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Art. 2960 c.c. Delazione di giuramento
In vigore dal 19/04/1942
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito.
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.
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In sintesi
La funzione del giuramento nelle prescrizioni presuntive
L'art. 2960 c.c. chiude la disciplina delle prescrizioni presuntive introdotte dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., offrendo al creditore uno strumento processuale per superare la presunzione di pagamento su cui esse si fondano. La ratio del meccanismo è coerente con la natura stessa delle prescrizioni presuntive: queste, a differenza della prescrizione estintiva ordinaria, non estinguono il diritto, ma fanno presumere che il debito sia stato adempiuto, in considerazione della prassi di pagamenti rapidi e informali tipica di certi rapporti (alberghi, professionisti, artigiani, lavoratori). Da qui la necessità di consentire al creditore di provocare un accertamento diretto sulla verità del fatto estintivo.
Il giuramento decisorio quale mezzo di vincita
Il giuramento di cui all'art. 2960 c.c. è una specie particolare di giuramento decisorio, soggetto alle regole generali degli artt. 2736 ss. c.c. e 233 ss. c.p.c. Esso può essere deferito da chi vede opposta la prescrizione (cioè dal creditore) all'altra parte, affinché giuri se il debito sia stato realmente estinto. La formula della causa petendi è rigidamente tipizzata: oggetto del giuramento non è la conclusione del rapporto né la sua qualificazione, ma esclusivamente la circostanza di fatto del pagamento o dell'estinzione (anche per remissione, compensazione, novazione).
L'effetto è dirimente: chi giura il proprio adempimento vince la lite, chi si rifiuta di giurare o non si presenta soccombe. La giurisprudenza ha chiarito che la sentenza fondata sul giuramento non è impugnabile per errore di valutazione, ma solo per i vizi propri dell'atto (falso, incapacità del giurante).
Estensione soggettiva agli eredi e al coniuge
Il secondo comma allarga la legittimazione passiva al coniuge superstite, agli eredi e ai rappresentanti legali. La ragione è pratica: spesso il debitore originario è deceduto o non è più capace, e il debito si è trasmesso o viene fatto valere contro i successori. In questi casi, il giuramento non riguarda un fatto personalmente compiuto, ma la notizia che il giurante ha dell'estinzione: si tratta di un giuramento de scientia, non de veritate. Tizio, erede di Caio, può giurare di non sapere se il padre abbia pagato il conto dell'albergatore: la formula impone una dichiarazione veritiera sullo stato delle proprie conoscenze.
Profili pratici e cautele
Nella prassi, il giuramento ex art. 2960 c.c. è strumento residuale: il creditore preferisce spesso evitare la prescrizione presuntiva sin dall'inizio, conservando ricevute, fatture o contabilità che escludano l'efficacia della presunzione. Quando però la documentazione manchi, il giuramento resta la sola arma. Va deferito con atto formale (capitoli del giuramento) nel rispetto degli artt. 233 ss. c.p.c., pena la nullità della deduzione. La giurisprudenza esclude che possa essere deferito d'ufficio dal giudice e richiede che i capitoli siano specifici, articolati e pertinenti.
Domande frequenti
Che cos'è il giuramento previsto dall'art. 2960 c.c. nelle prescrizioni presuntive?
È un giuramento decisorio che il creditore può deferire al debitore (o ai suoi eredi) per accertare se il debito sia stato realmente estinto, superando così la presunzione di pagamento su cui si fondano le prescrizioni brevissime degli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c.
Cosa succede se il debitore si rifiuta di prestare il giuramento?
Il rifiuto di giurare o la mancata comparizione equivalgono al riconoscimento del debito: il creditore vince la causa e la prescrizione presuntiva risulta superata, con condanna al pagamento.
Il giuramento può essere deferito agli eredi del debitore?
Sì, l'art. 2960, 2° comma c.c. consente di deferire il giuramento al coniuge superstite, agli eredi o ai rappresentanti legali, i quali giurano sulla notizia che hanno dell'estinzione del debito (giuramento de scientia).
Qual è la differenza tra prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva?
La prescrizione estintiva ordinaria estingue il diritto per inerzia del titolare; la prescrizione presuntiva (artt. 2954-2956 c.c.) non estingue il diritto, ma presume che il debito sia stato pagato, presunzione vincibile solo con confessione o giuramento.
Il giuramento può essere deferito dal giudice d'ufficio?
No, il giuramento decisorio ex art. 2960 c.c. può essere deferito solo dalla parte interessata (il creditore al quale è opposta la prescrizione) e con atto processuale formale ai sensi degli artt. 233 ss. c.p.c.