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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 685 c.c. Effetti del ritiro del testamento segreto

In vigore

Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.

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In sintesi

  • Il ritiro del testamento segreto dal notaio o dall'archivista non comporta automaticamente revoca se la scheda può valere come testamento olografo.
  • La norma realizza il principio di conservazione dell'atto testamentario (conversione formale ex art. 607 c.c.).
  • Requisiti per la conversione: scheda autografa, datata e sottoscritta dal testatore (artt. 602 e 606 c.c.).
  • Se la scheda manca dei requisiti dell'olografo, il ritiro importa revoca del testamento segreto.
  • La norma tutela la volontà testamentaria evitando che difetti formali sopravvenuti facciano cadere disposizioni di ultima volontà ancora attuali.

Il testamento segreto e il suo ritiro

Il testamento segreto (artt. 604-606 c.c.) è una forma testamentaria a metà strada tra l'olografo e il pubblico: la scheda è scritta dal testatore (o da terzi e dal testatore sottoscritta) e poi consegnata in busta sigillata al notaio per la custodia. L'art. 685 c.c. disciplina le conseguenze del ritiro della scheda dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui è depositata. La regola generale sarebbe quella della revoca: il ritiro fa cessare la custodia notarile e implica una manifestazione concludente del testatore di non avvalersi più della forma segreta. Tuttavia il legislatore ha previsto un'eccezione fondamentale a tutela del favor testamenti.

Il principio di conservazione

L'art. 685 c.c. stabilisce che il ritiro non importa revocazione quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo. La norma realizza un meccanismo di conversione formale dell'atto: se la scheda contenuta nella busta presenta tutti i requisiti dell'olografo (autografia integrale, data, sottoscrizione del testatore — artt. 602 e 606 c.c.), il documento sopravvive come testamento olografo anche dopo il ritiro. La ratio è preservare la volontà testamentaria sostanziale rinunciando a un mero rigorismo formale.

Coordinamento con l'art. 607 c.c.

La disciplina si coordina strettamente con l'art. 607 c.c., che disciplina la nullità per difetto di forma del testamento segreto e contempla un meccanismo analogo di conversione: il testamento segreto nullo come tale vale come olografo se ne ha i requisiti. L'art. 685 c.c. estende lo stesso principio al caso del ritiro volontario della scheda, dimostrando la coerenza sistematica della disciplina codicistica nel privilegiare la sopravvivenza della volontà testamentaria.

Caso pratico

Tizio nel 2015 deposita presso il notaio Caio una busta sigillata contenente il proprio testamento segreto, scritto interamente di proprio pugno, datato e sottoscritto. Nel 2023 Tizio si reca dal notaio e ritira la busta. Tizio muore nel 2024 senza redigere altri testamenti. Gli eredi rinvengono la busta intatta nella cassaforte di casa. Aprendola, si trova la scheda autografa, datata e sottoscritta. Ai sensi dell'art. 685 c.c., il ritiro non ha importato revoca: la scheda può valere come testamento olografo. Le disposizioni in essa contenute restano efficaci e regolano la successione di Tizio. Diverso esito si avrebbe se la scheda fosse stata dattiloscritta o priva di data: in tal caso, mancando i requisiti dell'olografo, il ritiro avrebbe comportato revoca e si sarebbe aperta la successione legittima.

Profili pratici e probatori

Il notaio o l'archivista cui è chiesta la restituzione della scheda redige normalmente un verbale di restituzione, atto a documentare il ritiro. Tale verbale è elemento probatorio importante in caso di controversia sull'efficacia del testamento. Gli eredi che intendano far valere la conversione devono dimostrare in giudizio l'integrale autografia, la presenza della data e della sottoscrizione del testatore sulla scheda ritirata.

Domande frequenti

Ritirare il testamento segreto dal notaio significa sempre revocarlo?

No. L'art. 685 c.c. prevede che il ritiro non importi revoca se la scheda testamentaria, una volta estratta dalla busta, presenta i requisiti per valere come testamento olografo (autografia, data, sottoscrizione del testatore).

Quali sono i requisiti perché la scheda valga come testamento olografo?

Ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., la scheda deve essere scritta per intero di pugno dal testatore, datata e sottoscritta. Mancando anche uno solo di questi elementi, la conversione non opera e il ritiro comporta revoca.

Cosa succede se la scheda del testamento segreto era dattiloscritta?

Il testamento dattiloscritto non può valere come olografo, perché l'art. 602 c.c. richiede l'autografia integrale. In tal caso il ritiro dall'archivio notarile comporta revoca e si apre la successione legittima salvo altre disposizioni di ultima volontà.

Chi deve provare che la scheda ritirata vale come olografo?

L'onere della prova grava sull'erede o legatario che intende far valere le disposizioni della scheda: dovrà dimostrare in giudizio i requisiti di autografia, data e sottoscrizione.

Il ritiro del testamento pubblico segue la stessa disciplina?

No. Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) non è suscettibile di ritiro materiale da parte del testatore: l'originale resta presso il notaio come atto pubblico. La revoca avviene esclusivamente con le forme dell'art. 680 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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