Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2156 c.c. Vendita dei prodotti
In vigore
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Contesto e ratio normativa
L'art. 2156 c.c. regola un'ipotesi specifica rispetto alla divisione in natura disciplinata dall'art. 2155 c.c.: quella dei prodotti che, per conformita' agli usi locali, non vengono divisi fisicamente tra concedente e mezzadro. Si tratta di prodotti la cui natura o il cui valore rende scomoda o antieconomica la suddivisione materiale — ad esempio, animali vivi, prodotti deperibili di difficile frazionamento, o lavorazioni che richiedono la vendita dell'intera partita.
In questi casi, la soluzione adottata dal legislatore del 1942 e' pratica ed efficiente: si vende il prodotto e si divide il ricavato, detratte le spese. L'unitarieta' del prodotto viene preservata, e il valore economico viene comunque ripartito tra le parti secondo le quote mezzadrili.
Il meccanismo dell'accordo e la vendita al prezzo di mercato
La vendita spetta al concedente, che e' la parte tipicamente piu' vicina al mercato e piu' dotata di capacita' commerciali nell'economia agraria tradizionale. Tuttavia, il mezzadro deve essere coinvolto: la vendita avviene previo accordo con lui. L'accordo puo' riguardare il momento della vendita, il canale di vendita (mercato locale, intermediario, fiera) o il prezzo minimo accettabile.
Se le parti non riescono ad accordarsi, il legislatore introduce un criterio oggettivo: il prezzo di mercato corrente. Questa soluzione evita che il disaccordo si traduca in un blocco operativo dannoso per entrambe le parti, e al contempo garantisce un parametro trasparente e verificabile.
Si immagini che Tizio concedente e Caio mezzadro allevano insieme un gregge di ovini. Gli usi locali prevedono che il bestiame non si divida in natura. A fine anno, Tizio vende il gregge al prezzo di mercato, deduce le spese di commercializzazione e divide il ricavato netto in parti uguali con Caio. Se Tizio avesse voluto vendere a un prezzo inferiore a quello di mercato, Caio avrebbe potuto opporsi.
La deduzione delle spese
Prima della divisione del ricavato, si deducono le spese di vendita. La norma non specifica quali siano queste spese, ma nella prassi includevano le commissioni del mediatore, le spese di trasporto al mercato, le tasse di fiera e ogni altro onere direttamente connesso all'operazione di vendita. E' essenziale che le spese siano documentate e riferibili all'operazione specifica, per evitare che il concedente carichi sul ricavato costi estranei alla vendita.
Rapporto con la L. 203/1982
Come per le altre disposizioni del Capo III sulla mezzadria, l'art. 2156 c.c. ha perso rilevanza pratica dopo la trasformazione dei contratti mezzadrili in affitti agrari. Nei contratti di affitto, l'affittuario gestisce autonomamente la produzione e la commercializzazione, senza necessita' di accordarsi con il locatore per la vendita dei prodotti.
La norma mantiene interesse storico e si applica, in via residuale, ai rari rapporti di mezzadria rimasti in piedi dopo il 1982 e non ancora convertiti o estinti.
Domande frequenti
Quando si applica la vendita dei prodotti anziche' la divisione in natura?
Quando gli usi locali prevedono che determinati prodotti non si dividano fisicamente. In quel caso si vende l'intera partita e si divide il ricavato netto tra concedente e mezzadro.
Chi effettua la vendita dei prodotti?
Il concedente, ma previo accordo con il mezzadro. Quest'ultimo deve essere consultato e puo' opporsi a condizioni di vendita sfavorevoli.
Cosa succede se concedente e mezzadro non si accordano sul prezzo di vendita?
La vendita si effettua sulla base del prezzo di mercato corrente. E' un criterio oggettivo che impedisce il blocco dell'operazione per disaccordo tra le parti.
Le spese di vendita sono a carico di una sola parte?
No. Le spese di vendita vengono dedotte dal ricavato complessivo prima della divisione, quindi gravano su entrambe le parti in proporzione alle rispettive quote.
L'art. 2156 c.c. si applica ancora?
Solo residualmente, ai contratti di mezzadria sorti prima della L. 203/1982 non ancora estinti. Per i rapporti di affitto agrario, l'affittuario gestisce autonomamente la commercializzazione dei prodotti.