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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 159 c.p. Sospensione del corso della prescrizione

In vigore dal 1° luglio 1931

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

:1) autorizzazione a procedere;

:2) deferimento della questione ad altro giudizio;

:3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

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In sintesi

  • La prescrizione è sospesa ogni volta che una disposizione di legge impone la sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare.
  • Causa di sospensione specifica: autorizzazione a procedere, con decorrenza dalla richiesta del pubblico ministero fino all'accoglimento da parte dell'autorità competente.
  • Ulteriore causa: deferimento della questione ad altro giudizio (es. questione di legittimità costituzionale o pregiudiziale).
  • La sospensione opera anche per impedimento delle parti o dei difensori, ma l'udienza non può essere rinviata oltre sessanta giorni dalla prevedibile cessazione dell'impedimento.
  • La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

Elenca i casi in cui il corso della prescrizione penale rimane sospeso per legge, autorizzazione o impedimento.

Ratio legis

L'art. 159 c.p. risponde all'esigenza di evitare che il decorso del termine prescrizionale pregiudichi lo Stato nei casi in cui l'esercizio dell'azione penale o la prosecuzione del processo siano oggettivamente impediti da cause indipendenti dalla volontà dell'organo inquirente. La sospensione garantisce che il tempo «perso» per ragioni procedurali o istituzionali non vada a vantaggio dell'imputato in modo ingiustificato, bilanciando però tale esigenza con il diritto alla ragionevole durata del processo.

Analisi

La norma individua tre macro-categorie di sospensione. La prima, di carattere generale, si applica ogniqualvolta una «particolare disposizione di legge» imponga la sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare: il rinvio è aperto e recettizio rispetto a qualsiasi fonte primaria che preveda un simile effetto. La seconda categoria riguarda le ipotesi tassativamente elencate nei numeri 1), 2) e 3): l'autorizzazione a procedere (oggi residuale, ma ancora presente per alcune categorie di soggetti), il deferimento della questione ad altro giudizio — che comprende il rinvio alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità o alla Corte di Giustizia UE per rinvio pregiudiziale — e la sospensione per impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. Per quest'ultima ipotesi il legislatore ha introdotto un limite temporale: il rinvio non può superare il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, evitando così un uso dilatorio dello strumento. Sono espressamente fatte salve le disposizioni dell'art. 71 c.p.p. in materia di sospensione per incapacità dell'imputato.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i procedimenti penali ordinari soggetti alla disciplina del codice Rocco. Viene in rilievo, ad esempio, quando il giudice solleva una questione di legittimità costituzionale (sospensione del processo ex art. 23 l. 87/1953), quando è necessaria un'autorizzazione parlamentare a procedere ai sensi dell'art. 68 Cost., oppure quando difensore o parte versano in un documentato impedimento a comparire. Non si applica invece ai reati per i quali vige un regime speciale di imprescrittibilità.

Connessioni normative

L'art. 159 c.p. va letto in coordinamento con l'art. 157 c.p. (termini di prescrizione), l'art. 160 c.p. (interruzione della prescrizione) e l'art. 161 c.p. (effetti e limiti dell'interruzione). Sul versante processuale, il riferimento principale è all'art. 71 c.p.p. sulla sospensione per incapacità dell'imputato. Per l'autorizzazione a procedere si richiama l'art. 68 Cost. per i parlamentari. La disciplina interagisce inoltre con la legge n. 3/2019 (c.d. riforma Bonafede) e con la successiva legge n. 134/2021 (riforma Cartabia), che hanno profondamente modificato il sistema della prescrizione introducendo la sospensione tra la sentenza di primo grado e quella di appello.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sospensione e interruzione della prescrizione?

La sospensione (art. 159 c.p.) blocca temporaneamente il decorso del termine: il periodo sospeso non si conta, ma il tempo già maturato prima si conserva e si aggiunge a quello successivo alla cessazione della causa. L'interruzione (art. 160 c.p.) azzera invece il termine e lo fa ricominciare da zero, salvo i limiti massimi previsti dall'art. 161 c.p.

Da quando decorre la sospensione nel caso di autorizzazione a procedere?

Secondo il secondo comma dell'art. 159 c.p., la sospensione decorre dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, e termina nel giorno in cui l'autorità competente accoglie tale richiesta.

L'impedimento del difensore sospende sempre la prescrizione senza limiti di tempo?

No. La norma stabilisce un tetto: l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento. Se il rinvio eccede tale limite, ai fini della sospensione della prescrizione si considera solo il tempo dell'impedimento effettivo aumentato di sessanta giorni.

Il rinvio a giudizio costituzionale sospende la prescrizione?

Sì. Il deferimento della questione ad altro giudizio — che comprende il rinvio alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale — rientra tra le cause di sospensione elencate al n. 2) dell'art. 159 c.p. La prescrizione rimane sospesa per tutta la durata del giudizio incidentale.

Le modifiche della riforma Cartabia hanno inciso sull'art. 159 c.p.?

La riforma Cartabia (l. 134/2021) ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, collocata in un articolo separato (art. 161-bis c.p.), senza modificare direttamente il testo dell'art. 159 c.p., che mantiene le cause di sospensione endoprocessuale già disciplinate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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