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Art. 36 c.p. (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)
In vigore dal 1° luglio 1931
La sentenza di condanna alla pena di morte inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Sentenza di condanna pubblicata online dal Ministero della giustizia per 15-30 giorni, a spese del condannato.
Ratio
La pubblicazione della sentenza di condanna persegue finalità di trasparenza della giustizia e di tutela dell'interesse pubblico a conoscere i provvedimenti giurisdizionali. La limitazione temporale della pubblicazione bilancia il diritto alla riservatezza personale del condannato con l'esigenza di pubblicità degli atti giudiziari.
Analisi
La norma distingue tra la sentenza di condanna (pubblicazione obbligatoria per legge) e altri casi di pubblicazione che la legge può prevedere. Il giudice esercita un margine discrezionale sulla durata della pubblicazione (15-30 giorni) e sulla modalità (estratto o integrale). La pubblicazione è eseguita d'ufficio ma con onere economico a carico del condannato.
Quando si applica
La norma si applica a ogni sentenza penale di condanna emessa in Italia. La pubblicazione deve avvenire nel sito del Ministero della giustizia entro i termini stabiliti dal giudice. Non è richiesta l'accettazione o il consenso del condannato.
Connessioni
La norma si integra con il diritto all'oblio e con il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR). La sentenza di condanna è un documento pubblico secondo il diritto amministrativo italiano.
Domande frequenti
Chi decide la durata della pubblicazione?
Il giudice che emette la sentenza di condanna decide la durata della pubblicazione, entro un massimo di 30 giorni. Se il giudice non specifica alcun termine, la legge prevede un termine automatico di 15 giorni.
Chi paga i costi della pubblicazione?
I costi della pubblicazione della sentenza nel sito del Ministero della giustizia sono a carico del condannato. Questa è una spesa processuale.
La sentenza viene sempre pubblicata per intero?
No. La pubblicazione avviene per estratto, salvo che il giudice disponga diversamente. Il giudice può ordinare la pubblicazione integrale quando il caso ha rilevanza giurisprudenziale o interesse pubblico elevato.
Cosa succede dopo i 30 giorni?
Trascorsi i giorni stabiliti dal giudice (o i 15 giorni legali in assenza di termine specifico), il Ministero della giustizia procede alla rimozione della sentenza dal sito internet.
L'Art. 36 c.p. si applica a tutte le condanne penali?
Sì, l'Art. 36 c.p. si applica a ogni sentenza di condanna. La legge può prevedere casi aggiuntivi di pubblicazione con procedure specifiche.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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