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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2577 c.c. Contenuto del diritto

In vigore

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

In sintesi

  • L'autore detiene il diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzo economico dell'opera in ogni forma.
  • I diritti patrimoniali (sfruttamento economico) sono cedibili a terzi.
  • I diritti morali (paternità e integrità) sono inalienabili: permangono in capo all'autore anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali.
  • L'autore può opporsi a qualsiasi deformazione o mutilazione che rechi pregiudizio al suo onore o reputazione.
Ratio

L'art. 2577 c.c. definisce il contenuto del diritto d'autore, articolato nella duplice dimensione patrimoniale e morale. La norma riflette la concezione continentale (e in particolare francese) del droit d'auteur, che vede nell'opera un'estensione della personalità del creatore: per questo i diritti morali sono considerati indisponibili e perpetui, a differenza della tradizione anglosassone del copyright, prevalentemente patrimonialistica. L'obiettivo è bilanciare la libertà di circolazione economica delle opere con la protezione dell'identità creativa dell'autore, garantendo che questi conservi sempre un legame inestinguibile con la propria creazione.

Analisi

Il primo comma riconosce all'autore il diritto esclusivo di pubblicazione (prima divulgazione) e di utilizzazione economica in ogni forma: riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione, traduzione. Questi diritti patrimoniali sono trasferibili per atto inter vivos o mortis causa e possono essere oggetto di licenza, esclusiva o non esclusiva. Il secondo comma introduce i diritti morali, imprescrittibili e inalienabili: il diritto alla paternità (essere riconosciuto autore) e il diritto all'integrità (opporsi a modifiche pregiudizievoli). L'espressione «deformazione, mutilazione o altra modificazione» è interpretata estensivamente: include tagli, aggiunte, rielaborazioni non autorizzate. Il pregiudizio all'onore o alla reputazione è valutato oggettivamente, non bastando la mera preferenza soggettiva dell'autore.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le controversie relative all'utilizzo di opere protette. Sul versante patrimoniale: contratti di edizione, licensing digitale, accordi con piattaforme streaming, violazioni di copyright online. Sul versante morale: mancata attribuzione dell'opera (plagio), modifiche non autorizzate che alterano il messaggio artistico, sincronizzazioni pubblicitarie che stravolgono il contesto dell'opera musicale. Il diritto morale sopravvive alla cessione dei diritti patrimoniali: un editore che modifica sostanzialmente un testo senza consenso dell'autore viola l'art. 2577 c.c. anche se titolare dei diritti di pubblicazione.

Connessioni

La norma si coordina con gli artt. 20-24 della l. 633/1941 che disciplinano analiticamente i diritti morali, e con gli artt. 12-19 della stessa legge sui diritti di utilizzazione economica. L'art. 2575 c.c. definisce l'oggetto cui si applica il contenuto descritto dall'art. 2577. Rilevano inoltre: art. 2582 c.c. (ritiro dal commercio, ulteriore espressione del diritto morale), art. 2580 c.c. (successione nei diritti), art. 2583 c.c. (rinvio alle leggi speciali). Sul piano europeo, la dir. 2001/29/CE armonizza i diritti patrimoniali; i diritti morali restano invece di competenza nazionale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra diritti patrimoniali e diritti morali d'autore?

I diritti patrimoniali riguardano lo sfruttamento economico dell'opera (pubblicazione, riproduzione, distribuzione) e possono essere ceduti o licenziati a terzi. I diritti morali (paternità e integrità) sono invece inalienabili e imprescrittibili: l'autore li conserva sempre, anche dopo aver venduto tutti i diritti economici.

Un autore può impedire modifiche alla propria opera anche se ha ceduto i diritti?

Sì. Il diritto morale all'integrità dell'opera previsto dall'art. 2577 c.c. permane in capo all'autore anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali. L'autore può opporsi a qualsiasi modifica che arrechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione artistica.

I diritti d'autore patrimoniali si ereditano?

Sì. I diritti patrimoniali si trasmettono agli eredi per 70 anni dalla morte dell'autore. I diritti morali, invece, si trasmettono anch'essi agli eredi ma con la finalità di tutelare la memoria e la reputazione dell'autore defunto, non per trarne vantaggio economico.

Cosa si intende per 'deformazione' dell'opera ai sensi dell'art. 2577 c.c.?

La deformazione comprende qualsiasi modifica sostanziale (tagli, aggiunte, rielaborazioni, cambi di contesto) che alteri il significato o il messaggio artistico dell'opera in modo pregiudizievole per l'onore o la reputazione dell'autore. Non è sufficiente la mera preferenza soggettiva dell'autore: occorre un pregiudizio oggettivamente apprezzabile.

Chi può pubblicare un'opera per la prima volta se non l'autore?

Il diritto di pubblicazione (prima divulgazione) spetta in via esclusiva all'autore e non può essere esercitato da terzi senza il suo consenso, anche se l'opera è stata già ceduta. Fanno eccezione i contratti editoriali che conferiscono espressamente questo potere all'editore, nei limiti concordati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.