Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 703 c.p.p. – Accertamenti del procuratore generale

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Accertamenti del procuratore generale

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701, comma 4.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione.

Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità.

L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.

Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

PGC002 PGC004 PGC005

In sintesi

  • Il procuratore generale riceve la domanda dal ministro e provvede all'identificazione dell'interessato
  • Raccoglie consenso all'estradizione con presenza obbligatoria del difensore, verbalizzato formalmente
  • Richiede alle autorità estere documentazione integrativa tramite il ministro di Grazia e Giustizia
  • Presenta requisitoria entro tre mesi; copia depositata in cancelleria con diritto di visione per le parti
Indice dei contenuti

Il procuratore generale effettua accertamenti, raccoglie il consenso dell'interessato, richiede documentazione e presenta requisitoria entro tre mesi.

Ratio

La norma assegna al procuratore generale un ruolo centrale di istruttoria, filtraggio e garanzia procedurale. Non è semplice notaio della domanda, ma soggetto attivo che verifica la completezza documentale, tutela i diritti dell'interessato raccogliendo informato consenso, e prepara il materiale per il giudizio della Corte. Questo modello di 'prosecutorial gatekeeping' è conforme ai standard internazionali di fair play nell'estradizione.

Analisi

Il primo comma disciplina l'inoltro della domanda: il ministro la trasmette al procuratore generale della Corte di Appello competente, salvo se decide preventivamente di respingerla. Il secondo comma impone la comparizione davanti al procuratore per identificazione e raccolta del consenso, con diritto all'assistenza difensiva e obbligo di notifica almeno 24 ore prima. Il terzo comma autorizza il procuratore a richiedere documentazione integrativa alle autorità estere per mezzo del ministro. Il quarto comma fissa un termine perentorio (tre mesi) per la presentazione della requisitoria. Il quinto comma prescrive il deposito in cancelleria con copia della requisitoria e degli atti sequestrati, diritto di visione (10 giorni), facoltà di memorie scritte.

Quando si applica

Ogni procedimento di estradizione passa per questa fase istruttoria. Esempio: la Germania domanda l'estradizione di Tizio; il ministro invia al procuratore generale della Corte di Appello competente. Il procuratore fissa udienza, fa comparire Tizio (assistito da difensore d'ufficio se non di fiducia), verbalizza identità e raccoglie dichiarazioni. Se documentazione tedesca è incompleta, il procuratore richiede al ministro di sollecitare chiarimenti. Entro tre mesi presenta requisitoria (analisi giuridica e dei presupposti per accoglimento). Caio e il suo difensore hanno 10 giorni per leggere la requisitoria, estrarre copie e presentare memorie.

Connessioni

La disposizione si collegaa agli artt. 701 (garanzia giurisdizionale della Corte), 704 (procedimento in Corte), 705 (condizioni di decisione), 700 (documentazione della domanda). Rimanda anche all'art. 717 c.p.p. (custodia provvisoria), all'art. 202 att. (diritti della persona). Proceduralmente si allaccia alle norme sulla notificazione, avviso alle parti e accesso agli atti.

Casi pratici

Caso 1: La Spagna richiede l'estradizione di Tizio per peculato

Il ministro trasmette al procuratore generale della Corte di Appello di Milano. Il procuratore fissa comparizione; Tizio si presenta assistito da difensore di fiducia (avv. Bianchi). Il procuratore verbalizza identità (confrontando con documento d'identità e foto), raccoglie dichiarazioni di Tizio sul consenso (che Tizio rifiuta). Il procuratore constata che la documentazione spagnola è lacunosa sulla qualificazione giuridica; richiede chiarimenti al ministro, che sollecita la Spagna. Entro tre mesi presenta requisitoria articolata. La cancelleria notifica deposito; Tizio e il difensore hanno 10 giorni per leggere e depositare memorie.

Caso 2: Caio è ricercato dalla Francia per truffa

Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma lo convoca. Caio, assistito da avvocato d'ufficio (avv. Rossi), comparisce e dichiara di consentire all'estradizione. L'atto è verbalizzato integralmente, con firma del procuratore, di Caio e dell'avvocato. Il procuratore non ha dubbi sulla documentazione francese e presenta subito requisitoria favorevole. Tuttavia, il procedimento prosegue comunque in Corte anche con il consenso, e la decisione finale rimane prerogativa del ministro.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la domanda al ministro e la trasmissione al procuratore?

La domanda arriva al ministro di Grazia e Giustizia. Se il ministro non la respinge, la trasmette al procuratore generale della Corte di Appello competente, che conduce l'istruttoria e presenta requisitoria al giudice.

Posso rifiutare di comparire davanti al procuratore generale?

No, la comparizione è obbligatoria. Se non ti presenti, il procuratore può ordinare accompagnamento forzato. Tuttavia, hai il diritto di avere il difensore presente.

Quanto tempo ho per esprimere consenso o rifiuto davanti al procuratore?

La norma non fissa un termine specifico per il consenso, che deve essere espresso durante la comparizione. Ma hai diritto a valutare bene la situazione con il difensore (almeno 24 ore di preavviso) e a dichiarare liberamente la tua volontà.

Se il procuratore richiede chiarimenti alla autorità estera, quanto ritardo produce?

Il procuratore ha tre mesi totali per presentare requisitoria, a contare dal ricevimento della domanda. Se la richiesta di chiarimenti comporta ritardi, il procuratore deve comunque rispettare il termine, altrimenti il procedimento potrebbe subire effetti negativi sulla Corte.

Posso leggere e copiare la requisitoria del procuratore?

Sì, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria hai diritto di prendere visione della requisitoria, degli atti e delle cose sequestrate, ed estrarre copia. Puoi anche depositare memorie scritte per controbattere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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