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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2283 c.c. Ripartizione di beni in natura

In vigore

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni. SEZIONE V – Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Rapporti non definiti in sede di liquidazione: i rapporti giuridici non definiti durante la liquidazione si trasferiscono ai soci, pro quota, all'atto dell'estinzione della società.
  • Crediti residui: i soci subentrano nei crediti non riscossi durante la liquidazione in proporzione alle rispettive quote.
  • Debiti residui: i soci rispondono dei debiti non pagati in sede di liquidazione nei limiti della loro responsabilità ex art. 2267 c.c.

L'art. 2283 c.c. disciplina la sorte dei rapporti giuridici pendenti al momento dell'estinzione della s.s.: crediti non riscossi e debiti non pagati in sede di liquidazione si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote. La norma completa il quadro della liquidazione e coordina il principio di separazione patrimoniale con il regime di responsabilità dei soci.

La successione dei soci nei rapporti pendenti

Quando la liquidazione si chiude e la s.s. si estingue, possono residuare rapporti giuridici non ancora definiti: crediti della società verso terzi non ancora riscossi, debiti non pagati per mancanza di liquidità, controversie giudiziarie in corso, contratti ancora in essere. L'art. 2283 c.c. prevede che questi rapporti si trasferiscano ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio sociale (successione pro quota). Questa soluzione è coerente con il principio personalistico della s.s.: i soci sono i titolari sostanziali del patrimonio sociale e, all'estinzione della società, ne raccolgono le posizioni attive e passive residue. Si tratta di una successione universale mortis causa per analogia: i soci succedono alla società estinta come gli eredi succedono al defunto.

I crediti residui: attivi per i soci

I crediti non riscossi durante la liquidazione si trasferiscono ai soci: ciascun socio acquista una quota del credito proporzionale alla propria partecipazione al patrimonio sociale. Il socio può quindi agire individualmente contro il debitore per la propria quota, o i soci possono accordarsi per agire congiuntamente. Il debitore originario mantiene le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre alla società. La distinzione è importante rispetto alle società di capitali, dove i crediti non riscossi in sede di liquidazione si estinguono con la cancellazione della società: nei capitali la soluzione è diversa perché la personalità giuridica perfetta fa sì che l'estinzione della società travolga i crediti non trasferiti.

I debiti residui: responsabilità dei soci

I debiti non pagati in sede di liquidazione si trasferiscono ai soci secondo le stesse regole di responsabilità che erano applicabili durante la vita della società: i soci illimitatamente responsabili ex art. 2267 c.c. rispondono per l'intero, illimitatamente e solidalmente; i soci con patto limitativo opponibile rispondono solo nei limiti dell'accantonamento o delle distribuzioni ricevute (art. 2279 c.c.). Il creditore può agire direttamente contro i singoli soci per le proprie pretese, senza necessità di riaprire la liquidazione.

Coordinamento con le controversie giudiziarie pendenti

Un caso praticamente rilevante è quello delle controversie giudiziarie in corso al momento della cancellazione della s.s. Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. SS.UU. 4060/2010), la cancellazione della società dal Registro Imprese produce l'estinzione della persona giuridica, ma il processo pendente continua — previa interruzione — nei confronti dei soci successori. Lo stesso principio vale per la s.s.: la controversia giudiziaria della società estinta prosegue con i soci come parti processuali.

Domande frequenti

Se la s.s. ha un credito non riscosso al momento della cancellazione, quel credito si perde?

No. Il credito si trasferisce ai soci in proporzione alle quote (art. 2283 c.c.). I soci acquistano il diritto di agire contro il debitore per la propria quota del credito. Il credito non si estingue con la cancellazione della società.

Un debitore della s.s. estinta a chi deve pagare?

Ai soci, ciascuno per la propria quota. Dopo l'estinzione della s.s. il debitore deve pagare ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione al patrimonio sociale, salvo che i soci si accordino per un pagamento a uno solo di essi con effetto liberatorio per gli altri.

Se la s.s. è coinvolta in una causa civile e si estingue, il processo finisce?

No. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la causa si interrompe ma poi continua con i soci come successori della società estinta. I soci subentrano nella posizione processuale della società e devono proseguire la lite (o transigere) individualmente.

La successione nei debiti residui vale anche per i soci che avevano un patto limitativo di responsabilità?

Il patto limitativo non elimina la responsabilità per i debiti residui, ma ne modifica il regime: il socio con patto opponibile ai creditori risponde nei limiti delle distribuzioni ricevute (art. 2279 c.c.) e non illimitatamente. Chi non aveva un patto limitativo risponde invece illimitatamente dei debiti trasferiti all'estinzione.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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