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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2262 c.c. Utili

In vigore

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Diritto agli utili: ogni socio ha diritto di percepire la sua parte degli utili conseguiti dalla società.
  • Determinazione: in assenza di accordo, gli utili si distribuiscono in proporzione alle quote di partecipazione; la quota di partecipazione si presume uguale per tutti se non determinata.
  • Momento della distribuzione: gli utili si percepiscono al termine di ogni esercizio, salvo diverso accordo.

Ogni socio della società semplice ha diritto di percepire la propria quota degli utili conseguiti nell'esercizio dell'attività sociale. La norma fissa la regola di riparto e il momento in cui gli utili diventano esigibili, garantendo il diritto patrimoniale fondamentale del socio che è lo scopo stesso del contratto societario.

Il diritto agli utili come diritto fondamentale del socio

L'articolo 2262 c.c. tutela uno dei diritti fondamentali del socio: il diritto alla distribuzione degli utili. Questo diritto non è soltanto consequenziale al contratto di società, ma ne è parte costitutiva: l'art. 2247 c.c. definisce la società come contratto per dividere gli utili, e l'art. 2262 ne fissa le modalità operative. Il socio ha diritto a ricevere la propria quota degli utili al termine di ogni esercizio sociale, salvo diverso accordo nel contratto o con deliberazione unanime (art. 2252 c.c.) che proroghi la distribuzione. La periodicità dell'esercizio è normalmente annuale ma può essere diversa se il contratto lo prevede.

Calcolo della quota degli utili

In mancanza di diversa previsione contrattuale, gli utili si distribuiscono in proporzione alla partecipazione di ciascun socio. La quota di partecipazione, a sua volta, si presume uguale per tutti i soci in assenza di diversa determinazione (presunzione di uguaglianza ex art. 2263 c.c.). Il contratto può prevedere quote diverse, parametrate ai conferimenti effettuati, all'attività svolta da ciascun socio, o a qualsiasi altro criterio purché non integrante un patto leonino (art. 2265 c.c.). Gli utili di cui si parla sono gli utili netti: al lordo delle perdite degli esercizi precedenti che devono essere coperte prima della distribuzione.

Momento di esigibilità e ritardo nella distribuzione

Il diritto agli utili diventa esigibile al termine dell'esercizio, una volta determinato il risultato della gestione. Il socio che non riceve gli utili a cui ha diritto può agire in giudizio per ottenerne il pagamento. Se gli amministratori ritardano ingiustificatamente la distribuzione degli utili determinati nell'esercizio, possono essere ritenuti responsabili verso i soci ex art. 2260 c.c. (responsabilità da mandato). Il contratto può prevedere la capitalizzazione degli utili — cioè il loro automatico reinvestimento nella società — ma tale previsione non equivale a una rinuncia definitiva al diritto: il socio potrà comunque rivendicare la propria quota al momento dello scioglimento della società.

Connessioni con altre norme

L'art. 2262 va letto con l'art. 2263 c.c. (ripartizione di utili e perdite), con l'art. 2265 c.c. (patto leonino) e con l'art. 2247 c.c. (definizione di società). Nelle s.p.a. la distribuzione degli utili è disciplinata dagli artt. 2433-2433-bis c.c. (delibera assembleare); nelle s.r.l. dall'art. 2478-bis c.c.

Domande frequenti

Il contratto sociale può prevedere che gli utili non vengano mai distribuiti?

No, una clausola che escludesse definitivamente il diritto agli utili integrerebbe un patto leonino (art. 2265 c.c.) ed è nulla. È però ammissibile posticipare la distribuzione, reinvestire gli utili per un periodo determinato, o condizionarne la distribuzione al raggiungimento di certi obiettivi, purché non si tratti di una esclusione permanente.

Gli utili si calcolano prima o dopo aver coperto le perdite degli anni precedenti?

Dopo. Gli utili distribuibili sono quelli netti dell'esercizio, al netto della copertura delle perdite degli esercizi precedenti non ancora assorbite. Se la società ha perdite pregresse, i soci devono prima colmarle con gli utili correnti prima di poter procedere alla distribuzione.

Se un socio non riceve gli utili dovuti, può uscire dalla società?

Il mancato pagamento degli utili non è automaticamente una giusta causa di recesso (art. 2285 c.c.), ma può diventarlo se è reiterato e imputabile a una condotta dolosa o negligente degli amministratori. Il socio ha prima il diritto di agire per il pagamento; solo in caso di grave inadempimento può configurarsi il presupposto per il recesso.

La quota di utili di ogni socio deve essere per forza proporzionale al capitale conferito?

No. La ripartizione degli utili può essere liberamente pattuita nel contratto, anche in misura diversa dai conferimenti (es. un socio d'opera che non ha conferito capitale può ricevere una quota consistente degli utili). L'unico limite è il patto leonino (art. 2265 c.c.): è nulla la clausola che esclude totalmente un socio dagli utili.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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