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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 868 c.c. Regolamento protettivo dei corsi d’acqua

In vigore

I proprietari d’immobili situati in prossimità di corsi d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali. SEZIONE V – Della proprietà edilizia

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Contributo obbligatorio per regolamento corsi d'acqua: i proprietari di immobili vicini a corsi d'acqua dannosi o pericolosi per l'agricoltura, gli abitati o manufatti pubblici devono contribuire alle opere di regolamento, anche senza un piano di bonifica.
  • La norma estende l'obbligo contributivo a tutti i proprietari che traggono beneficio dalla regimazione idraulica, non solo a quelli inclusi in un comprensorio di bonifica formale.
  • Le forme e le modalità del contributo sono stabilite dalle leggi speciali (R.D. 215/1933, leggi regionali).
  • La base è il beneficio ricevuto dalla regimazione: chi più beneficia, più contribuisce.

L'articolo 868 c.c. impone ai proprietari di immobili prossimi a corsi d'acqua pericolosi l'obbligo di contribuire alle opere di regolamento idraulico, anche al di fuori di un piano formale di bonifica. La norma estende il principio del beneficio-contributo oltre i confini del comprensorio, creando un collegamento diretto tra il beneficio ricevuto dalla regimazione e l'obbligo contributivo.

Ratio: il principio del beneficio-contributo

Il principio fondamentale dell'art. 868 è che chi trae beneficio da un'opera idraulica pubblica deve contribuire alla sua realizzazione in proporzione al beneficio ricevuto. Questo principio è coerente con l'art. 860 c.c. (contributi dei proprietari nel comprensorio) e con la teoria del «corrispettivo» negli oneri tributari: non è una tassa generale, ma un contributo specificamente collegato al vantaggio che il singolo proprietario riceve dall'opera. La norma si distingue dall'art. 860 perché opera anche al di fuori di un comprensorio formale di bonifica: basta che il corso d'acqua «arrechi o minacci» danni e che le opere siano necessarie per il regolamento idraulico.

I presupposti dell'obbligo contributivo

Tre presupposti concorrenti: (1) Vicinanza al corso d'acqua: l'immobile del proprietario deve essere «situato in prossimità» del corso d'acqua. Non è richiesta l'adiacenza diretta; basta la prossimità tale da fare del suo immobile un beneficiario delle opere di regolamento. (2) Dannosità o pericolosità del corso d'acqua: il corso d'acqua deve «arrecare o minacciare danni» all'agricoltura, agli abitati o a manufatti di interesse pubblico. La minaccia è sufficiente: è una norma preventiva. (3) Necessità delle opere: deve essere necessario eseguire opere per il «regolamento del corso d'acqua». La necessità è accertata dall'autorità idraulica competente.

Le opere di regolamento idraulico

Le «opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua» includono: arginature, briglie, traverse, pennelli, canalizzazioni, casse di espansione, difese spondali, sgombero di materiali ostruenti. La norma non distingue tra opere di grande e piccola idraulica: si applica sia ai grandi fiumi (Po, Adige, Arno) sia ai torrenti e canali minori. Per i corsi d'acqua demaniali (art. 822 c.c.), le opere principali sono di competenza statale o regionale; i proprietari contribuiscono per le opere che li beneficiano direttamente.

Rapporto con la disciplina delle acque pubbliche

L'art. 868 c.c. si intreccia con il R.D. 1775/1933 (TU acque pubbliche) e con il d.lgs. 152/2006 (TU Ambiente). I corsi d'acqua superficiali sono demaniali ex art. 822 c.c. e la loro gestione spetta all'Autorità idraulica (Autorità di Bacino, Regione, Magistrato alle Acque per la Laguna di Venezia). I contributi ex art. 868 vengono riscossi dai Consorzi di Bonifica (quando operativi nel comprensorio) o direttamente dall'ente gestore del corso d'acqua.

Connessioni con altre norme

L'art. 868 va letto con l'art. 860 c.c. (contributi nel comprensorio), l'art. 822 c.c. (beni demaniali), il R.D. 215/1933, il R.D. 1775/1933 (TU acque pubbliche), il d.lgs. 152/2006 (TU Ambiente, parte III).

Domande frequenti

Il proprietario di un immobile vicino a un torrente deve pagare per le opere di arginatura?

Sì, se il torrente arreca o minaccia danni e le opere di regolamento lo beneficiano direttamente. L'art. 868 c.c. impone il contributo in proporzione al beneficio ricevuto, anche se non esiste un piano di bonifica formale. Le modalità di riscossione sono stabilite dalla legge speciale regionale o dal Consorzio di Bonifica competente.

È necessario che il danno del corso d'acqua si sia già verificato?

No. L'art. 868 opera anche quando il corso d'acqua 'minaccia' danni, non solo quando li ha già causati. È una norma preventiva che consente di realizzare le opere prima che il danno si verifichi. Basta che l'autorità idraulica accerti il rischio concreto per i fondi vicini.

Come si calcola la quota di contributo di ciascun proprietario?

Il criterio è il beneficio ricevuto: chi ha immobili di maggior valore o in posizione più esposta al rischio idraulico contribuisce di più. Il calcolo è effettuato dall'ente gestore (Consorzio di Bonifica o autorità regionale) con criteri tecnici approvati dalla Regione, spesso basati sull'estensione del fondo, sul valore catastale e sulla distanza dal corso d'acqua.

L'art. 868 si applica anche per i canali artificiali privati?

No. La norma si riferisce ai 'corsi d'acqua' che danneggiano o minacciano agricoltura, abitati o manufatti pubblici: si tratta tipicamente di corsi d'acqua pubblici (demaniali ex art. 822 c.c.). Per i canali artificiali privati opera la disciplina privatistica dei rapporti di vicinato (artt. 909 ss. c.c.).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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