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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 859 c.c. Opere di competenza dello Stato

In vigore

Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato.

In sintesi

  • Opere di competenza dello Stato: il piano generale di bonifica distingue le opere di competenza statale da quelle a carico dei proprietari privati e dei Consorzi.
  • Le opere statali sono tipicamente le opere idrauliche principali: canali maestri, impianti idrovori, arginature di corsi d'acqua demaniali, strade di bonifica di interesse nazionale.
  • La spesa per le opere statali è a carico dell'erario, salvo il contributo dei proprietari del comprensorio in ragione del beneficio ricevuto.
  • Dopo la Riforma del Titolo V Cost. (2001), molte opere storicamente statali sono transitate alla competenza regionale.

L'articolo 859 c.c. prevede che il piano generale di bonifica individui quali opere siano di competenza dello Stato. La norma riflette il modello storico della bonifica integrale, in cui lo Stato assume le grandi infrastrutture idrauliche mentre i privati eseguono le opere di trasformazione agraria interna.

Ratio della distinzione Stato/privati

La bonifica integrale (R.D. 215/1933) si fonda su un principio di ripartizione della spesa: le grandi opere idrauliche (che beneficiano l'intero comprensorio e hanno natura di infrastrutture pubbliche) sono a carico dello Stato, mentre le opere di trasformazione agraria dei singoli fondi sono a carico dei proprietari. Questa ripartizione era funzionale al modello del ventennio fascista, in cui le bonifiche erano anche operazioni di colonizzazione demografica e lo Stato aveva interesse diretto a investire. Il modello si è poi evoluto con la legislazione repubblicana e con il decentramento alle Regioni.

Le opere statali tipiche

La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato le categorie di opere tipicamente statali nelle bonifiche storiche: (1) Canali maestri e rete idraulica principale: i canali di grande portata che raccolgono le acque degli scoli secondari e le scaricano in mare o in corsi d'acqua demaniali. (2) Impianti idrovori: le pompe elettriche che sollevano le acque nei comprensori sotto il livello del mare (es. Agro Pontino, Delta del Po). (3) Arginature dei corsi d'acqua demaniali: la messa in sicurezza idraulica dei fiumi che attraversano il comprensorio, di competenza statale in quanto acque pubbliche. (4) Strade di bonifica di interesse nazionale: le strade principali che permettono l'accesso e la lavorazione delle aree bonificate. (5) Opere igienico-sanitarie: nelle bonifiche storiche, gli acquedotti rurali e i villaggi di colonizzazione erano talvolta opere statali.

Il contributo dei proprietari

Anche per le opere statali, il sistema della bonifica non esclude il contributo dei proprietari beneficiati. L'art. 860 c.c. prevede che i proprietari del comprensorio concorrano nella spesa in ragione del beneficio ricevuto: questo vale sia per le opere dei Consorzi sia per le opere statali, nella misura stabilita dal piano generale. Il contributo per le opere statali è generalmente più ridotto rispetto a quello per le opere consortili, ma non è nullo.

L'evoluzione post-riforma costituzionale

La riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001) ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di agricoltura e legislazione concorrente sulla tutela del territorio. Le opere di bonifica, un tempo statali, sono oggi in larga parte di competenza regionale. I Consorzi di Bonifica, enti pubblici economici, sono oggi vigilati dalle Regioni. Lo Stato mantiene competenza sulle opere connesse a corsi d'acqua demaniali di rilevanza nazionale (Po, Tevere, Arno) e sulle opere di difesa idrogeologica di interesse nazionale (l. 267/1998, ora d.lgs. 152/2006).

Connessioni con altre norme

L'art. 859 va letto con l'art. 858 c.c. (comprensorio e piano), l'art. 860 c.c. (contributi dei proprietari), l'art. 861 c.c. (opere dei privati), il R.D. 215/1933, il d.lgs. 152/2006 (risorse idriche), e le leggi regionali di bonifica.

Domande frequenti

Chi paga le opere di bonifica di competenza dello Stato?

In linea di principio lo Stato (o la Regione competente dopo la riforma del 2001), ma i proprietari del comprensorio contribuiscono in ragione del beneficio ricevuto (art. 860 c.c.). Il contributo per le opere statali è però generalmente inferiore a quello per le opere consortili, perché le opere statali hanno utilità pubblica più estesa.

Dopo la Riforma del Titolo V (2001) le opere di bonifica sono ancora statali?

In gran parte no. Le Regioni hanno acquisito competenza esclusiva in materia di agricoltura e concorrente sulla tutela del territorio. I Consorzi di Bonifica sono oggi enti vigilati dalle Regioni. Lo Stato mantiene competenza diretta solo sulle opere legate a fiumi demaniali di rilevanza nazionale e sulla difesa del suolo di interesse nazionale.

I canali di bonifica principali sono opere statali o consortili?

Storicamente erano opere statali nelle grandi bonifiche (Agro Pontino, Delta del Po, Maremma). Oggi la competenza varia in base alla regione e alla classificazione dell'opera nel piano generale. I canali che raccolgono le acque di un'intera area comprensoriale tendono a essere di competenza pubblica (Regione o Stato), mentre i canali secondari intraziendali restano a carico dei privati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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