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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1045-utilizzazione c.c. di fogne o di fossi altrui

In vigore dal 19/04/1942

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell’articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

In sintesi

  • I proprietari dei fondi attraversati da fogne o fossi altrui possono utilizzarli per risanare i propri terreni.
  • L'uso è ammesso anche ai fondi che possono trarre vantaggio dalle opere fatte ai sensi dell'articolo precedente.
  • L'utilizzo non deve causare danno ai fondi già risanati con le opere preesistenti.
  • Chi utilizza le opere comuni sopporta le nuove spese di modifica necessarie a estenderne l'uso.
  • Le opere diventano comuni e gli oneri di manutenzione sono ripartiti proporzionalmente.

Il principio di economia delle opere idrauliche

L'art. 1045 c.c. esprime un principio di razionalità economica e di efficienza nell'uso delle risorse idrauliche: anziché obbligare ciascun proprietario a costruire opere autonome di scolo o risanamento, la norma consente di sfruttare le opere già esistenti, integrandole nei limiti necessari. Il legislatore favorisce così l'utilizzo condiviso delle infrastrutture e riduce l'impatto complessivo sul territorio, in coerenza con la più ampia disciplina delle servitù d'acqua.

I soggetti legittimati all'uso

La norma individua due categorie di soggetti: da un lato i proprietari dei fondi attraversati dalle fogne o dai fossi altrui, dall'altro coloro che possono comunque trarre vantaggio dalle opere realizzate ai sensi dell'articolo precedente. Si tratta di una platea piuttosto ampia, che comprende tanto i proprietari direttamente interessati dal passaggio fisico delle condotte quanto i titolari di fondi vicini che, pur non essendo attraversati, possono fruire delle opere per le proprie esigenze di risanamento. Si pensi al caso di Tizio, proprietario di un fondo agricolo limitrofo a una fogna realizzata sul terreno di Caio: se le caratteristiche tecniche dell'opera lo consentono, Tizio può chiedere di servirsene per drenare l'acqua in eccesso dai propri terreni.

La finalità: il risanamento dei fondi

L'utilizzo delle opere altrui è consentito per il risanamento dei fondi, ossia per eliminare ristagni, migliorare la qualità del terreno e renderlo idoneo alle attività agricole o di altro genere. La finalità di risanamento qualifica l'uso e ne giustifica l'imposizione coattiva: non si tratta di un mero comodo, ma di un'esigenza obiettivamente apprezzabile e tutelata dall'ordinamento.

Il limite del danno ai fondi già risanati

La norma pone un limite fondamentale: l'uso aggiuntivo non deve causare danno ai fondi già risanati con le opere preesistenti. Si tratta di una clausola di tutela degli interessi consolidati, che evita che l'estensione dell'uso comprometta i risultati già conseguiti dai primi utilizzatori. Per esempio, se l'aggiunta di nuove portate provocasse il rigurgito delle acque o il deterioramento delle condizioni di drenaggio, l'estensione dell'uso non potrebbe essere autorizzata oppure dovrebbe essere accompagnata da opere di adeguamento.

Il regime delle spese

La norma articola la disciplina delle spese in modo equilibrato. Chi intende servirsi delle opere preesistenti deve sopportare integralmente le nuove spese richieste per modificare le opere e adattarle all'uso esteso. Inoltre, deve contribuire proporzionalmente alle spese già sostenute e a quelle future di manutenzione, perché le opere diventano comuni. Si configura così una comunione speciale sulle infrastrutture idrauliche, con riparto degli oneri secondo criteri di proporzionalità all'uso e al beneficio.

La trasformazione in opere comuni

L'aspetto più rilevante della disciplina è la qualificazione delle opere come «comuni» a tutti gli utilizzatori. Tale qualificazione comporta che le decisioni di manutenzione, ristrutturazione o ulteriore modifica devono essere assunte secondo le regole della comunione, con ripartizione dei costi e diritto di partecipazione di tutti i contitolari del diritto d'uso. È buona prassi formalizzare in un atto scritto l'ingresso di nuovi utilizzatori e i criteri di ripartizione, in modo da evitare contenziosi sulla gestione successiva.

Domande frequenti

Chi può chiedere di utilizzare una fogna o un fosso altrui?

Possono chiederlo i proprietari dei fondi attraversati dall'opera, ma anche i proprietari di fondi vicini che possono trarne beneficio per il risanamento dei propri terreni.

L'uso è gratuito o richiede un corrispettivo?

Non è gratuito: chi utilizza l'opera deve sopportare le nuove spese di adattamento e contribuire proporzionalmente alle spese già sostenute e a quelle future di manutenzione.

Cosa significa che le opere diventano comuni?

Significa che si instaura una comunione speciale tra gli utilizzatori, con diritto di partecipazione alle decisioni di gestione e ripartizione proporzionale degli oneri economici.

Cosa accade se l'uso aggiuntivo danneggia i fondi già risanati?

L'estensione dell'uso non è ammessa, salvo che vengano realizzate opere idonee a evitare il danno. La tutela degli interessi consolidati è un limite essenziale all'applicazione della norma.

È necessario un atto scritto per estendere l'uso delle opere?

Non è formalmente richiesto, ma è fortemente consigliato per definire la ripartizione delle spese, i diritti di utilizzo e le modalità di gestione delle opere comuni, prevenendo conflitti futuri.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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