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Art. 1160 c.c. Usucapione delle universalità di mobili
In vigore
L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1160 c.c.
L'art. 1160 c.c. disciplina l'usucapione delle universalità di mobili, cioè di quella pluralità di cose mobili appartenenti a uno stesso soggetto e aventi una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). Il legislatore ha previsto per queste entità collettive un regime parallelo a quello dei beni mobili singoli, con la medesima bipartizione tra possesso di buona fede e possesso di mala fede.
Termine ordinario (20 anni)
Chi possiede un'universalità di mobili in modo continuato, pacifico e non clandestino per venti anni ne acquista la proprietà a titolo originario, a prescindere dalla buona o mala fede. La continuità del possesso sull'insieme deve abbracciare la totalità dei beni che compongono l'universalità; se nel corso del tempo alcuni beni vengono sostituiti da altri, il possesso sull'insieme si protrae purché l'identità funzionale dell'universalità resti invariata.
Termine abbreviato (10 anni)
Il comma 2 introduce un'ipotesi privilegiata: il possessore che abbia acquistato in buona fede (art. 1147 c.c.) da un non dominus, in forza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (compravendita, donazione, permuta), usucapisce in soli dieci anni. La buona fede, secondo il principio generale, si presume e deve essere valutata al momento dell'acquisto del possesso; l'eventuale sopravvenuta mala fede non pregiudica il decorso del termine abbreviato già avviato.
Rapporti con le disposizioni generali
L'art. 1160 si coordina con l'art. 1158 c.c. (usucapione degli immobili) e con l'art. 1161 c.c. (beni mobili singoli), costituendo un microsistema coerente in cui la qualità soggettiva del possessore e l'esistenza di un titolo idoneo incidono sulla durata del periodo utile. Non rileva invece la trascrizione, richiesta solo per i beni mobili registrati ex art. 1162 c.c., poiché le universalità di mobili ordinarie non sono soggette a regime di pubblicità nei registri pubblici.
Domande frequenti
Cos'è un'universalità di mobili?
È una pluralità di cose mobili appartenenti a uno stesso proprietario e aventi una destinazione unitaria (art. 816 c.c.), come un gregge, una biblioteca o una collezione. Il diritto la tratta come entità collettiva distinta dai singoli elementi che la compongono.
Qual è il termine ordinario per usucapire un'universalità di mobili?
Il termine è di 20 anni di possesso continuato, pacifico e non clandestino, indipendentemente dalla buona o mala fede del possessore.
Quando si applica il termine abbreviato di 10 anni?
Il termine si riduce a 10 anni se il possessore ha acquistato in buona fede (art. 1147 c.c.) da chi non era proprietario, in forza di un titolo idoneo al trasferimento come una compravendita o una donazione.
La mala fede sopravvenuta interrompe il termine abbreviato?
No. Secondo il principio generale dell'art. 1147 c.c., la buona fede va valutata al momento dell'acquisto del possesso. La mala fede sopravvenuta non pregiudica il decorso del termine di 10 anni già iniziato.
L'usucapione dell'universalità riguarda anche i diritti reali di godimento?
Sì. Il comma 1 dell'art. 1160 estende la disciplina all'usucapione dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso) sull'universalità, con gli stessi termini di 20 o 10 anni a seconda della buona fede e dell'esistenza di titolo idoneo.