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Art. 759 c.c. Evizione subita da un coerede
In vigore
Evizione subita da un coerede Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione. Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.
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In sintesi
Le modalità di attuazione della garanzia ex art. 758 c.c.
L'art. 759 c.c. disciplina in modo dettagliato le modalità di attuazione della garanzia tra coeredi sancita dall'art. 758 c.c. La norma stabilisce due regole fondamentali: (a) il valore del bene evitto deve essere ripartito tra tutti i coeredi secondo precisi criteri di calcolo temporale; (b) in caso di insolvenza di uno dei coeredi obbligati alla garanzia, la sua parte viene ridistribuita tra il coerede evittato e gli altri coeredi solventi.
La disposizione realizza così il completamento dell'art. 758 c.c., fornendo gli strumenti tecnici per dare attuazione concreta alla garanzia mutuale. Senza tali criteri, l'art. 758 c.c. resterebbe una proclamazione di principio priva di operatività pratica. L'art. 759 c.c. è dunque il motore tecnico della disciplina della garanzia tra coeredi, e merita un'analisi approfondita per comprenderne la struttura e le applicazioni.
La norma riflette una scelta di equilibrio tra esigenze opposte: da un lato, l'attualità del valore del bene evitto (calcolato al momento dell'evizione, per evitare che le oscillazioni di mercato pregiudichino il coerede leso); dall'altro, la rilevanza dello stato dei beni al tempo della divisione (per evitare che eventuali interventi successivi di un coerede sui propri beni alterino i criteri di calcolo). Si tratta di un meccanismo raffinato di valutazione, frutto di lunga elaborazione giurisprudenziale e codicistica.
Il calcolo del valore del bene evitto
Il primo comma dell'art. 759 c.c. dispone che, se uno dei coeredi subisce evizione, «il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente». Il riferimento temporale per la stima è dunque la data dell'evizione, non quella della divisione. La scelta è coerente con il principio di attualità del risarcimento: il coerede evittato deve essere ristorato del valore concreto del bene perduto, calcolato al momento in cui la perdita si concretizza.
La regola tiene conto del fatto che, tra la data della divisione e quella dell'evizione, possono intercorrere anche molti anni, durante i quali il valore del bene può aver subito significative variazioni. Ancorare la stima alla data dell'evizione assicura che il coerede leso riceva un equivalente economico effettivo, non un valore ormai obsoleto. Tale criterio si discosta da quello generale della garanzia per evizione nella compravendita (artt. 1483-1486 c.c.), in cui il riferimento è di norma al prezzo pagato.
Il valore va calcolato secondo i criteri ordinari di stima del bene: valore di mercato per gli immobili, valore di realizzo per i beni mobili produttivi, valore nominale rivalutato per il denaro o per crediti. In caso di disaccordo tra coeredi sulla stima, è frequente il ricorso a perizia giudiziale o, in via stragiudiziale, a perizia di un tecnico imparziale concordato tra le parti.
I criteri di ripartizione: valore e stato
Il valore del bene evitto è ripartito tra tutti i coeredi «in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione». Si tratta di un criterio composito: la proporzione si calcola sui valori attuali (al tempo dell'evizione), ma considerando lo stato dei beni com'era al momento della divisione.
La complessità della formula si comprende meglio attraverso un'analisi disaggregata. Il valore al tempo dell'evizione garantisce attualità della stima: i coeredi contribuiscono in base a quanto valgono i loro beni oggi, non a quanto valevano alla divisione. Lo stato al tempo della divisione, invece, esclude dalla stima eventuali miglioramenti (o deterioramenti) sopravvenuti per opera di un coerede: chi ha investito sul proprio bene non vede aumentare il proprio onere di garanzia per effetto di tali investimenti, perché lo stato di riferimento resta quello originario.
Il meccanismo è raffinato: se Caio ha ristrutturato l'immobile assegnatogli aumentandone significativamente il valore, e poi Sempronio subisce evizione su un altro bene ereditario, la contribuzione di Caio alla garanzia sarà calcolata sullo stato originario del suo bene (al tempo della divisione), non sullo stato attuale arricchito dalle ristrutturazioni. Ciò evita che la diligenza o gli investimenti di un coerede si traducano in un aggravio della sua posizione di garante.
L'ipotesi dell'insolvenza di un coerede
Il secondo comma dell'art. 759 c.c. disciplina l'ipotesi dell'insolvenza: «Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi». La regola è analoga, sul piano sistematico, a quella dell'art. 755 c.c. (insolvenza nel debito ipotecario): mutualizzazione del rischio di insolvenza tra i soggetti solventi.
La particolarità del meccanismo è che l'onere aggiuntivo ricade non solo sui coeredi solventi diversi dall'evittato, ma anche sullo stesso coerede evittato. Ciò significa che il coerede leso sopporta una parte del rischio di insolvenza, sia pure mutualizzata con gli altri solventi. La scelta legislativa è dettata da considerazioni di equità sostanziale: non sarebbe equo che i coeredi solventi sopportassero per intero il rischio di insolvenza, lasciando indenne il coerede evittato (che pure è parte della comunione e ne ha condiviso le sorti).
Il riparto avviene secondo gli stessi criteri previsti dal primo comma: proporzione del valore dei beni attribuiti a ciascuno al tempo dell'evizione, tenuto conto dello stato alla divisione. Vi è dunque coerenza interna nella formula di calcolo: gli stessi criteri operano sia per la ripartizione ordinaria sia per quella che integra le quote dei coeredi insolventi.
Accertamento dell'insolvenza e tutela del coerede
L'insolvenza ai fini dell'art. 759 c.c. deve essere accertata secondo i medesimi criteri descritti per l'art. 755 c.c.: situazione di oggettiva e duratura impossibilità di adempiere, comprovata da azioni esecutive infruttuose, procedure concorsuali o di sovraindebitamento, impignorabilità accertata. L'onere della prova grava su chi invoca il meccanismo redistributivo, secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c.
Il coerede solvente che, per effetto della ridistribuzione, abbia pagato una quota superiore a quella originariamente di sua competenza, conserva l'azione di regresso verso il coerede insolvente, ai sensi delle regole generali sulla solidarietà e sulla surrogazione. Se la situazione economica del coerede insolvente migliora successivamente (ad esempio, per acquisizione di nuovo patrimonio o per cessazione di procedure concorsuali), gli altri coeredi possono attivare il recupero. La prescrizione dell'azione di regresso segue la disciplina generale dell'art. 2946 c.c., con decennale ordinario.
Sul piano pratico, il rischio di insolvenza tra coeredi non è raro, specialmente in successioni complesse con molteplici eredi, alcuni dei quali in difficoltà finanziarie. La previsione dell'art. 759, comma 2, c.c. assume quindi rilievo applicativo concreto, e la sua corretta gestione richiede consulenza tecnica adeguata.
Coordinamento sistematico con gli artt. 754, 755, 757 e 758 c.c.
L'art. 759 c.c. si inserisce in un sistema unitario di tutele divisionali, in stretto coordinamento con altri articoli del codice civile. Con l'art. 757 c.c. condivide la logica della tutela del coerede assegnatario: l'effetto dichiarativo retroattivo crea una presunzione di proprietà esclusiva ex tunc, ma se la realtà giuridica smentisce tale presunzione (evizione per causa anteriore), gli artt. 758-759 c.c. ripristinano l'equilibrio mediante garanzia mutuale.
Con l'art. 758 c.c. l'art. 759 c.c. forma un binomio inscindibile: il primo enuncia il principio della garanzia reciproca; il secondo ne disciplina le modalità di calcolo e attuazione. Né l'uno né l'altro può operare separatamente: si tratta di norme complementari che devono essere applicate congiuntamente.
Con gli artt. 754 e 755 c.c., infine, l'art. 759 c.c. condivide la logica della mutualizzazione del rischio di insolvenza tra coeredi solventi. La somiglianza tra il meccanismo dell'art. 755 c.c. (insolvenza nel debito ipotecario) e quello dell'art. 759, comma 2, c.c. (insolvenza nella garanzia per evizione) è particolarmente evidente: in entrambi i casi, il legislatore ha previsto una ridistribuzione tra solventi del peso dell'insolvenza, in coerenza con principi di equità sostanziale.
Caso pratico
Tizio muore lasciando quattro figli — Caio, Sempronio, Mevia e Filana — con quote uguali di un quarto ciascuno. La divisione, perfezionata nel marzo 2022, assegna a ciascuno un immobile del valore di 100.000 euro (totale asse: 400.000 euro). Nel 2024, Sempronio subisce evizione parziale sull'immobile assegnatogli, perdendo un terzo del bene per causa anteriore alla divisione (usucapione di terzo confinante). Al momento dell'evizione, il valore del bene perduto è stimato in 50.000 euro (per effetto della rivalutazione di mercato).
Applicando l'art. 759 c.c., il valore di 50.000 euro deve essere ripartito tra tutti i coeredi in proporzione del valore dei loro beni al tempo dell'evizione. Si supponga che, al 2024, i quattro immobili abbiano i seguenti valori: Caio 120.000, Sempronio (al netto dell'evizione) 100.000, Mevia 110.000, Filana 90.000. Tale ripartizione tiene conto del valore attuale dei beni, ma considera lo stato al tempo della divisione (quando tutti gli immobili valevano 100.000 e ognuno aveva un quarto dell'asse).
La ripartizione del danno avviene in proporzione: ciascuno contribuisce per circa 12.500 euro (un quarto di 50.000), oppure secondo proporzioni leggermente diverse se si applica un calcolo strettamente proporzionale ai valori attuali. Supponiamo, per semplicità, che la quota sia di un quarto ciascuno: Sempronio sopporta 12.500 euro come quota propria (in qualità di coerede evittato che pure partecipa alla garanzia, come tutti gli altri), e riceve da Caio, Mevia e Filana 12.500 euro ciascuno, per un totale di 37.500 euro di indennizzo. Il pregiudizio netto residuo di Sempronio è di 12.500 euro, in coerenza con il principio di mutualizzazione.
Si supponga ora che Filana sia insolvente: i suoi 12.500 euro non possono essere recuperati. Per effetto dell'art. 759, comma 2, c.c., la quota di Filana viene ridistribuita tra Sempronio, Caio e Mevia: ciascuno sopporta ulteriori 4.166 euro circa (un terzo di 12.500). Caio e Mevia pagano quindi 16.666 euro ciascuno (12.500 + 4.166), mentre Sempronio riceve da loro 33.332 euro complessivi e sopporta personalmente 16.666 euro (12.500 + 4.166 come quota dell'insolvenza). Il danno netto residuo di Sempronio sale così a 16.666 euro, ma il rischio di insolvenza di Filana viene mutualizzato anziché ricadere interamente sui solventi diversi dall'evittato.
Domande frequenti
Come si calcola il valore del bene evitto ai fini della garanzia?
Il valore è calcolato al momento dell'evizione, non a quello della divisione. La scelta garantisce l'attualità del risarcimento, evitando che oscillazioni di mercato pregiudichino il coerede leso. Si tiene tuttavia conto dello stato dei beni al tempo della divisione, per escludere dalla stima eventuali miglioramenti o deterioramenti sopravvenuti per opera di un coerede.
Su quale base si ripartisce il valore del bene evitto tra i coeredi?
In proporzione del valore dei beni attribuiti a ciascun coerede al tempo dell'evizione, tenuto conto dello stato in cui si trovavano al tempo della divisione. La formula combina attualità della stima (valore al tempo dell'evizione) e rilevanza dello stato originario (stato alla divisione), in un equilibrio raffinato di criteri.
Cosa accade se uno dei coeredi obbligati alla garanzia è insolvente?
Ai sensi dell'art. 759, comma 2, c.c., la sua parte è ripartita tra il coerede evittato e tutti gli altri coeredi solventi. Si realizza una mutualizzazione del rischio di insolvenza, in cui anche il coerede leso sopporta parte del rischio, in coerenza con la sua partecipazione alla comunione ereditaria.
Il coerede evittato sopporta sempre una quota del danno, anche con coeredi solventi?
Sì. La garanzia opera tra tutti i coeredi in proporzione delle quote: ciascun coerede, compreso l'evittato, contribuisce alla copertura del danno secondo la propria proporzione. Il pregiudizio non viene quindi traslato integralmente sugli altri, ma è mutualizzato in coerenza con la logica di solidarietà divisionale.
Come si distingue la garanzia ex artt. 758-759 c.c. dalla garanzia per evizione nella vendita?
La garanzia tra coeredi opera mutualmente tra tutti i partecipanti alla divisione, in proporzione delle quote, e si fonda sull'esigenza di equilibrio divisionale. La garanzia per evizione nella vendita (artt. 1483-1486 c.c.) opera invece tra venditore e compratore, con criteri di calcolo diversi (ancorati al prezzo pagato) e con presupposti propri della causa onerosa del contratto di vendita.