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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2138 c.c. Dirigenti e fattori di campagna

In vigore

I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative] (1) e, in mancanza, dagli usi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Figure apicali nell'impresa agricola: l'articolo disciplina i poteri dei dirigenti preposti all'impresa agricola e dei fattori di campagna, figure intermedie tra imprenditore e lavoratori.
  • Determinazione per iscritto da parte del preponente: i poteri di tali soggetti devono essere fissati per iscritto dal preponente (l'imprenditore); in mancanza, si applicano gli usi.
  • Sussidiarieta degli usi: in assenza di atto scritto, i poteri sono determinati dagli usi locali, che variano da zona a zona secondo la tradizione agraria.
  • Abrogazione del rinvio corporativo: il riferimento alle 'norme corporative' e caduto con la soppressione dell'ordinamento corporativo; restano gli usi e l'autonomia privata.
  • Analogia con l'institore: il fattore di campagna con poteri ampi e assimilabile all'institore ex art. 2203 c.c.; i terzi che contrattano con lui possono fare affidamento sull'apparenza dei poteri.

La figura del fattore di campagna nell'ordinamento vigente

L'art. 2138 c.c. e rimasto immutato dal 1942, ma le figure che disciplina — dirigente preposto all'impresa agricola e fattore di campagna — hanno subito una significativa evoluzione nella pratica. Il fattore di campagna e storicamente il soggetto che, in nome e per conto dell'imprenditore agricolo o del proprietario fondiario, gestisce l'azienda agraria con ampi poteri di rappresentanza: stipula contratti di acquisto di mezzi tecnici e di vendita dei prodotti, assume e licenzia i lavoratori stagionali, sovrintende alle operazioni colturali.

Nella moderna impresa agricola, soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni, le funzioni un tempo svolte dal fattore sono oggi assorbite da figure manageriali specifiche (direttori di azienda, agronomi dipendenti, responsabili commerciali), la cui posizione e regolata dal CCNL per i dirigenti di aziende agricole. L'art. 2138 c.c. continua pero ad applicarsi nei casi in cui queste figure non siano qualificate formalmente come dirigenti ai sensi del diritto del lavoro, oppure operino su delega informale dell'imprenditore.

Determinazione dei poteri e forma scritta

La norma fissa una gerarchia delle fonti per la determinazione dei poteri: in primo luogo la determinazione scritta del preponente, in secondo luogo gli usi. Non e richiesta una forma scritta ad substantiam (la mancanza di atto scritto non invalida la nomina o i poteri), ma la scrittura e necessaria perche tali poteri siano certi e opponibili ai terzi e ai lavoratori.

Quando il preponente determina per iscritto i poteri, puo limitarli, ampliarli o specificarli rispetto al contenuto tipico definito dagli usi. Ad esempio, puo escludere il potere di assumere lavoratori o limitare il valore massimo dei contratti stipulabili. Tali limitazioni, tuttavia, per essere opponibili ai terzi di buona fede, devono essere portate a loro conoscenza (in analogia con quanto previsto dall'art. 2208 c.c. per l'institore).

Gli usi come fonte suppletiva

In assenza di atto scritto, i poteri del dirigente e del fattore sono determinati dagli usi locali. Gli usi agrari variano considerevolmente da regione a regione e sono stati raccolti, in passato, dalle Camere di Commercio nelle 'Raccolte degli usi e consuetudini locali'. In molte aree del paese gli usi specifici per il fattore di campagna sono stati erosi dall'evoluzione del tessuto produttivo agricolo, sicche la norma rischia in concreto di non trovare applicazione per mancanza di usi accertabili.

In tali casi, la dottrina prevalente ritiene che si debba fare riferimento alla disciplina generale del mandato e della rappresentanza (artt. 1703 ss. c.c.), nonche alle norme sull'institore qualora il fattore sia preposto all'esercizio dell'intera azienda agricola o di un ramo di essa.

