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Art. 243 c.p.p. – Rilascio di copie
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto (329), il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell’art. 116.
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In sintesi
Quando il giudice acquisisce un documento non segreto, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica su richiesta di chi ne abbia interesse.
Ratio
Documenti acquisiti in un procedimento penale possono avere rilevanza anche al di fuori del processo (uso civile, amministrativo, etc.). Chi ha interesse legittimo nel documento (per esempio, un creditore che vuole provare un debito in base a un documento acquisito nel processo penale) dovrebbe poterlo ottenere in copia autentica. La norma consente l'accesso ai risultati del processo, rispecchiando il principio di pubblicità e trasparenza.
Analisi
L'art. 243 c.p.p. è una norma breve che autorizza il giudice a permettere la cancelleria di rilasciare copie autentiche di documenti acquisiti. Due condizioni: (a) il documento non deve restare segreto (art. 329 cpp esclude i segreti), (b) deve esserci richiesta da parte di chi ha interesse legittimo. La copia autentica è rilasciata secondo le modalità dell'art. 116 cpp, che disciplina come la cancelleria copia un documento e lo autentica con la propria firma. La copia autentica ha lo stesso valore probatorio dell'originale nel processo.
Quando si applica
La norma si applica quando una parte o un terzo interessato chiede copia di un documento acquisito: ricevuta di versamento in un procedimento per appropriazione indebita (rilevante anche per debito civile), contratto di vendita in un procedimento di truffa (rilevante per azione civile di annullamento), certificato medico in un procedimento di maltrattamento (rilevante per procedimento civile danni).
Connessioni
L'art. 243 c.p.p. si collega all'art. 329 cpp (segreto del procedimento), all'art. 116 cpp (rilascio di copie autentiche), all'art. 235 cpp (acquisizione del corpo del reato), al diritto processuale civile per quanto attiene il valore probatorio della copia autentica.
Domande frequenti
Dopo il processo penale, posso ottenere copia dei documenti acquisiti?
Sì, se il giudice non li considera segreti (art. 329 cpp) e se avete interesse legittimo. Chiedete al giudice penale o alla cancelleria di autorizzare il rilascio della copia autentica.
Posso usare la copia autentica fornita dalla cancelleria in una causa civile?
Sì, ha lo stesso valore probatorio dell'originale. Se è autenticata dalla cancelleria secondo art. 116 cpp, il giudice civile l'accetterà come prova vera del documento.
Chi ha diritto a ricevere copia di un documento acquisito nel processo?
Chi ha interesse legittimo: le parti del processo, gli avvocati, i creditori che ne hanno bisogno per altre cause, gli eredi se rilevante all'eredità. Il giudice valuta se l'interesse è legittimo.
Se il documento è segreto, non posso averne copia?
Corretto. Se il documento deve rimanere segreto secondo l'art. 329 cpp (segreto di Stato, d'ufficio, etc.), il giudice rifiuta l'autorizzazione al rilascio della copia.
Devo pagare per avere la copia autentica dalla cancelleria?
Sì, pagherete una parcella alla cancelleria per il servizio di autenticazione della copia. L'importo varia secondo le tariffe degli uffici giudiziari.
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