Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 835 c.c. Requisizioni
In vigore
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 835 c.c. disciplina la requisizione, strumento pubblicistico d'urgenza che consente alla PA di acquisire temporaneamente il possesso di beni privati mobili o immobili in presenza di gravi necessità pubbliche, a fronte di un'indennità.
Ratio della norma
La requisizione è un istituto d'emergenza: a differenza dell'espropriazione (che è definitiva e richiede un procedimento articolato), la requisizione opera in modo rapido e temporaneo per rispondere a necessità urgenti. Il codice la ammette solo in presenza di «gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili»: il requisito della gravità-urgenza esclude che la requisizione possa essere usata per finalità ordinarie o pianificate.
Analisi del testo
La norma distingue due elementi: (1) il presupposto sostanziale — la necessità grave e urgente, che può essere di natura militare (mobilitazione, difesa, operazioni belliche) o civile (calamità naturali, emergenze sanitarie, ordine pubblico). Durante la pandemia COVID-19, ad esempio, strutture alberghiere e immobili privati sono stati requisiti per ospitare soggetti in quarantena. (2) La giusta indennità — il proprietario ha diritto a un ristoro economico; la misura è determinata da leggi speciali. A differenza dell'espropriazione, il bene viene restituito al termine dell'emergenza, e l'indennità remunera il pregiudizio da uso temporaneo (es. mancato reddito, usura). Se la requisizione si protrae e il bene viene distrutto, l'autorità risponde del maggior danno.
Requisizione in uso e in proprietà
La dottrina e la giurisprudenza distinguono la requisizione in uso (temporanea occupazione del bene con restituzione) dalla requisizione in proprietà (acquisto definitivo, equiparata all'espropriazione). Quest'ultima è ammessa solo in casi eccezionali e richiede le stesse garanzie dell'art. 834 c.c. Il R.D. 18 agosto 1940 n. 1741 disciplina le requisizioni militari in tempo di guerra; la protezione civile (d.lgs. 1/2018 Codice della Protezione Civile) regolamenta le requisizioni in emergenza civile.
Connessioni con altre norme
L'art. 835 va letto con l'art. 834 c.c. (espropriazione), l'art. 836 c.c. (vincoli temporanei su aziende), e con il d.lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile). Per le requisizioni militari, R.D. 1741/1940.
Domande frequenti
La requisizione trasferisce la proprietà del bene alla PA?
No, nella forma ordinaria. La requisizione in uso trasferisce solo il possesso temporaneo: il bene è restituito al proprietario al termine dell'emergenza. Solo la requisizione in proprietà — figura eccezionale — determina il trasferimento definitivo ed è equiparata all'espropriazione, con obbligo di indennizzo pieno.
Cosa si intende per 'giusta indennità' nella requisizione?
L'indennità di requisizione remunera il privato per il pregiudizio subito durante il periodo di uso del bene: mancato godimento, canone locatizio di mercato, usura del bene. Se il bene viene distrutto o gravemente deteriorato, l'indennizzo si estende al valore del danno eccedente la normale usura.
Una pubblica calamità naturale legittima la requisizione di beni privati?
Sì. Le gravi necessità civili (terremoti, alluvioni, emergenze sanitarie) rientrano nel presupposto dell'art. 835 c.c. Il Codice della Protezione Civile (d.lgs. 1/2018) attribuisce ai Commissari straordinari il potere di requisire beni immobili e mobili nell'ambito delle ordinanze di protezione civile.
Il proprietario può opporsi alla requisizione?
Non può opporsi materialmente (l'atto è immediatamente eseguibile), ma può impugnare il provvedimento di requisizione innanzi al TAR per difetto dei presupposti (es. assenza di urgenza o gravità) e chiedere la condanna al pagamento dell'indennità o al risarcimento dei danni maggiori.