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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 27 c.p. (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

In vigore dal 1° luglio 1931

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le pene pecuniarie nel codice penale si dividono in due categorie: fisse e proporzionali
  • Per le pene fisse la legge stabilisce l'importo esatto; per quelle proporzionali la legge non fissa un limite massimo
  • La norma è solo dichiarativa: il vero contenuto si trova negli articoli specifici che prevedono la sanzione

Legge determina quando pene pecuniarie sono fisse o proporzionali; proporzionali senza limite massimo.

Ratio

L'Art. 27 c.p. non prevede autonomamente alcuna sanzione, ma definisce il quadro tecnico per come le pene pecuniarie devono essere costruite nel sistema penale. Serve a dare certezza sulla struttura delle sanzioni economiche nel codice.

Analisi

La norma distingue due tipologie: pene pecuniarie fisse (importo fisso, es. 500 euro) e pene proporzionali (variano in base al danno, al reddito o ad altro parametro). Per le proporzionali, l'assenza di un limite massimo significa che il giudice può graduare la sanzione senza tetto, anche se in pratica lo fa secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità della pena. L'articolo non crea diritti o doveri: rimanda alla legge speciale che disciplina ogni singolo reato.

Quando si applica

Non si applica direttamente a un caso concreto, ma è la base teorica per interpretare il resto del codice penale. Quando un avvocato calcola la multa per un reato, guarda qui per capire se la multa è fissa o se c'è discrezionalità giudiziale.

Connessioni

Collegato agli artt. 24-26 c.p. (pene principali generali), agli artt. 28-29 c.p. (pene restrittive di libertà), e a tutte le norme speciali che prevedono una sanzione pecuniaria. Vedi anche artt. 133-133 bis c.p. (criteri di determinazione della pena).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra pena pecuniaria fissa e proporzionale?

La pena fissa ha importo stabilito per legge e immutabile (es. 1.000 euro esatti). La pena proporzionale varia entro una fascia (es. da 500 a 5.000 euro) e il giudice la determina secondo i criteri dell'art. 133 c.p., considerando la gravità del reato e la personalità del colpevole.

Se la norma dice 'non hanno limite massimo', il giudice può mettere la multa che vuole?

No. L'Art. 27 è solo dichiarativo: il limite massimo (se esiste) lo stabilisce la legge che descrive il singolo reato. Se quella legge speciale pone un tetto, il giudice deve rispettarlo. L'Art. 27 dice soltanto che la legge potrebbe non porre un tetto per le pene proporzionali, non che il giudice ha libertà assoluta.

L'Art. 27 prevede una sanzione penale?

No. È una norma puramente descrittiva e tecnica. Non punisce nessun comportamento; spiega come sono costruite le pene economiche nel codice. Per sapere quale multa si rischia per un reato, devi cercare l'articolo che descrive quel reato.

Come si collega l'Art. 27 alla determinazione della pena dal giudice?

Il giudice determina la pena secondo l'art. 133 c.p. (circostanze aggravanti/attenuanti, personalità del colpevole, danno recato). L'Art. 27 gli dice solo che per le pene proporzionali non c'è tetto legale, quindi può graduarla con maggiore libertà rispetto alle pene fisse.

Un reato può avere sia pena detentiva che multa?

Sì. Molti reati hanno sanzione congiunta (es. 2 anni di carcere E multa da 1.000 euro). In questo caso il giudice applica entrambe secondo i criteri dell'art. 133 c.p., salvo causa di non punibilità o estinzione del reato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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