Questo strumento redige un riconoscimento di debito con piano di rientro a norma dell’art. 1988 c.c.: la ricognizione dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Definisci l’importo, la causale, il numero di rate e la cadenza; lo strumento calcola il totale del piano e ti avvisa se non coincide con il debito.
Puoi scegliere se applicare interessi (nessuno, legali ex art. 1284 o convenzionali nei limiti dell’usura) e attivare la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186) — che rende immediatamente esigibile l’intero residuo al saltare di un certo numero di rate — oltre alla clausola risolutiva espressa (art. 1456) e all’eventuale garante. Lo strumento genera anche il prospetto delle scadenze con le date di ogni rata. Scarichi il documento in Word o PDF direttamente dal browser.
Il riconoscimento di debito è l’atto con cui una persona dichiara di essere debitrice di una determinata somma nei confronti di un’altra. Il suo effetto principale è disciplinato dall’art. 1988 del Codice civile: chi riconosce il debito dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. Non crea di per sé un’obbligazione nuova, ma rafforza enormemente la posizione del creditore sul piano probatorio, rendendo più semplice ed efficace l’eventuale azione di recupero.
Spesso il riconoscimento si accompagna a un piano di rientro rateale che riprogramma il pagamento nel tempo. Il documento indica l’importo riconosciuto, la causale, il numero e la cadenza delle rate. Possono essere previsti interessi (assenti, legali o convenzionali nei limiti dell’usura) e clausole di garanzia. Particolarmente utili sono la decadenza dal beneficio del termine (richiamata dall’art. 1186 c.c.), che rende immediatamente esigibile l’intero residuo al verificarsi di un certo numero di mancati pagamenti, e la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), che consente di sciogliere l’accordo in caso di inadempimento.
La forma scritta non è richiesta a pena di validità, ma è indispensabile come prova e per attivare gli effetti dell’art. 1988; una sottoscrizione chiara, con data, è essenziale. È opportuno verificare la coerenza tra l’importo riconosciuto e il totale del piano rateale. Errori frequenti: importi indicati in modo ambiguo, omissione della causale, mancata previsione delle conseguenze del ritardo, interessi pattuiti oltre i limiti consentiti, e dimenticanza dell’eventuale garante. È bene ricordare che, in presenza di un termine fissato, il creditore non può pretendere prima della scadenza salvo le ipotesi di decadenza. Il fac-simile ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista.
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