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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1439 c.c. Dolo

In vigore

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

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In sintesi

  • Il dolo è causa di annullamento quando i raggiri di un contraente sono stati determinanti: senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
  • Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se il contraente che ne ha tratto vantaggio ne era a conoscenza.
  • La norma distingue il dolo determinante (annullamento) dal dolo incidente (risarcimento del danno, art. 1440 c.c.).
  • I raggiri devono avere intensità tale da superare la normale soglia di avvedutezza del contraente.
  • Differenza dal dolo del terzo: rileva solo se conosciuto dalla parte avvantaggiata, tutelando l'affidamento della controparte.

Commento all'art. 1439 c.c. — Dolo determinante

Il dolo come vizio del consenso

L'art. 1439 c.c. disciplina il dolo-vizio del consenso, che si distingue dal dolo inteso come elemento soggettivo dell'illecito civile (art. 2043 c.c.) e dal dolo contrattuale come criterio di aggravamento della responsabilità per inadempimento (art. 1225 c.c.). Il dolo-vizio è il raggiro intenzionale con cui uno dei contraenti induce l'altro a formarsi una volontà contrattuale viziata da una rappresentazione falsa della realtà.

Requisiti del dolo determinante

Perché il dolo dia luogo ad annullamento occorrono: (a) l'uso di raggiri, ovvero comportamenti attivi ingannevoli (artifici, menzogne, macchinazioni) idonei a trarre in inganno; (b) la provenienza da uno dei contraenti; (c) il carattere determinante, nel senso che senza quei raggiri la controparte non avrebbe stipulato il contratto. Il criterio del carattere determinante è valutato in concreto, in relazione alla persona ingannata e alle circostanze, non in astratto.

Dolo del terzo

Il secondo comma affronta il caso in cui i raggiri provengono da un soggetto estraneo al contratto. In questo caso l'annullamento è condizionato alla conoscenza da parte del contraente che ha tratto vantaggio dai raggiri: se era a conoscenza del dolo del terzo e ha lasciato che producesse effetti, la sua posizione è equiparabile a quella di chi ha agito con dolo. Se invece il contraente avvantaggiato era in buona fede, il contratto non è annullabile (ma il terzo potrà rispondere del danno ex art. 2043 c.c.).

Distinzione tra dolo determinante e dolo incidente

L'art. 1439 disciplina il dolo determinante: senza i raggiri, il contratto non sarebbe stato concluso. L'art. 1440 c.c. disciplina invece il dolo incidente: i raggiri hanno influenzato le condizioni ma non la decisione di contrarre. Nel primo caso il rimedio è l'annullamento; nel secondo solo il risarcimento del danno. La linea di confine è spesso oggetto di contenzioso: il giudice deve accertare se la parte avrebbe comunque contrattato, sia pure a condizioni diverse.

Reticenza e dolo omissivo

La dottrina dibatte se la reticenza (il semplice silenzio su circostanze rilevanti) possa integrare dolo. Tradizionalmente si richiede un comportamento attivo; tuttavia, quando vi è un obbligo precontrattuale di informazione (derivante dalla buona fede ex art. 1337 c.c. o da norme speciali), il silenzio può assumere valenza dolosa. In questi casi si parla di dolo omissivo o reticenza dolosa.

Rimedi e raccordo con la responsabilità civile

Il contratto annullato per dolo può dare luogo anche al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del contraente o del terzo che ha agito con raggiri. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.); quella risarcitoria segue le regole generali della prescrizione extracontrattuale (cinque anni dal giorno della scoperta del dolo).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra dolo determinante e dolo incidente?

Il dolo determinante (art. 1439 c.c.) ricorre quando senza i raggiri la parte non avrebbe concluso il contratto: il rimedio è l'annullamento. Il dolo incidente (art. 1440 c.c.) ricorre quando i raggiri hanno influenzato solo le condizioni del contratto (prezzo, modalità) ma non la decisione di contrarre: il rimedio è il solo risarcimento del danno, senza annullamento.

Il silenzio su una circostanza importante può essere considerato dolo?

In linea generale il dolo richiede raggiri attivi. Tuttavia, quando esiste un obbligo precontrattuale di informazione — derivante dalla buona fede (art. 1337 c.c.) o da norme speciali — il silenzio consapevole su circostanze rilevanti può integrare il cosiddetto dolo omissivo o reticenza dolosa, che dà luogo ad annullamento o responsabilità precontrattuale.

Se sono stato ingannato da un terzo estraneo al contratto, posso chiedere l'annullamento?

Sì, ma solo se il contraente che ha tratto vantaggio dai raggiri del terzo ne era a conoscenza (art. 1439, comma 2, c.c.). Se invece era in buona fede, il contratto non è annullabile e potrete agire solo contro il terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Entro quanto tempo si può chiedere l'annullamento per dolo?

L'azione di annullamento per dolo si prescrive in cinque anni. Il termine decorre dal giorno in cui il dolo è stato scoperto (art. 1442, comma 2, c.c.). La parte può anche rinunciare all'annullamento convalidando il contratto dopo aver scoperto il raggiro (art. 1444 c.c.).

Chi può essere responsabile per il dolo nel contratto?

Il contraente che ha usato i raggiri è responsabile sia dell'annullamento del contratto sia del risarcimento del danno (art. 2043 c.c.). Se il dolo proviene da un terzo e il contraente avvantaggiato era a conoscenza dei raggiri, anche questi può essere chiamato a rispondere. Il terzo in buona fede risponde solo in via risarcitoria.

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