Art. 2158 c.c. Morte di una delle parti
In vigore
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla. Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario. In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
In sintesi
Ratio e struttura della norma
L'art. 2158 c.c. affronta le conseguenze della morte di una delle parti nel contratto di mezzadria, disciplinando in modo differenziato i due casi: morte del concedente e morte del mezzadro. La distinzione non e' arbitraria, ma rispecchia la natura del contratto: la mezzadria e' un rapporto intuitu personae dal lato del mezzadro, e' la sua capacita' lavorativa, la sua famiglia e la sua conoscenza del fondo a fare del contratto qualcosa di irripetibile, ma non dal lato del concedente, il cui ruolo e' essenzialmente quello di titolare del podere e partecipante agli utili.
La morte del concedente
La morte del concedente non scioglie la mezzadria. Il contratto continua automaticamente con gli eredi, che subentrano nella posizione contrattuale del defunto. Questa regola e' coerente con il principio generale hereditas personam defuncti sustinet: gli eredi assumono i diritti e gli obblighi del concedente, incluso quello di rispettare il contratto di mezzadria fino alla sua naturale scadenza.
Sul piano pratico, gli eredi del concedente possono trovarsi a gestire un podere in cui non sono direttamente coinvolti e che forse non conoscono. Tuttavia, la norma non consente loro di sciogliere unilateralmente il contratto: devono rispettarlo per la durata prevista, salvo le cause di scioglimento ordinarie.
La morte del mezzadro: regola generale
La morte del mezzadro produce effetti diversi. In linea di principio, la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso. L'anno agrario, che nella tradizione italiana decorreva generalmente dall'11 novembre di un anno all'11 novembre dell'anno successivo (festa di San Martino, il giorno tradizionale dei traslochi contadini), garantisce che il ciclo produttivo in corso venga completato prima dello scioglimento.
Tuttavia, lo scioglimento automatico e' evitato se tra gli eredi del mezzadro vi e' una persona idonea a sostituirlo e se i componenti della famiglia colonica si accordano nel designarla. La doppia condizione, idoneita' tecnica e accordo familiare, rispecchia la natura collettiva della famiglia colonica: non basta che un erede voglia continuare, occorre che tutti i componenti siano d'accordo e che la persona scelta sia effettivamente in grado di condurre il podere.
La proroga in caso di decesso negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario
Se il mezzadro muore negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, la norma prevede una speciale facolta' per la famiglia colonica: chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno agrario successivo. La ratio e' evidente: il decesso in prossimita' della fine dell'anno non lascia alla famiglia il tempo di organizzarsi, mentre le operazioni di raccolta e di preparazione del suolo per l'annata successiva sono gia' avviate.
Per avvalersi di questa facolta', la famiglia colonica deve: (a) presentare la richiesta entro due mesi dalla morte del mezzadro o, se non e' possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario; (b) garantire la buona coltivazione del podere per il periodo di proroga.
Si pensi a Tizio mezzadro che muore in ottobre, a un mese dalla fine dell'anno agrario. La moglie e i figli maggiorenni possono chiedere al concedente di continuare il contratto fino al novembre successivo, a condizione di assicurare la corretta coltivazione del fondo.
Il potere sostitutivo del concedente
In tutti i casi previsti dall'art. 2158 c.c., se il podere non viene coltivato con la dovuta diligenza, sia nel periodo successivo alla morte del mezzadro, sia durante la proroga, il concedente ha facolta' di far eseguire i lavori necessari a proprie spese, con rivalsa sui prodotti e sugli utili spettanti al mezzadro o ai suoi eredi. Si tratta di un potere conservativo del fondo, che tutela sia il valore del podere sia l'interesse del concedente a continuare a percepire i frutti.
Sopravvivenza della norma dopo la L. 203/1982
La L. 203/1982 ha trasformato la mezzadria in affitto agrario, rendendo l'art. 2158 c.c. applicabile solo ai rapporti pregressi. Nei contratti di affitto agrario, la morte dell'affittuario segue le regole generali della successione contrattuale: gli eredi subentrano nel contratto, salvo clausole specifiche o previsioni della legge speciale.
Domande frequenti
La morte del proprietario del fondo scioglie la mezzadria?
No. La morte del concedente non scioglie il contratto. Gli eredi subentrano automaticamente nella posizione contrattuale del defunto e sono tenuti a rispettare la mezzadria.
Cosa succede alla mezzadria quando muore il mezzadro?
Si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che gli eredi designino con accordo unanime una persona idonea a sostituire il mezzadro defunto. In quel caso il contratto continua.
Se il mezzadro muore a novembre, la famiglia puo' chiedere un anno in piu'?
Si', se il decesso avviene negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario. La famiglia colonica puo' chiedere la proroga fino alla fine dell'anno agrario successivo, garantendo la buona coltivazione del podere e presentando la richiesta entro due mesi dal decesso.
Cosa puo' fare il concedente se il podere non viene coltivato dopo la morte del mezzadro?
Puo' far eseguire a proprie spese i lavori necessari e rivalersi sul ricavato dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro o ai suoi eredi.
Questi meccanismi si applicano all'affitto agrario?
No. La L. 203/1982 ha trasformato la mezzadria in affitto. Nei contratti di affitto agrario, la morte dell'affittuario segue le regole generali sulla successione nel contratto, senza le specificita' dell'art. 2158 c.c.