Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2035 c.c. Prestazione contraria al buon costume
In vigore
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio della norma
L'articolo 2035 c.c. enuncia il principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans: chi si e` reso parte di una condotta contraria al buon costume non trova udienza in tribunale per recuperare quanto ha prestato. La norma ha funzione sanzionatoria e preventiva: negare la ripetizione scoraggia le parti dall'intraprendere operazioni immorali, poiche` sanno in anticipo che nessun rimedio restitutorio sara` disponibile in caso di fallimento dell'accordo.
Il concetto di buon costume
Il buon costume e` una clausola generale che il codice civile richiama anche negli artt. 1343, 1418 e 2030 c.c. La giurisprudenza ne ha fornito un'interpretazione dinamica, ancorata alla coscienza etico-sociale del momento storico. Rientrano tradizionalmente in questa categoria i contratti aventi ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento, i compensi per favorire illeciti, i pagamenti per ottenere attestazioni false. Con l'evolversi del costume sociale, alcuni comportamenti un tempo considerati immorali hanno cessato di essere qualificati come contrari al buon costume, mentre altri sono entrati nell'area di rilevanza della norma.
Turpitudo di entrambe le parti
La peculiarita` dell'art. 2035 c.c. rispetto al regime generale dell'indebito (art. 2033 c.c.) e` che l'irripetibilita` opera anche quando entrambe le parti sono responsabili della condotta immorale. Tizio che paga Caio per ottenere un vantaggio illecito non potra` recuperare la somma invocando l'art. 2033 c.c., poiche` l'art. 2035 c.c. prevale come norma speciale. Questa soluzione si distingue da quella adottata in altri ordinamenti, dove la distribuzione del vantaggio tra le parti puo` incidere sull'ammissibilita` della ripetizione.
Rapporto con la nullita` del contratto
Quando le parti hanno concluso un contratto nullo per contrarietà al buon costume (art. 1418 c.c.), la sorte delle prestazioni gia` eseguite e` regolata proprio dall'art. 2035 c.c. piuttosto che dall'art. 2033 c.c. Cio` significa che, a differenza degli altri casi di nullita` in cui le prestazioni sono in linea di principio restituibili, nella nullita` per turpitudo le parti restano vincolate alla situazione di fatto gia` realizzata. La Cassazione ha tuttavia operato distinzioni: se solo una parte e` in torto (turpitudo solius accipienti), la ripetizione puo` essere ammessa.
Profili pratici
Nella consulenza professionale l'art. 2035 c.c. richiede attenzione ogni volta che un cliente riferisce di aver versato somme per ottenere favori illeciti, per accelerare pratiche amministrative con metodi non ortodossi o per compensare chi si e` impegnato a violare obblighi contrattuali con terzi. In questi casi occorre avvertire il cliente che non solo la richiesta di ripetizione sara` rigettata, ma che la condotta potrebbe anche avere rilevanza penale. Il professionista deve inoltre considerare i propri obblighi di segnalazione ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Domande frequenti
Cosa si intende per prestazione contraria al buon costume?
E` una prestazione eseguita per uno scopo immorale secondo la coscienza collettiva del momento, come compensi per attivita` illecite o pagamenti legati a contratti nulli per immoralita`.
Posso recuperare i soldi pagati per uno scopo immorale?
No. L'art. 2035 c.c. esclude la ripetizione anche se entrambe le parti hanno partecipato alla condotta immorale.
L'art. 2035 c.c. si applica solo a chi ha pagato o anche a chi ha ricevuto?
Si applica a chi ha eseguito la prestazione (il pagante); chi ha ricevuto non puo` essere obbligato a restituire, ma il pagante non ha azione per recuperare.
Cosa succede se il contratto e` nullo per contrarietà al buon costume?
Le prestazioni gia` eseguite non sono restituibili in base all'art. 2035 c.c., diversamente da altri casi di nullita` contrattuale in cui si applicherebbe la ripetizione dell'indebito.
Il buon costume cambia nel tempo?
Si. La giurisprudenza interpreta il buon costume secondo la coscienza etico-sociale del momento storico, per cui comportamenti un tempo immorali potrebbero non esserlo piu` oggi e viceversa.