Rapporto con la disciplina dell'institore

Il fattore di campagna con poteri ampi presenta forti analogie con l'institore disciplinato dagli artt. 2203-2209 c.c. L'institore e chi e preposto all'esercizio di un'impresa o di una sede o di un ramo dell'impresa. Quando il fattore gestisce l'intera azienda agricola con ampi poteri di rappresentanza, la giurisprudenza tende ad applicare per analogia le norme sull'institore, con le seguenti conseguenze: la rappresentanza si estende a tutti gli atti inerenti all'esercizio dell'impresa; le limitazioni dei poteri non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese; l'imprenditore risponde degli atti compiuti dal fattore anche in deroga al contenuto del mandato, se i terzi erano in buona fede.

Caso pratico

Tizio e titolare di un'azienda vitivinicola. Affida verbalmente a Caio, esperto enologo, la gestione dell'azienda con la generica indicazione di 'occuparsi di tutto'. Caio, senza ulteriori indicazioni scritte, stipula un contratto di acquisto di botti di rovere per 80.000 euro. Tizio contesta l'acquisto sostenendo che Caio non aveva quel potere. Poiche non vi e stato atto scritto di determinazione dei poteri, si applicano gli usi locali: se gli usi del luogo riconoscono al fattore di campagna il potere di acquistare attrezzature per la produzione, Tizio dovra rispettare il contratto. Se gli usi non sono accertabili, si applicheranno per analogia le norme sull'institore: il contratto stipulato da Caio sara vincolante per Tizio, salvo che le limitazioni fossero state rese note al venditore.

Profili di diritto del lavoro

Il dirigente preposto all'impresa agricola e il fattore di campagna sono lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2094 c.c. Il loro rapporto di lavoro e regolato dal CCNL per i quadri e dirigenti di aziende agricole, nonche dalla contrattazione provinciale. Il fattore di campagna con funzioni dirigenziali acquisisce la qualifica di dirigente ai sensi del contratto collettivo, con le tutele e le responsabilita che ne derivano (preavviso lungo in caso di licenziamento, obbligo di non concorrenza, ecc.). La doppia qualificazione — civilistica ex art. 2138 c.c. e lavoristica — e possibile e frequente nella pratica.

Domande frequenti

Chi e il fattore di campagna secondo il Codice Civile?

Il fattore di campagna e un soggetto preposto alla gestione di un'azienda agricola per conto dell'imprenditore. E una figura intermedia con poteri di rappresentanza verso i terzi (acquisto di mezzi tecnici, vendita di prodotti, gestione del personale) i cui poteri sono determinati per iscritto dal preponente o, in mancanza, dagli usi locali.

I poteri del fattore di campagna devono essere conferiti obbligatoriamente per iscritto?

No, la forma scritta non e richiesta a pena di nullita. Tuttavia, in assenza di atto scritto, i poteri sono determinati dagli usi. La scrittura e comunque consigliata per garantire certezza e opponibilita ai terzi delle eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza.

Cosa succede se il fattore di campagna supera i poteri conferitigli dal preponente?

L'imprenditore puo in linea di principio non essere vincolato dagli atti compiuti in eccesso di mandato. Tuttavia, se il fattore e assimilabile a un institore e le limitazioni non erano state rese note ai terzi, l'imprenditore potrebbe comunque essere responsabile verso i terzi di buona fede, per il principio dell'apparenza del diritto.

Il fattore di campagna e un lavoratore dipendente?

Si. Il fattore di campagna opera in regime di subordinazione rispetto all'imprenditore e il suo rapporto e regolato dal diritto del lavoro (CCNL di settore). La norma civilistica dell'art. 2138 c.c. disciplina solo i profili relativi ai poteri di rappresentanza esterna, non il rapporto interno di lavoro.

Oggi la figura del fattore di campagna e ancora rilevante?

Si, anche se spesso e stata assorbita da figure manageriali moderne (direttori d'azienda, agronomi dipendenti). L'art. 2138 c.c. continua ad applicarsi nelle aziende agricole in cui un soggetto gestisce l'azienda con ampi poteri delegati, anche senza una qualifica formale specifica, e nei casi in cui la giurisprudenza ricorre alla norma per analogia.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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