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Art. 1133 c.c. Provvedimenti presi dall’amministratore
In vigore
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
I provvedimenti dell'amministratore e i rimedi dei condomini
L'art. 1133 c.c. sancisce il carattere vincolante dei provvedimenti adottati dall'amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni e indica i rimedi a disposizione dei condomini che ritengano tali provvedimenti illegittimi o inopportuni.
Obbligatorietà dei provvedimenti
I provvedimenti dell'amministratore adottati nell'ambito dei suoi poteri — quelli cioè rientranti nelle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c. o nei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea — sono vincolanti per tutti i condomini. Il singolo condomino non può rifiutarsi di ottemperarvi adducendo il proprio disaccordo.
Ricorso all'assemblea
Il primo rimedio è il ricorso interno all'assemblea. Il condomino può chiedere all'assemblea di riesaminare il provvedimento dell'amministratore. L'assemblea può confermare, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Questo strumento è più rapido e meno costoso del ricorso giudiziario.
Ricorso all'autorità giudiziaria
Il ricorso all'assemblea non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria, che rimane esperibile «nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137». L'art. 1137 c.c. prevede che le deliberazioni assembleari possano essere impugnate entro 30 giorni (dalla data della delibera per i condomini presenti, dalla comunicazione per gli assenti). Il rinvio all'art. 1137 estende tale disciplina anche ai provvedimenti dell'amministratore.
Provvedimenti ultra vires
Se l'amministratore adotta provvedimenti che eccedono le proprie attribuzioni, i condomini non sono tenuti ad eseguirli. In tal caso il rimedio più appropriato è il ricorso giudiziario, eventualmente accompagnato dalla richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c.
Domande frequenti
Un condomino può ignorare un provvedimento dell'amministratore con cui non è d'accordo?
No. I provvedimenti adottati dall'amministratore nell'ambito delle sue attribuzioni sono obbligatori per tutti i condomini (art. 1133 c.c.). Il condomino dissenziente deve ricorrere all'assemblea o all'autorità giudiziaria, non può semplicemente disattendere il provvedimento.
Qual è la differenza tra ricorso all'assemblea e ricorso al giudice?
Il ricorso all'assemblea è un rimedio interno, più rapido e gratuito. Il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1137 c.c. è il rimedio esterno, soggetto a termini perentori (30 giorni) e a oneri processuali. I due rimedi non sono alternativi ma cumulabili.
Entro quanto tempo si può ricorrere al giudice contro un provvedimento dell'amministratore?
L'art. 1133 c.c. rinvia ai termini dell'art. 1137 c.c.: 30 giorni dalla data del provvedimento per i condomini che ne erano a conoscenza, 30 giorni dalla comunicazione per gli altri.
L'assemblea può annullare un provvedimento legittimo dell'amministratore?
Sì. L'assemblea è l'organo sovrano del condominio e può riesaminare e revocare i provvedimenti dell'amministratore, anche se adottati legittimamente nell'ambito delle sue attribuzioni. L'amministratore è sottoposto alla direzione dell'assemblea.
Cosa succede se l'amministratore adotta un provvedimento che supera i suoi poteri?
Un provvedimento ultra vires non è vincolante per i condomini. Il rimedio è il ricorso all'assemblea o al giudice. Nei casi più gravi (ad es. atti di straordinaria amministrazione non autorizzati) si potrà chiedere anche la revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c.