Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1133 c.c. – Provvedimenti presi dall’amministratore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1132 - Articolo 1132 Codice Civile: Dissenso dei condomini rispetto alle…→Cod. civ. art. 1134 - Articolo 1134 Codice Civile: Spese fatte dal condomino→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1131 Codice Civile: Rappresentanza→Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini→Art. 1130 bis Codice Civile: Rendiconto condominiale→Articolo 1130 Codice Civile: Attribuzioni dell’amministratore→Art. 1136 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle del→Articolo 1129 Codice Civile: Nomina e revoca dell’amministratore→Art. 1137 c.c.: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
I provvedimenti dell'amministratore e i rimedi dei condomini
L'art. 1133 c.c. sancisce il carattere vincolante dei provvedimenti adottati dall'amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni e indica i rimedi a disposizione dei condomini che ritengano tali provvedimenti illegittimi o inopportuni.
Obbligatorietà dei provvedimenti
I provvedimenti dell'amministratore adottati nell'ambito dei suoi poteri, quelli cioè rientranti nelle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c. o nei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, sono vincolanti per tutti i condomini. Il singolo condomino non può rifiutarsi di ottemperarvi adducendo il proprio disaccordo.
Ricorso all'assemblea
Il primo rimedio è il ricorso interno all'assemblea. Il condomino può chiedere all'assemblea di riesaminare il provvedimento dell'amministratore. L'assemblea può confermare, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Questo strumento è più rapido e meno costoso del ricorso giudiziario.
Ricorso all'autorità giudiziaria
Il ricorso all'assemblea non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria, che rimane esperibile «nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137». L'art. 1137 c.c. prevede che le deliberazioni assembleari possano essere impugnate entro 30 giorni (dalla data della delibera per i condomini presenti, dalla comunicazione per gli assenti). Il rinvio all'art. 1137 estende tale disciplina anche ai provvedimenti dell'amministratore.
Provvedimenti ultra vires
Se l'amministratore adotta provvedimenti che eccedono le proprie attribuzioni, i condomini non sono tenuti ad eseguirli. In tal caso il rimedio più appropriato è il ricorso giudiziario, eventualmente accompagnato dalla richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c.
Domande frequenti
I provvedimenti dell'amministratore sono vincolanti?
Sì: quelli adottati nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i condomini (art. 1133 c.c.).
Quali rimedi ha il condomino contro un provvedimento?
Il ricorso all'assemblea, che può confermare, modificare o annullare il provvedimento; in alternativa o in aggiunta, il ricorso all'autorità giudiziaria.
Il ricorso all'assemblea esclude quello al giudice?
No: il ricorso all'assemblea non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137 c.c.
Qual è il termine per il ricorso giudiziario?
30 giorni, dalla data del provvedimento per i presenti e dalla comunicazione per gli assenti, per il rinvio all'art. 1137 c.c.
Cosa accade se l'amministratore agisce oltre i suoi poteri?
I provvedimenti ultra vires non vincolano i condomini allo stesso modo: la vincolatività riguarda gli atti adottati nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore.