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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2093 c.c. Imprese esercitate da enti pubblici

In vigore

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge. SEZIONE II – Dei collaboratori dell'imprenditore

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In sintesi

  • Enti pubblici inquadrati: agli enti pubblici inseriti in associazioni professionali si applica l'intero Libro V del Codice Civile.
  • Enti pubblici non inquadrati: per questi enti le norme del Libro V si applicano solo limitatamente all'attivita' d'impresa concretamente esercitata.
  • Principio di specialita': le disposizioni di legge speciale prevalgono sulla disciplina codicistica ove in contrasto.
  • Ratio: garantire uniformita' di regole quando un soggetto pubblico opera sul mercato come imprenditore, evitando distorsioni della concorrenza.

Ambito di applicazione del Libro V agli enti pubblici

L'art. 2093 c.c. risolve un problema di coordinamento tra il diritto privato dell'impresa e lo status pubblicistico di determinati soggetti. Quando un ente pubblico svolge attivita' d'impresa — gestisce un servizio, produce beni, esercita commercio — sorge la domanda: si applicano le regole del Codice Civile o prevale il diritto amministrativo? L'art. 2093 fornisce una risposta articolata su due livelli.

Enti pubblici inquadrati in associazioni professionali

Il primo comma riguarda gli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Il riferimento storico e' alle corporazioni del periodo fascista, abolite nel 1944, ma la norma ha mantenuto rilevanza pratica per analoghe forme di organizzazione collettiva. Per questi enti le disposizioni del Libro V si applicano integralmente: la loro attivita' d'impresa e' soggetta alle stesse regole dell'imprenditore privato, comprese quelle su rappresentanza commerciale, ausiliari, concorrenza sleale.

Enti pubblici non inquadrati

Il secondo comma — quello di gran lunga piu' rilevante nella pratica contemporanea — riguarda gli enti pubblici non inquadrati: comuni, province, regioni, enti previdenziali, universita', enti ospedalieri quando gestiscono attivita' economiche. Per questi soggetti le norme del Libro V si applicano solo in relazione alle imprese da essi concretamente esercitate. Significa che l'ente non acquista lo status generale di imprenditore commerciale, ma le regole privatistiche si applicano all'attivita' imprenditoriale specifica: i rapporti con i lavoratori di quella impresa, la concorrenza, i contratti commerciali.

Salvezza delle leggi speciali

Il terzo comma introduce una clausola di salvaguardia essenziale: sono salve le diverse disposizioni della legge. La normativa pubblicistica che regola il funzionamento degli enti — leggi di contabilita' pubblica, statuti, regolamenti — prevale sul Codice Civile in caso di conflitto. Questo significa che un comune che gestisce una farmacia municipale e' soggetto alle norme sul lavoro subordinato del Codice Civile per i suoi dipendenti, ma le procedure di assunzione, i vincoli di spesa e la contabilita' rimangono disciplinati dal diritto pubblico.

Rilevanza attuale: societa' partecipate e in-house

Nella realta' contemporanea la questione dell'art. 2093 si pone soprattutto per le societa' a partecipazione pubblica (regolate dal D.Lgs. 175/2016, TUSP) e per gli enti pubblici economici. Le societa' partecipate sono soggetti di diritto privato a tutti gli effetti e non necessitano del filtro dell'art. 2093: il Codice Civile si applica direttamente. Diverso e' il caso degli enti pubblici economici trasformati o in liquidazione, per i quali l'art. 2093 mantiene una funzione di raccordo tra i due ordinamenti.

Effetti pratici

Immaginiamo un'azienda municipalizzata — Tizio e' dirigente del servizio idrico gestito direttamente dal comune — che intende licenziare Caio, dipendente. Le norme sul licenziamento del Codice Civile e dello Statuto dei Lavoratori si applicano, perche' Caio e' un prestatore di lavoro subordinato dell'impresa esercitata dall'ente pubblico. Ma le procedure di mobilita' interna e i vincoli di assunzione restano disciplinati dalla normativa pubblicistica sul pubblico impiego, ove applicabile.

Domande frequenti

Un comune che gestisce direttamente un servizio pubblico e' soggetto al Codice Civile?

Si', ma solo limitatamente all'attivita' imprenditoriale concretamente esercitata, ai sensi dell'art. 2093 comma 2 c.c. Le norme pubblicistiche che regolano il funzionamento dell'ente rimangono prevalenti in caso di conflitto, come previsto dal comma 3.

Qual e' la differenza tra enti pubblici inquadrati e non inquadrati?

Gli enti inquadrati in associazioni professionali sono soggetti all'intero Libro V del Codice Civile. Gli enti non inquadrati — la grande maggioranza degli enti pubblici attuali — applicano le norme codicistiche solo per le imprese da essi esercitate, non per l'intera loro attivita'.

Le societa' a partecipazione pubblica rientrano nell'art. 2093?

No. Le societa' partecipate sono soggetti di diritto privato e il Codice Civile si applica loro direttamente, senza necessita' del filtro dell'art. 2093. La loro disciplina specifica e' contenuta nel D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Le leggi speciali degli enti pubblici prevalgono sul Codice Civile?

Si', per espressa previsione del comma 3 dell'art. 2093, che fa salve le diverse disposizioni di legge. In caso di conflitto tra norma codicistica e norma pubblicistica speciale, quest'ultima prevale.

I lavoratori di un'impresa gestita da un ente pubblico hanno le stesse tutele dei dipendenti privati?

In linea generale si', perche' le norme del Libro V sul lavoro subordinato si applicano all'impresa esercitata dall'ente. Tuttavia per il personale in regime di diritto pubblico possono sussistere regole speciali che derogano alla disciplina codicistica.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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