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Art. 487 c.c. Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni
In vigore
di beni Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
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In sintesi
Il chiamato all'eredità che non ha ancora il possesso di beni ereditari può accettare con beneficio d'inventario in qualunque momento entro la prescrizione decennale del diritto di accettare, ma deve completare l'inventario entro tre mesi dalla dichiarazione.
Ratio e ambito applicativo
L'articolo 487 c.c. disciplina una delle ipotesi fondamentali di accettazione con beneficio d'inventario: quella del chiamato che non è nel possesso di beni ereditari. La ratio è chiara — chi non gestisce materialmente i beni del defunto non ha l'urgenza del possessore (disciplinato dall'art. 485 c.c.) di fare l'inventario in tempi brevissimi, ma deve pur sempre formalizzare la propria scelta entro un termine ragionevole. La norma si colloca nel sistema degli artt. 484-500 c.c., che regolano nel dettaglio le modalità e gli effetti del beneficio d'inventario.
Meccanismo: dichiarazione e inventario
Il procedimento si articola in due fasi distinte. La prima è la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, che deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (artt. 484, 519 c.c.). La seconda è il compimento dell'inventario entro tre mesi dalla dichiarazione: l'inventario deve essere redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Il tribunale può concedere una proroga del termine su istanza motivata del chiamato. Mancando l'inventario nel termine — o nella proroga concessa — il chiamato perde il beneficio e diventa erede puro e semplice (art. 487 comma 2 c.c.), con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità illimitata per i debiti ereditari.
Differenza con l'art. 485 c.c.
La disciplina dell'art. 487 si distingue nettamente da quella dell'art. 485 c.c., che riguarda il chiamato possessore di beni ereditari. Quest'ultimo è soggetto a un termine più breve e automaticamente decadente: deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (o dal sopravvenuto possesso) e, se non vi provvede, decade dal beneficio ope legis senza necessità di dichiarazione previa. Nel caso dell'art. 487, invece, il chiamato non possessore ha una finestra temporale molto più ampia (fino alla prescrizione decennale del diritto di accettare), ma una volta fatta la dichiarazione deve rispettare i tre mesi per l'inventario.
Conseguenze della decadenza
La decadenza dal beneficio d'inventario per mancato rispetto del termine dell'inventario produce l'effetto di trasformare retroattivamente l'accettazione da beneficiata in pura e semplice. L'erede puro e semplice risponde dei debiti ereditari ultra vires hereditatis, cioè anche con il proprio patrimonio personale (art. 490 c.c. a contrario). È un effetto particolarmente grave nei casi di eredità con passività rilevanti o incerte. Per questa ragione il chiamato che teme debiti occulti dovrebbe attivarsi tempestivamente nella redazione dell'inventario dopo la dichiarazione.
Coordinamento normativo
L'art. 487 va letto in connessione con l'art. 485 c.c. (chiamato possessore), l'art. 484 c.c. (forma della dichiarazione), l'art. 490 c.c. (effetti del beneficio), l'art. 481 c.c. (termine giudiziale per deliberare) e l'art. 488 c.c. (termine fissato dall'autorità giudiziaria). Sul piano procedimentale rileva anche l'art. 769 c.p.c. per la redazione dell'inventario.
Domande frequenti
Entro quando il chiamato non possessore può accettare con beneficio d'inventario?
Può farlo in qualsiasi momento fino alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità, che si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.). Non vi è un termine anticipato come per il chiamato possessore di beni ereditari.
Cosa succede se il chiamato fa la dichiarazione ma non completa l'inventario nei tre mesi?
Decade dal beneficio d'inventario e diventa erede puro e semplice, con responsabilità illimitata per i debiti ereditari anche oltre il valore dei beni ricevuti. Il tribunale può concedere una proroga su istanza motivata.
Qual è la differenza tra l'art. 487 e l'art. 485 c.c.?
L'art. 485 riguarda il chiamato che è già nel possesso di beni ereditari: deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (o dal sopravvenuto possesso) senza necessità di dichiarazione previa. L'art. 487 riguarda chi non è in possesso: ha più tempo per decidere ma deve fare prima la dichiarazione e poi l'inventario entro tre mesi da essa.
L'inventario deve essere redatto personalmente dal chiamato?
No. L'inventario è un atto formale redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente (ufficiale giudiziario in alcuni casi). Il chiamato partecipa alla procedura ma non è tenuto a redigerlo personalmente.
Il tribunale può prorogare il termine di tre mesi per fare l'inventario?
Sì. L'art. 487 c.c. prevede espressamente che il termine di tre mesi può essere prorogato dal tribunale su istanza del chiamato. La proroga è discrezionale e richiede una giustificazione: difficoltà nell'individuare i beni, complessità della situazione patrimoniale, ecc.