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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 726-ter c.p.p. – Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un’autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

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In sintesi

  • Se accordo internazionale prevede che richiesta assistenza giudiziaria sia presentata anche da autorità amministrativa straniera, rogatoria eseguita su richiesta procuratore della Repubblica
  • Competenza: giudice per le indagini preliminari del luogo esecuzione atti
  • Si applicano artt. 724 commi 5 e 5-bis (motivi di rifiuto, sospensione esecuzione) e art. 725 comma 2 (norme esecuzione)
  • Procedura semplificata rispetto a rogatoria ordinaria (no controllo Corte d'Appello)

Rogatoria da autorità amministrativa straniera, se accordo internazionale consente, eseguita su richiesta procuratore da giudice preliminare; si applica art. 724 commi 5-5bis e 725 comma 2.

Ratio

L'articolo 726-ter c.p.p. estende il meccanismo di assistenza giudiziaria internazionale anche a richieste provenienti da autorità amministrativa straniera (anziché solo giudiziaria), quando accordi internazionali lo consentono. La ratio è riconoscere che in certi ordinamenti la distinzione pubblico/privato tra autorità giudiziaria e amministrativa è meno rigida che in Italia, oppure che crimini transnazionali richiedono coinvolgimento di enti amministrativi (es. finanza, dogane, antiriciclaggio) a pari dignità dell'autorità giudiziaria. La norma riflette pragmatismo cooperazione internazionale, senza abbassare standard di protezione: si applica ancora il controllo su motivi di rifiuto (art. 724 commi 5-5bis) e le norme esecutive ordinarie (art. 725 comma 2).

L'inserimento nel 2001 tramite L. 367/2001 (Accordo Italia-Svizzera) testimonial necessità pratica di agganciare assistenza anche a domande amministrative, particolarmente rilevanti in materia tributaria, doganale, antitrust.

Analisi

La norma pone come presupposto l'esistenza di un accordo internazionale che esplicitamente preveda la possibilità di richieste provenienti da autorità amministrativa straniera. Non è dunque applicazione universale: deve sussistere trattato o accordo che lo consenta. Una volta sussistente il presupposto, la procedura è semplificata rispetto a rogatoria ordinaria (art. 724): non è richiesta autorizzazione preventiva della Corte d'Appello, ma solo richiesta del procuratore della Repubblica al giudice per le indagini preliminari del luogo esecuzione.

Il giudice preliminare, su richiesta del procuratore, provvede all'esecuzione della rogatoria amministrativa. Si applicano tuttavia i filtri di compatibilità dell'art. 724 commi 5 e 5-bis (motivi di rifiuto: atti vietati, fatto non è reato italiano, discriminazione; sospensione se pregiudica indagini italiane) e le norme esecutive dell'art. 725 comma 2 (applicazione norme cpp, salvo forme straniere compatibili). In sostanza, si equiparano le protezioni alla rogatoria ordinaria, pur con procedura accelerata.

Quando si applica

La norma si applica quando un'autorità amministrativa straniera (es. Agenzia delle Dogane spagnola, Amministrazione Fiscale svizzera, Ufficio Antitrust europeo) chieda assistenza per acquisire prove in procedimento che ha carattere amministrativo-sanzionatorio (non penale). Gli accordi oggi contemplanti questa possibilità sono limitati (es. Accordo Italia-Svizzera 1998), ma la norma lascia aperta la possibilità per futuri accordi (es. con UE, in tema di frodi tributarie, doping nello sport, ecc.).

È applicazione frequente in materia di diritto tributario transnazionale, diritto doganale, antitrust europeo, ove autorità amministrative operano con natura para-giudiziale.

Connessioni

L'articolo 726-ter c.p.p. si collega agli artt. 724-725 (rogatoria ordinaria e esecuzione), agli artt. 51 c.p.p. (categorie reati), e al quadro complessivo sulla assistenza giudiziaria internazionale (capo VIII, libro VI). Rimanda specificamente all'Accordo Italia-Svizzera del 1998 (L. 367/2001), che ha introdotto il 726-ter e che prevede che l'Amministrazione Finanziaria svizzera possa richiedere assistenza all'Italia per acquisire documentazione su cittadini italiani o svizzeri con redditi transfrontalieri.

Correlato ai principi di sovranità amministrativa, compatibilità con ordinamento italiano (art. 3, 13, 24 Cost.), e necessità di prevedibilità nelle forme di cooperazione amministrativa transnazionale.

Domande frequenti

Un'autorità amministrativa straniera può chiedere assistenza giudiziaria all'Italia?

Sì, ma solo se un accordo internazionale esplicitamente lo consente. Esempi: Accordo Italia-Svizzera 1998 (per questioni tributarie/doganali). L'Amministrazione Fiscale svizzera può così chiedere documenti a magistrato italiano per tramite.

Chi decide se eseguire la richiesta amministrativa?

Il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui atti devono compiersi, su richiesta del procuratore della Repubblica. Non è richiesta autorizzazione della Corte d'Appello come nella rogatoria ordinaria.

Quali sono i motivi per rifiutare una rogatoria amministrativa?

Si applicano gli stessi motivi di rifiuto della rogatoria ordinaria: atti vietati dalla legge italiana, fatto non è reato italiano, rischio di discriminazione. Inoltre, l'esecuzione può sospendersi se compromette indagini penali italiane in corso.

La documentazione acquisita può usarsi come prova penale?

Generalmente sì, se acquisita regolarmente secondo norme cpp. Tuttavia, se la rogatoria amministrativa ha coperto ambiti che non ricadono in reato penale italiano, l'utilizzo penale può essere contrastato come violazione di principi di specificità della richiesta.

Quali accordi internazionali consentono rogatoria amministrativa?

Attualmente l'Accordo Italia-Svizzera 1998 (L. 367/2001) è il principale. Futuri accordi con UE, paesi OSCE, o bilaterali possono allargare la possibilità. Verifica con il giudice o procuratore quale accordo è applicabile nel tuo caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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