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Art. 708 c.c. Disaccordo tra più esecutori testamentari
In vigore
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
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In sintesi
Inquadramento dell'art. 708 c.c. e finalità della norma
L'articolo 708 del Codice Civile interviene a regolare un'evenienza tutt'altro che teorica nella prassi successoria: il disaccordo tra più esecutori testamentari chiamati ad agire collegialmente. Quando il testatore nomina una pluralità di esecutori imponendo loro l'agire congiunto, può accadere che su singoli atti dell'ufficio – la vendita di un immobile, la riscossione di un credito, l'esecuzione di un legato, la divisione tra eredi – si manifestino divergenze di opinione tali da paralizzare la gestione. La norma offre la soluzione: l'autorità giudiziaria provvede, evitando lo stallo e garantendo l'attuazione della volontà testamentaria.
La disposizione si inserisce nella più ampia disciplina dell'ufficio esecutorio (artt. 700-712 c.c.) e presuppone l'art. 700, comma 3, c.c., a tenore del quale, in caso di pluralità di esecutori, costoro operano congiuntamente, salva diversa disposizione del testatore. È proprio la regola dell'azione congiunta a generare il problema che l'art. 708 c.c. risolve.
La ratio: tutela dell'efficienza dell'ufficio e della volontà testamentaria
La ratio dell'art. 708 c.c. si coglie pienamente alla luce di due esigenze: da un lato, assicurare l'efficienza dell'ufficio esecutorio, evitando che il dissenso interno tra esecutori produca paralisi gestoria a danno dell'eredità, dei creditori, dei legatari e degli eredi; dall'altro, attuare comunque la volontà del testatore, che ha designato più esecutori proprio per garantire un controllo reciproco, ma non per legittimare il blocco delle attività.
Il legislatore ha optato per una soluzione eteronoma: anziché rimettere la decisione alla maggioranza degli esecutori (regola tipica di organi collegiali societari), ha investito il giudice del potere decisorio. La scelta è coerente con la natura dell'ufficio esecutorio, ufficio di diritto privato a carattere fiduciario: il giudice non si sostituisce agli esecutori nell'esercizio ordinario delle funzioni, ma interviene puntualmente sui singoli atti contestati, fungendo da arbitro terzo e imparziale.
Il procedimento di volontaria giurisdizione e l'audizione degli eredi
L'art. 708 c.c. non specifica il rito applicabile. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ricondurre il procedimento al modello della volontaria giurisdizione disciplinato dagli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile: l'istanza è proposta da uno degli esecutori in dissenso (o da entrambi/tutti, congiuntamente disaccordi) mediante ricorso al giudice competente, ordinariamente il tribunale del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 456 c.c.).
L'audizione degli eredi è prevista «se occorre»: la formula attribuisce al giudice un'ampia discrezionalità nel valutare l'opportunità del contraddittorio con gli eredi, in funzione della rilevanza dell'atto controverso e dell'incidenza sui loro diritti. Quando l'atto involga decisioni patrimoniali di rilievo o coinvolga direttamente la sfera degli eredi (es. consegna di beni, divisione, vendita di beni ereditari), l'audizione si impone come naturale completamento del contraddittorio; in casi minori, di mera amministrazione, il giudice può ritenerla superflua.
Caso pratico: la pluralità di esecutori nominati da Tizio
Tizio, imprenditore vedovo, nomina con testamento pubblico due esecutori testamentari – il commercialista Caio e l'avvocato Sempronio – prescrivendo loro l'azione congiunta. L'asse ereditario comprende un'azienda individuale, un portafoglio mobiliare di rilevante valore e un immobile di pregio. Alla morte di Tizio, gli eredi (i figli Mevia e Filano) chiedono la liquidazione dell'azienda; Caio ritiene che convenga proseguire l'attività per qualche mese per non disperderne il valore di avviamento, Sempronio propende per la vendita immediata a un'offerta già pervenuta.
Il disaccordo si protrae; nessuno dei due esecutori può agire da solo, attesa la prescrizione testamentaria di operare congiuntamente. Sempronio propone allora ricorso ex art. 708 c.c. al tribunale del luogo di apertura della successione, esponendo il dissenso e le rispettive argomentazioni. Il giudice, ritenuto opportuno il contraddittorio attesa l'incidenza sull'asse ereditario, sente anche gli eredi Mevia e Filano (i quali manifestano preferenza per la cessione immediata, valutate le condizioni dell'offerta). Acquisita la documentazione contabile e la perizia di stima, il giudice emette decreto autorizzando la vendita immediata, con motivazione fondata sulla congruità del prezzo offerto e sull'esigenza di non esporre l'eredità ai rischi di gestione protratta.
Effetti del provvedimento e coordinamento normativo
Il provvedimento del giudice ex art. 708 c.c. ha natura autorizzativa e integrativa: sostituisce il consenso dell'esecutore dissenziente, consentendo l'attuazione dell'atto. Gli esecutori restano tuttavia responsabili dell'esecuzione materiale dell'atto secondo la diligenza richiesta dal loro ufficio (art. 709 c.c.); il provvedimento giudiziale non li esonera dalla responsabilità per scelte gestorie diverse da quelle imposte dal giudice. La responsabilità solidale degli esecutori per la gestione comune (art. 709, comma 3, c.c.) permane nei limiti dell'azione conforme al provvedimento.
Il decreto è reclamabile alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c., con termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione. Si discute in dottrina se sia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.: l'orientamento prevalente lo esclude trattandosi di provvedimento di natura gestoria privo di carattere decisorio in senso proprio. Sotto il profilo del coordinamento sistematico, l'art. 708 c.c. va letto con: l'art. 700 c.c. sulla nomina e pluralità di esecutori; l'art. 709 c.c. sul rendiconto e la responsabilità; gli artt. 737 ss. c.p.c. sul rito della volontaria giurisdizione.
Domande frequenti
Cosa accade se due esecutori sono in disaccordo?
Provvede l'autorità giudiziaria, che decide sull'atto controverso sentiti, se occorre, gli eredi (art. 708 c.c.). Il giudice opera nelle forme della volontaria giurisdizione ex artt. 737 ss. c.p.c.
Chi può presentare il ricorso al giudice?
Uno qualsiasi degli esecutori in dissenso, o anche tutti congiuntamente quando concordano nel rimettere la decisione al giudice. Il ricorso si propone al tribunale del luogo di apertura della successione.
L'audizione degli eredi è obbligatoria?
No, è prevista «se occorre»: il giudice la dispone con valutazione discrezionale, alla luce della rilevanza dell'atto e dell'incidenza sulla sfera degli eredi. In atti di rilievo è di prassi sempre attuata.
Il provvedimento del giudice è impugnabile?
Sì, mediante reclamo alla corte d'appello entro dieci giorni ai sensi dell'art. 739 c.p.c. Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è generalmente escluso dalla giurisprudenza.
Cosa cambia se il testatore ha previsto la regola maggioritaria?
Se il testatore dispone diversamente (es. decisione a maggioranza), tale previsione prevale sull'azione congiunta. L'art. 708 c.c. opera solo quando permane il disaccordo paralizzante secondo la regola scelta.