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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 910 c.c. Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

In vigore

un fondo] (1) […]

In sintesi

  • Il proprietario di un fondo può utilizzare le acque che lo limitano o lo attraversano, nei limiti stabiliti dalla legge.
  • L'uso delle acque è subordinato alla normativa speciale sulle acque pubbliche e alla disciplina codicistica sui diritti reali.
  • Il proprietario non può derivare le acque in misura tale da pregiudicare i diritti dei fondi a valle o degli altri utenti.
  • L'articolo si coordina con la disciplina delle acque pubbliche (R.D. 1775/1933) e con gli artt. 909 e 911 c.c.
  • Le acque superficiali che attraversano un fondo privato restano soggette a vincoli pubblicistici se qualificate come pubbliche.
Inquadramento sistematico

L'art. 910 c.c. si colloca nel Libro III del Codice Civile dedicato alla proprietà, nella sezione relativa alle acque. La norma regola il rapporto tra il proprietario fondiario e le acque che limitano o attraversano il suo fondo, tracciando un confine tra il diritto privato di utilizzo e i vincoli pubblicistici che gravano sulle acque.

Il testo originario dell'articolo faceva riferimento specifico ai corsi d'acqua privati, ma l'evoluzione legislativa — in particolare con il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e la L. 36/1994 (c.d. Legge Galli) — ha progressivamente esteso la qualificazione pubblica alle acque superficiali e sotterranee, limitando sensibilmente l'ambito di applicazione della norma codicistica.

Il concetto di acqua che «limita o attraversa» un fondo

L'articolo distingue due situazioni fisicamente diverse. Le acque che limitano un fondo sono quelle che scorrono lungo il confine della proprietà, come un torrente che segna il limite tra due proprietà contigue. Le acque che attraversano il fondo sono invece quelle che vi entrano e ne escono, percorrendolo in tutto o in parte.

In entrambi i casi, il legislatore riconosce al proprietario un diritto di utilizzo, ma subordinato a precise condizioni: l'uso deve essere compatibile con la tutela degli altri utenti e non deve pregiudicare i fondi a valle o quelli confinanti.

Limiti al diritto di utilizzo

Il diritto del proprietario sulle acque non è assoluto. Tre categorie di limiti lo circoscrivono:

Limiti legali di derivazione pubblicistica. Dal 1994 in poi, con la Legge Galli, tutte le acque superficiali e sotterranee sono state dichiarate pubbliche e quindi sottratte alla disponibilità privata, salvo concessione amministrativa. Ne consegue che il proprietario fondiario può usare l'acqua che attraversa il suo fondo solo se in possesso di apposita concessione rilasciata dall'ente gestore (regione o autorità di bacino).

Limiti derivanti da servitù. Il fondo può essere gravato da servitù d'acquedotto o di scolo a favore di fondi terzi, che limitano la disponibilità dell'acqua da parte del proprietario (artt. 1033 ss. c.c.).

Limiti di buon vicinato. Il proprietario che utilizza le acque non può farlo in misura tale da causare danni ai fondi a valle. L'art. 913 c.c. impone al proprietario del fondo superiore di non aggravare la condizione naturale del fondo inferiore con riguardo al deflusso delle acque.

Coordinamento con la normativa ambientale

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) ha profondamente modificato il quadro normativo sulle acque. L'art. 144 del Codice dell'Ambiente stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche, indipendentemente dalla qualificazione catastale o dalla loro collocazione fisica rispetto ai fondi privati. Questo principio ha di fatto svuotato di contenuto pratico l'art. 910 c.c. per la parte relativa alle acque qualificabili come pubbliche.

Residua un ambito di applicazione per le acque piovane raccolte artificialmente (cisterne, pozzi privati) e per le acque sorgive non connesse a corsi d'acqua superficiali, sempre che non siano state qualificate come pubbliche dall'autorità competente.

Il problema del testo mutilo

Il testo dell'art. 910 c.c. riportato nelle banche dati giuridiche appare spesso incompleto, con riferimenti a «un fondo» e a parti omesse indicate con «[...]». Questo perché alcune disposizioni originarie dell'articolo sono state abrogate o modificate da normative speciali successive, rendendo il testo codicistico non più integro nella sua formulazione originaria. Il professionista deve quindi integrare la lettura dell'art. 910 c.c. con le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e del R.D. 1775/1933 (Testo Unico sulle acque).

Conseguenze pratiche per il proprietario fondiario

Il proprietario di un fondo attraversato da un corso d'acqua deve oggi considerare:

  • Verificare se il corso d'acqua è classificato come pubblico nel catasto delle acque tenuto dalla Regione.
  • In caso affermativo, richiedere concessione di derivazione per qualsiasi utilizzo, anche minimo.
  • Non effettuare opere di deviazione, sbarramento o prelievo senza autorizzazione, pena sanzioni amministrative e penali ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
  • Conservare la funzione di scolo naturale per i fondi a monte e non ostruire il deflusso verso quelli a valle.

Domande frequenti

Il proprietario di un fondo può usare liberamente l'acqua di un torrente che lo attraversa?

No. Dal 1994 tutte le acque superficiali sono pubbliche per legge. Per derivare o utilizzare acqua da un torrente serve una concessione amministrativa rilasciata dalla Regione o dall'autorità di bacino competente.

Cosa succede se effettuo prelievi d'acqua senza concessione?

Si rischiano sanzioni amministrative e penali ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nonché l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. In casi gravi può configurarsi il reato di violazione della normativa ambientale.

L'art. 910 c.c. si applica anche ai pozzi privati?

I pozzi privati scavati per uso domestico restano in parte regolati dalle norme codicistiche, ma anche le acque sotterranee sono state dichiarate pubbliche dalla Legge Galli del 1994. Il prelievo da falda richiede comunque comunicazione o autorizzazione all'ente competente.

Un corso d'acqua che segna il confine tra due proprietà: a chi appartiene?

Se qualificato come acqua pubblica, appartiene al demanio. I proprietari dei fondi confinanti hanno diritto di uso entro i limiti della concessione, ma non possono vantare diritti di proprietà sull'alveo del corso d'acqua demaniale.

Posso costruire un argine o un muro lungo il corso d'acqua che attraversa il mio fondo?

No senza autorizzazione. Qualsiasi opera che interferisce con un corso d'acqua pubblico richiede il nulla-osta idraulico dell'autorità competente (Regione o Autorità di Bacino), oltre all'eventuale permesso edilizio comunale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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