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Art. 760 c.c. Inesigibilità di crediti
In vigore
Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione. CAPO V – Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il problema della solvenza del debitore ereditario
Quando un'eredità comprende crediti, la divisione li ripartisce tra i coeredi assegnandoli pro quota o per intero a uno di essi. Il rischio dell'incasso, però, non è mai eliminabile: il debitore può rivelarsi insolvente. L'art. 760 c.c. delimita con precisione fino a che punto i coassegnatari rispondono di tale rischio, evitando che la divisione diventi una garanzia indefinita di buon fine dei crediti ereditari.
La norma si colloca al termine del Capo IV del Titolo IV del Libro II, dedicato alla garanzia tra condividenti. Essa va letta in combinato disposto con l'art. 759 c.c., che stabilisce in via generale l'obbligo di garanzia per l'insolvenza del debitore quando questa preesista alla divisione e sia ignota al coerede assegnatario.
Insolvenza sopravvenuta: nessuna garanzia
Il primo comma dell'art. 760 c.c. sancisce un principio chiaro: non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione. La ratio è intuitiva. La divisione fotografa la situazione patrimoniale dell'asse al momento in cui avviene; i coeredi rispondono della consistenza dei beni in quel momento, non delle vicende successive. Se Mevia riceve in lotto un credito di 50.000 euro verso una società che, due anni dopo, fallisce, gli altri coeredi non sono tenuti a indennizzarla: la perdita è un rischio fisiologico dell'assegnazione, non un vizio della divisione.
La distinzione tra insolvenza preesistente e sopravvenuta è quindi decisiva. Solo la prima attiva la garanzia ex art. 759 c.c.; la seconda resta a carico esclusivo del coerede assegnatario. Il discrimine temporale è il giorno della divisione, sia essa contrattuale o giudiziale: dopo quella data, gli altri coeredi sono liberi da ogni responsabilità.
L'eccezione delle rendite: garanzia quinquennale
Il secondo comma introduce una deroga importante: la garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione. La rendita, infatti, ha natura periodica e durativa: il suo valore economico dipende non da un singolo incasso, ma dalla capacità del debitore di adempiere ratealmente nel tempo. Sarebbe iniquo gravare il coerede assegnatario di una rendita di ogni rischio successivo, quando i fratelli hanno ricevuto in lotto beni immediatamente disponibili e liquidabili.
Il legislatore ha quindi previsto un termine quinquennale di garanzia: se entro cinque anni dalla divisione il debitore della rendita diviene insolvente, anche se l'insolvenza si manifesta dopo la divisione, gli altri coeredi rispondono. Trascorso tale termine, la garanzia cessa e il coerede assegnatario sopporta da solo il rischio. Si tratta di un equilibrio tra la regola generale del comma 1 e la peculiarità economico-giuridica della rendita.
Onere della prova e azione di garanzia
Chi vuole far valere la garanzia ex art. 759 c.c. deve provare che l'insolvenza era preesistente alla divisione o, nel caso della rendita, che si è manifestata nei cinque anni successivi. La prova può consistere in atti pubblici (protesti, decreti ingiuntivi non onorati, procedure concorsuali) o in elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. L'azione si esercita contro gli altri coeredi e, in caso di accoglimento, comporta l'indennizzo proporzionale alla quota ereditaria: ciascun coerede, incluso l'attore, sopporta una parte della perdita in proporzione al proprio diritto sull'asse.
Caso pratico: tre coeredi e un credito incagliato
Tizio, Caio e Sempronio dividono l'eredità del padre. A Tizio viene assegnato un credito di 90.000 euro vantato dal de cuius verso un'impresa edile. Tre anni dopo la divisione, l'impresa entra in liquidazione giudiziale e Tizio recupera solo 10.000 euro. Tizio agisce contro Caio e Sempronio chiedendo di partecipare alla perdita.
L'esito dipende dal momento dell'insolvenza. Se Tizio prova che, già alla data della divisione, l'impresa era in stato di insolvenza conclamato (bilanci in perdita strutturale, protesti, decreti ingiuntivi pendenti), la garanzia ex art. 759 c.c. opera e i tre coeredi sopportano la perdita pro quota: 80.000 euro divisi per tre, circa 26.667 euro a testa. Se invece l'insolvenza si è manifestata solo dopo la divisione, l'art. 760 c.c. esclude la garanzia: la perdita resta integralmente a carico di Tizio.
Diversa l'ipotesi della rendita. Se Mevia avesse ricevuto in lotto una rendita vitalizia di 12.000 euro annui a carico di un debitore privato, e questo diventasse insolvente al quarto anno dalla divisione, opererebbe la garanzia quinquennale del comma 2: Caio e Sempronio dovrebbero indennizzarla. Se invece l'insolvenza si manifestasse al sesto anno, Mevia sopporterebbe da sola la perdita.
Coordinamento con la garanzia generale ex art. 759 c.c.
L'art. 760 c.c. non è norma isolata, ma specificazione applicativa dell'art. 759 c.c. Quest'ultimo enuncia il principio generale: i coeredi sono tenuti a garanzia per l'esistenza e la solvenza dei crediti assegnati, salvo patto contrario. L'art. 760 c.c. precisa due limiti: (a) la garanzia non copre l'insolvenza sopravvenuta per i crediti ordinari; (b) per le rendite, copre solo i primi cinque anni. Si tratta di una calibratura del rischio che bilancia tutela del coerede assegnatario e certezza definitiva della divisione.
La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina è derogabile per accordo tra le parti: i coeredi possono pattuire una garanzia più ampia o più ristretta, fino a escluderla del tutto. La clausola va però espressa con chiarezza nell'atto di divisione, perché in difetto vale la disciplina codicistica.
Profili fiscali e pratici per il professionista
Sotto il profilo fiscale, l'indennizzo per garanzia non è nuova divisione ma integrazione economica della precedente: non sconta nuova imposta di registro sulla divisione, ma può rilevare ai fini delle imposte dirette se comporta movimentazioni patrimoniali significative. Sotto il profilo operativo, è opportuno che il commercialista e il notaio, in sede di divisione, verifichino lo stato dei crediti con accesso ai registri dei protesti, alle visure camerali e ai bilanci dei debitori principali, allegando alla divisione una relazione sulla solvibilità che documenti la diligenza compiuta. Tale documentazione è preziosa per qualunque successiva contestazione.
Profili processuali e quantificazione del danno
L'azione di garanzia ex art. 759 c.c., come limitata dall'art. 760 c.c., si propone davanti al tribunale del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.). L'attore deve provare non solo l'insolvenza preesistente, ma anche il quantum del proprio danno, ovvero la parte di credito non recuperabile. La giurisprudenza richiede che il coerede assegnatario abbia preliminarmente attivato le azioni di recupero disponibili (decreto ingiuntivo, pignoramento, insinuazione al passivo in caso di procedure concorsuali), perché la garanzia opera solo sul residuo effettivamente irrecuperabile. Non è sufficiente la mera difficoltà di incasso: occorre l'effettiva e definitiva insolvenza accertata.
Il quantum della garanzia comprende il valore nominale residuo del credito, eventuali interessi maturati fino alla data della divisione, e le spese legali sostenute per il recupero infruttuoso. Restano esclusi i danni indiretti o i lucri cessanti, salvo specifiche clausole pattizie. La giurisprudenza tende a interpretare restrittivamente l'obbligazione di garanzia, in coerenza con la ratio dell'art. 760 c.c.: ridurre i rischi di contenzioso protratto e consolidare gli assetti divisori.
Coordinamento con la responsabilità per i debiti ereditari
L'art. 760 c.c. non va confuso con la responsabilità dei coeredi per i debiti ereditari, disciplinata dagli artt. 752-754 c.c.: lì i coeredi rispondono pro quota dei debiti del defunto verso terzi; qui si tratta invece di garanzia interna sulla solvibilità dei crediti assegnati. Sono due fronti distinti: dal lato passivo (debiti), opera la regola della responsabilità pro quota verso i creditori ereditari; dal lato attivo (crediti), opera la garanzia tra condividenti ex artt. 759-760 c.c. Un buon professionista mantiene chiare entrambe le partite in sede di redazione della divisione, predisponendo prospetti separati per i debiti ereditari e per i crediti assegnati, con indicazione di rischi, scadenze e azioni di recupero già intraprese.
Domande frequenti