Nel 2026 il valore di usufrutto e nuda proprietà si calcola con il tasso di interesse congelato al 2,50% — non all’1,60% del tasso legale, perché la legge fissa un minimo del 2,50% per questo calcolo. I coefficienti (prospetto allegato al D.Lgs. 139/2024, confermati dal D.M. 24 dicembre 2025) restano quindi invariati rispetto agli anni in cui il tasso era 2,5%.
Il valore dell’usufrutto dipende dall’età dell’usufruttuario: più è giovane, più vale l’usufrutto (e meno la nuda proprietà). Si parte dal valore della piena proprietà e si applica la percentuale corrispondente alla fascia d’età. La nuda proprietà è il complemento a 100.
Tabella coefficienti usufrutto e nuda proprietà 2026
Fonte: prospetto dei coefficienti allegato al D.Lgs. 139/2024, confermato dal D.M. 24 dicembre 2025 (tasso di riferimento 2,50%). Valori validi per il 2026.
Come si calcola il valore dell’usufrutto
Due metodi equivalenti:
- Percentuale diretta: Valore usufrutto = valore piena proprietà × % usufrutto della fascia d’età.
- Coefficiente: Valore usufrutto = (valore piena proprietà × 2,5%) × coefficiente.
La nuda proprietà = valore piena proprietà − valore usufrutto.
Esempio. Immobile da 200.000 €, usufruttuario di 68 anni (fascia 67-69, usufrutto 45%): usufrutto = 200.000 × 45% = 90.000 €; nuda proprietà = 110.000 €.
📊 Calcolo automatico: usa il calcolatore di usufrutto e nuda proprietà. Vedi anche la serie storica del tasso di interesse legale.
Rendite e pensioni
Per le rendite e pensioni vitalizie si usa lo stesso prospetto in base all’età del beneficiario. Per le rendite e pensioni perpetue il capitale si ottiene moltiplicando l’annualità per 40 (cioè 100 ÷ 2,5).
Domande frequenti
Perché nel 2026 si usa il 2,5% e non l’1,6%?
Perché per il calcolo di usufrutto, rendite e pensioni la legge prevede un tasso minimo del 2,50%: quando il tasso legale scende sotto questa soglia (come l’1,6% del 2026), il calcolo resta «congelato» al 2,5% per evitare valori distorti.
Come si calcola la nuda proprietà?
È il valore della piena proprietà meno il valore dell’usufrutto. In tabella, la sua percentuale è il complemento a 100 di quella dell’usufrutto.
A cosa serve questo calcolo?
Serve per l’imposta di registro e ipo-catastale nelle compravendite di nuda proprietà, per le donazioni e le successioni con riserva di usufrutto, e per la valutazione di rendite.