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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 745 c.p.p. – Richiesta di misure cautelari all’estero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro di Grazia e Giustizia ne richiede la custodia cautelare (284-286).

2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca (240 c.p.), il Ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l’identificazione e la ricerca di beni che si trovano all’estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.

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In sintesi

  • Il Ministro può richiedere la custodia cautelare del condannato all'estero durante l'esecuzione della pena
  • Facoltà di richiedere il sequestro di beni oggetto di confisca
  • Possibilità di chiedere indagini e ricerca di beni all'estero secondo accordi internazionali
  • Misure volte a evitare fuga del condannato e a conservare i beni confiscabili

L'articolo 745 consente al Ministro di Grazia e Giustizia di richiedere all'estero misure cautelari e sequestri conservativi sui beni del condannato durante l'esecuzione di sentenze penali.

Ratio

L'articolo 745 fornisce al Ministro di Grazia e Giustizia strumenti procedurali per garantire l'effettività dell'esecuzione di sentenze penali all'estero. La norma riflette due obiettivi complementari: (a) assicurare che il condannato rimanga a disposizione delle autorità estere per espiare la pena (custodiam cautelare), evitando fughe; (b) proteggere i beni oggetto di confisca affinché non vengano dissipati prima dell'esecuzione della confisca stessa (sequestro). Il comma 2-bis, introdotto successivamente, estende il potere a richiedere indagini transnazionali per identificare e localizzare beni nascosti in più Paesi, strumento cruciale contro la criminalità organizzata internazionale e il riciclaggio.

Analisi

Il comma 1 attribuisce al Ministro la facoltà (non l'obbligo) di richiedere la custodia cautelare dello Stato straniero. Questa misura è subordinata alla domanda di esecuzione della pena restrittiva della libertà; serve a custodire il condannato fino al momento dell'effettiva esecuzione nello Stato ricevente, evitando che fugga o si allontani. Il comma 2 prevede un'ulteriore facoltà: richiedere il sequestro conservativo dei beni oggetto di confisca. Il comma 2-bis, aggiunto nel tempo, amplia i poteri del Ministro consentendo di chiedere (in virtù di accordi internazionali) lo svolgimento di indagini transnazionali, per identificare e localizzare beni del condannato o di organizzazioni criminali, nonché il loro sequestro conservativo. Questa innovazione è essenziale per contrastare il riciclaggio e la criminalità organizzata trasnazionale.

Quando si applica

La norma si applica in fase esecutiva di sentenze penali all'estero. Esempi: (a) un italiano è condannato a 5 anni ed è stato rinviato all'estero; durante il procedimento di trasferimento, il Ministro richiede al Paese ricevente di adottare custodia cautelare per impedire fughe; (b) il condannato ha beni in più Paesi europei che sono stati confiscati in Italia; il Ministro richiede sequestri conservativi presso le autorità estere; (c) il Ministro sospetta che il condannato abbia nascosto patrimonio in Paesi offshore; richiede indagini transnazionali per localizzarlo e sequestrarlo secondo accordi internazionali (es. accordi Ue su assistenza giudiziaria penale).

Connessioni

L'articolo 745 è parte della disciplina generale degli artt. 728-746 c.p.p. sulla esecuzione di sentenze estere. Si collega agli artt. 742-744 (esecuzione della pena, limiti, poteri del Ministro) e all'art. 746 (effetti sull'esecuzione nello Stato italiano). Rimanda agli artt. 240 c.p. (confisca nel codice penale), 284-286 c.p. (custodia cautelare), e ai trattati internazionali di assistenza giudiziaria (Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata, Convenzione Ue sulla cooperazione giudiziaria, protocolli su tracciamento asset).

Domande frequenti

Se il Ministro richiede custodia cautelare all'estero, mi vengono meno diritti?

No, la custodia cautelare all'estero segue le norme del Paese ricevente. Il Ministro richiede la misura alle autorità estere, ma sei comunque protetto dalle garanzie fondamentali del Paese (diritto di difesa, informazione sui diritti, accesso a visita medica). Puoi impugnare la custodia secondo le norme procedurali di quel Paese.

Quali beni possono essere sequestrati secondo l'articolo 745 comma 2?

Tutti i beni oggetto di confisca ordinata dalla sentenza penale italiana: denaro contante, conti bancari, immobili, veicoli, aziende, titoli, gioielli, opere d'arte. Il Ministro identifica i beni nel fascicolo della sentenza e richiede il sequestro conservativo alle autorità estere.

Se ho beni legittimi all'estero e vengono sequestrati per errore, posso chiedere il rilascio?

Sì. L'articolo 745 consente il sequestro solo dei beni oggetto di confisca nella sentenza. Se il sequestro è ingiustificato o riguarda beni non menzionati nella sentenza, puoi impugnare la misura davanti all'autorità giudiziaria del Paese ricevente, provando la proprietà legittima.

Come funzionano le indagini transnazionali richieste dal Ministro secondo il comma 2-bis?

Il Ministro richiede agli Stati esteri (in virtù di accordi internazionali, es. Convenzione Ue) di condurre indagini coordinate per identificare asset nascosti. Le autorità estere eseguono perquisizioni, accertamenti bancari, ispezioni presso aziende. I risultati sono comunicati al Ministro italiano, che procede con sequestri. Tutto secondo protocolli internazionali di cooperazione giudiziaria.

Se beni confiscati vengono liquidati prima della confisca, cosa succede?

L'articolo 745 comma 2 consente il sequestro 'conservativo', proprio per evitare che i beni vengano dissipati. Se nonostante il sequestro i beni vengono liquidati illegittimamente, le autorità estere e il Ministro italiano possono agire per il recupero dei proventi, seguendo tracce di riciclaggio e sequestro del denaro ricavato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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