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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1047 c.c. Contenuto della servitù

In vigore

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

In sintesi

  • Disciplina la servitù di appoggio e infissione di chiusa: chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può appoggiarsi o infiggere una chiusa sulle sponde altrui.
  • Presupposto: la chiusa deve essere necessaria per l'esercizio del diritto di derivazione.
  • Obbligo del titolare: pagare l'indennità al proprietario della sponda e fare e mantenere le opere per assicurare i fondi da ogni danno.
  • La norma apre la Sezione II del Capo II (artt. 1047-1050 c.c.) dedicata alle servitù idriche speciali.
  • Riferimenti: R.D. 1775/1933 (TU acque pubbliche) per le derivazioni; L. 36/1994 e D.Lgs. 152/2006 per la gestione delle risorse idriche.

Collocazione sistematica

L'art. 1047 c.c. apre la Sezione II del Capo II (Delle servitù coattive), dedicata alle servitù di appoggio e infissione di chiusa. La norma integra il sistema delle servitù idriche coattive consentendo a chi ha già ottenuto il diritto di derivare acque pubbliche o private di realizzare le opere di presa necessarie anche sulle sponde di proprietà altrui.

Presupposto: la derivazione preesistente

La servitù di appoggio e infissione di chiusa è accessoria a un diritto di derivazione già costituito: deve trattarsi di acque derivate da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi. Per le acque pubbliche la derivazione è regolata dal R.D. 1775/1933 (TU acque), dalla L. 36/1994 e dal D.Lgs. 152/2006; la concessione di derivazione è il titolo che legittima l'esercizio della servitù.

Contenuto della servitù

Il titolare può appoggiare la chiusa alla sponda del fondo altrui (quando la struttura si appoggioà alla riva senza penetrare nel terreno) o infiggere la chiusa nella sponda (quando la struttura viene fissata nel suolo della riva altrui). In entrambi i casi occorre la necessità dell'opera per l'esercizio del diritto di derivazione.

Obblighi del titolare

Il titolare della servitù ha due obblighi principali: (a) pagare l'indennità al proprietario della sponda, commisurata al pregiudizio subito; (b) fare e mantenere le opere necessarie per assicurare i fondi da ogni danno (cedimenti strutturali, allagamenti, erosioni). Il secondo obbligo è permanente e la sua inosservanza espone il titolare a responsabilità risarcitoria e alla possibile estinzione della servitù.

Domande frequenti

Quando si può esercitare la servitù di appoggio o infissione di chiusa ex art. 1047 c.c.?

Quando chi ha già il diritto di derivare acque da un corso d'acqua, canale, lago o serbatoio ha necessità di appoggiarsi o infiggere una chiusa sulla sponda di proprietà altrui per esercitare tale derivazione. La necessità è condizione essenziale.

Qual è la differenza tra 'appoggio' e 'infissione' di chiusa?

L'appoggio consiste nel posare la struttura della chiusa contro la sponda altrui senza penetrare nel suolo; l'infissione consiste nel conficcarne gli elementi nel terreno della sponda. Entrambe le modalità sono ammesse dalla norma.

Chi paga l'indennità nella servitù di appoggio di chiusa?

Il titolare del diritto di derivazione che esercita la servitù è obbligato a pagare l'indennità al proprietario della sponda, determinata in proporzione al pregiudizio arrecato dalla presenza della chiusa e delle opere accessorie.

Quali obblighi di manutenzione gravano sul titolare della servitù?

Il titolare deve fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno: rinforzi strutturali, opere di impermeabilizzazione, sistemi di deflusso per evitare allagamenti. L'obbligo è permanente per tutta la durata della servitù.

La concessione di derivazione di acqua pubblica è sufficiente per esercitare la servitù ex art. 1047 c.c.?

La concessione (ex R.D. 1775/1933, D.Lgs. 152/2006) è il presupposto del diritto di derivazione, ma per esercitare la servitù di appoggio su sponde private occorre anche costituire la servitù civilistica, previo pagamento dell'indennità al proprietario della sponda.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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