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Art. 695 c.p.p. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 695 c.p.p. è stato abrogato e non è più applicabile nei procedimenti penali. Fare riferimento alle disposizioni vigenti.
Ratio
L'abrogazione di una norma rappresenta una scelta legislativa di superamento di una disciplina ritenuta obsoleta, ridondante o sostituita da una più moderna. L'articolo 695 c.p.p., sebbene abrogato, rimane parte della storia normativa e può essere utile per interpretare le intenzioni del legislatore nelle versioni successive. L'abrogazione pura non crea lacune normative se la materia è coperta da altre disposizioni.
Analisi
Un articolo abrogato è completamente privo di effetto normativo: nessun giudice può applicarlo, nessuna parte può invocarlo come fondamento di una pretesa giuridica. Tuttavia, l'abrogazione non è retroattiva. Se una norma era in vigore al momento in cui un fatto si è verificato, la norma stessa governava quel fatto; il successivo abrogazione non invalida gli effetti già prodottosi. Pertanto, se una sentenza passata in giudicato faceva ricorso all'articolo 695, la sentenza rimane valida. Solo per i procedimenti pendenti al momento dell'abrogazione o iniziati successivamente, il giudice applica la disciplina vigente al momento della decisione.
Quando si applica
Se un cittadino sottopone un ricorso facendo riferimento all'articolo 695 c.p.p., il giudice respinge immediatamente il ricorso per carenza di fondamento normativo. Se una sentenza pronunciata nel 2005 (quando l'articolo era vigente) conteneva un riferimento all'articolo 695, quella sentenza rimane valida e non è infirmata dal successivo abrogazione. Un avvocato che desideri affrontare una questione normativa che l'articolo 695 una volta copriva, deve individuare l'articolo vigente che affronta la materia medesima.
Connessioni
L'articolo 695 c.p.p., come il 693 c.p.p., è parte della storia normativa del codice di procedura penale. Le disposizioni vigenti sulla fase esecutiva, gli articoli 656-667 c.p.p. e i decreti legislativi su ordinamento penitenziario (D.Lgs. 230/1999) forniscono la cornice normativa attuale. Chi desideri conoscere il contenuto storico dell'articolo 695 può consultare edizioni pre-abrogazione del codice o studi di diritto storico.
Domande frequenti
Se una mia sentenza si basa su un articolo oggi abrogato, la sentenza è ancora valida?
Sì, assolutamente. L'abrogazione non è retroattiva. La tua sentenza rimane valida e pienamente esecutiva perché era fondata su una norma che era in vigore al momento della pronuncia.
Posso fondare un ricorso su una norma che so essere abrogata?
No. Se citi una norma abrogata, il ricorso sarà immediatamente respinto dal giudice per carenza di fondamento normativo. Devi identificare una norma vigente che affronta la stessa materia.
Come faccio a sapere quale norma ha sostituito l'articolo 695 c.p.p.?
Puoi consultare un codice di procedura penale annotato, chiedere a un avvocato, oppure consultare la Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata l'abrogazione. Generalmente le materie esecutive sono coperte dagli articoli 656-667 c.p.p.
Se un procedimento era pendente quando l'articolo 695 fu abrogato, quale norma si applica?
Si applica la norma vigente al momento della decisione del giudice, non quella abrogata. Il giudice userà la disciplina attuale per risolvere la questione.
Dov'è possibile trovare il testo storico dell'articolo 695 c.p.p. per capire cosa diceva?
Il testo storico si trova in edizioni pre-abrogazione del codice di procedura penale o nella Gazzetta Ufficiale di allora. Puoi anche consultare database storici specializzati in diritto italiano o rivolgerti a una biblioteca giuridica.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.