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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1442 c.c. Prescrizione

In vigore

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.

In sintesi

  • L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.).
  • Il termine decorre dal giorno in cui cessa la violenza, viene scoperto l'errore o il dolo, cessa l'interdizione o inabilitazione, o il minore raggiunge la maggiore età.
  • Negli altri casi il termine decorre dalla conclusione del contratto.
  • L'annullabilità può essere sempre opposta in via di eccezione anche dopo la prescrizione dell'azione.

Prescrizione dell'azione di annullamento

L'art. 1442 c.c. stabilisce che l'azione di annullamento del contratto si prescrive nel termine di cinque anni. Questo termine è più breve rispetto all'ordinaria prescrizione decennale, a conferma del favor legislativo per la stabilità dei rapporti giuridici: il contraente protetto deve agire tempestivamente se vuole eliminare il contratto.

Decorrenza del termine

Il momento da cui decorre il termine varia in base alla causa di annullabilità:

  • Violenza: dal giorno in cui la violenza è cessata (art. 1442, co. 2 c.c.).
  • Errore o dolo: dal giorno in cui l'errore o il dolo è stato scoperto.
  • Interdizione o inabilitazione: dal giorno in cui lo stato è cessato.
  • Minore età: dal giorno in cui il soggetto ha raggiunto la maggiore età.
  • Altri casi: dalla data di conclusione del contratto (es. mancanza di capacità naturale non dichiarata).

Queste regole speciali di decorrenza sono giustificate dall'esigenza di non far decorrere la prescrizione prima che il legittimato sia effettivamente in grado di esercitare l'azione.

L'eccezione di annullabilità: imprescrittibile

Il terzo comma dell'art. 1442 c.c. introduce una regola fondamentale: l'annullabilità può essere opposta in via di eccezione dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se l'azione è ormai prescritta. In pratica, se la controparte agisce in giudizio per ottenere l'esecuzione del contratto, il convenuto può sempre eccepire l'annullabilità come difesa, indipendentemente dalla scadenza del termine quinquennale. Questo principio è corollario della regola «quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum».

Rapporti con la sospensione e l'interruzione

Al termine di prescrizione quinquennale dell'art. 1442 c.c. si applicano le regole generali sulla sospensione (artt. 2941-2942 c.c.) e sull'interruzione (artt. 2943-2945 c.c.) della prescrizione. La prescrizione non decorre, ad esempio, tra coniugi durante il matrimonio (art. 2941, n. 1 c.c.) o nei confronti degli incapaci privi di rappresentante legale (art. 2942 c.c.).

Domande frequenti

In quanti anni si prescrive l'azione di annullamento del contratto?

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 1442 c.c., un termine più breve rispetto alla prescrizione ordinaria decennale per favorire la certezza dei rapporti giuridici.

Da quando decorre il termine di prescrizione in caso di dolo o errore?

In caso di dolo o errore, il termine quinquennale decorre dal giorno in cui il vizio è stato scoperto. Per la violenza, dalla cessazione della coazione; per l'incapacità legale, dalla cessazione dello stato di interdizione o inabilitazione o dal raggiungimento della maggiore età.

Cosa succede se la prescrizione dell'azione è scaduta?

Anche dopo la prescrizione dell'azione, l'annullabilità può essere opposta in via di eccezione dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto (art. 1442, co. 3 c.c.). L'eccezione è quindi perpetua e non soggetta a prescrizione.

Le cause di sospensione della prescrizione si applicano all'art. 1442 c.c.?

Sì. Al termine quinquennale si applicano le regole generali sulla sospensione (artt. 2941-2942 c.c.) e sull'interruzione (artt. 2943-2945 c.c.) della prescrizione, come per qualsiasi altro diritto soggetto a prescrizione.

Qual è la differenza tra imprescrittibilità della nullità e prescrittibilità dell'annullamento?

L'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) perché tutela interessi generali dell'ordinamento. L'azione di annullamento, invece, si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.) perché tutela un interesse individuale e il legislatore vuole che il contraente decida in tempi ragionevoli.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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