privo di conseguenze pratiche per il condannato; dall'altro orienta il trattamento penale verso la riparazione concreta del danno causato dalla condotta illecita. Il legislatore ha inteso bilanciare le esigenze di risocializzazione del reo con la tutela della vittima, introducendo meccanismi che responsabilizzano il condannato e valorizzano il suo impegno riparatorio.

Analisi

Il primo comma elenca in modo non tassativo le condizioni cui il giudice può subordinare il beneficio. Le restituzioni e il risarcimento del danno — anche liquidato solo provvisoriamente — rispondono a un'esigenza satisfattiva verso la parte lesa. La pubblicazione della sentenza costituisce invece una forma di riparazione morale. L'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ha carattere prevalentemente preventivo. La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività — il cosiddetto lavoro di pubblica utilità — richiede il consenso del condannato, escludendo ogni coercizione incompatibile con i principi costituzionali.

Il secondo comma introduce un regime più rigoroso per il condannato che abbia già beneficiato della sospensione condizionale: in tal caso l'imposizione di almeno uno degli obblighi non è facoltativa ma obbligatoria. Fa eccezione il caso in cui il beneficio precedente sia stato concesso ai sensi dell'art. 163, quarto comma (sospensione condizionale breve). Il giudice è altresì tenuto a fissare in sentenza il termine entro cui gli obblighi devono essere adempiuti, elemento essenziale per la verifica del rispetto delle condizioni.

Quando si applica

L'art. 165 c.p. si applica ogniqualvolta il giudice concede la sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. e intende subordinarla a obblighi riparatori o di utilità sociale. La norma opera sia nel giudizio di primo grado che in appello. Diventa imperativa — e non meramente facoltativa — quando il condannato ha già beneficiato in precedenza della sospensione condizionale, imponendo al giudice di vincolare il nuovo beneficio ad almeno uno degli obblighi elencati.

Connessioni normative

L'art. 165 c.p. si coordina con gli artt. 163 e 164 c.p. in materia di presupposti e revoca della sospensione condizionale, e con l'art. 168 c.p. che disciplina i casi di revoca del beneficio. Sul piano processuale, rilevano gli artt. 533 e 535 c.p.p. relativi alla condanna al risarcimento. Il lavoro di pubblica utilità trova disciplina attuativa nel d.lgs. 274/2000 e nel d.lgs. 28/2015 in materia di messa alla prova. In ambito civilistico, il risarcimento provvisoriamente assegnato si raccorda con le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione del danno.

Domande frequenti

Cosa succede se il condannato non adempie agli obblighi imposti ex art. 165 c.p.?

L'inadempimento degli obblighi fissati dal giudice ai sensi dell'art. 165 c.p. può comportare la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p., con conseguente esecuzione della pena detentiva originariamente inflitta.

Il consenso del condannato è necessario per imporre il lavoro non retribuito?

Sì. L'art. 165 c.p. prevede espressamente che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività possa essere imposta come condizione della sospensione solo se il condannato non si oppone, nel rispetto del principio costituzionale che vieta il lavoro forzato.

È obbligatorio imporre condizioni per concedere la sospensione condizionale?

No, in linea generale le condizioni sono facoltative e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice. Tuttavia diventano obbligatorie quando il condannato ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale: in tal caso il giudice deve necessariamente imporre almeno uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, c.p.

Entro quanto tempo devono essere adempiuti gli obblighi?

Il termine per l'adempimento degli obblighi deve essere stabilito dal giudice direttamente nella sentenza di condanna. Non esiste un termine legale fisso: spetta al giudice calibrarlo in concreto tenendo conto della natura dell'obbligo e delle condizioni del condannato.

Qual è la durata massima del lavoro non retribuito a favore della collettività?

L'art. 165 c.p. stabilisce che la prestazione di attività non retribuita non può avere durata superiore a quella della pena sospesa. Il tempo determinato deve essere indicato dal giudice nella sentenza di condanna, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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