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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 488 c.c. Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

In vigore

dall'autorità giudiziaria Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice. L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

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In sintesi

  • Se il giudice ha fissato un termine all'erede per deliberare ex art. 481 c.c., entro quel termine il chiamato deve compiere sia la dichiarazione sia l'inventario.
  • Se fa solo la dichiarazione senza l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
  • Se non fa nessuna dichiarazione entro il termine, è considerato rinunciante (art. 481 c.c.).
  • La norma coordina il termine giudiziale con le regole del beneficio d'inventario.

Quando l'autorità giudiziaria ha fissato un termine al chiamato per deliberare sull'accettazione ex art. 481 c.c., entro tale termine il chiamato non possessore deve compiere sia la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario sia l'inventario stesso.

Ratio e contesto

L'art. 488 c.c. risolve un potenziale conflitto di disciplina tra il regime ordinario del beneficio d'inventario per il chiamato non possessore (art. 487 c.c.) e il meccanismo del termine giudiziale ex art. 481 c.c. L'art. 481 c.c. consente ai soggetti interessati (creditori ereditari, legatari, altri chiamati) di ottenere dal tribunale la fissazione di un termine al chiamato silenzioso affinché si pronunci sull'accettazione o rinuncia. In questa situazione, il chiamato non possessore non può più avvalersi del lungo termine dell'art. 487 (fino alla prescrizione decennale): deve comprimere tutto il procedimento — dichiarazione + inventario — nel termine giudiziale assegnato.

Effetti della dichiarazione senza inventario

La norma introduce una conseguenza specifica: se il chiamato fa la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario entro il termine giudiziale, ma non completa l'inventario nello stesso termine, è automaticamente considerato erede puro e semplice. Questa sanzione è più rigida di quella del regime ordinario (art. 487): nell'art. 487, la mancanza dell'inventario entro tre mesi dalla dichiarazione produce la stessa conseguenza, ma il chiamato ha almeno tre mesi di margine aggiuntivi; qui, invece, tutto deve avvenire entro l'unico termine giudiziale. Il legislatore ha privilegiato la certezza dei rapporti successori, impedendo che il chiamato silenzioso — già sollecitato dall'autorità giudiziaria — prolunghi ulteriormente l'incertezza.

Effetti dell'assenza di dichiarazione

Se il chiamato non compie nessun atto entro il termine giudiziale — né dichiarazione né inventario — si applica l'art. 481 comma 2 c.c.: il chiamato è considerato rinunciante. Non si tratta di una rinuncia espressa ma di una rinuncia legale per inerzia. La rinuncia produce l'effetto di far subentrare i chiamati successivi (art. 522 c.c.).

Coordinamento normativo

L'art. 488 si coordina con l'art. 481 c.c. (termine per deliberare fissato dal giudice), con l'art. 487 c.c. (regime ordinario del chiamato non possessore) e con l'art. 484 c.c. (forma della dichiarazione). Si collega inoltre all'art. 485 c.c. per completare il quadro sistematico del beneficio d'inventario.

Domande frequenti

Se il giudice ha fissato un termine per deliberare, posso comunque usufruire dei tre mesi per l'inventario ex art. 487?

No. Quando il giudice ha fissato un termine ex art. 481 c.c., il chiamato deve compiere sia la dichiarazione sia l'inventario entro quel termine. Non si aggiungono tre mesi per l'inventario come nel regime ordinario.

Cosa succede se faccio la dichiarazione ma non l'inventario entro il termine giudiziale?

Sono considerato erede puro e semplice: rispondo dei debiti ereditari illimitatamente, anche con il mio patrimonio personale. La dichiarazione senza inventario equivale ad accettazione pura, per effetto dell'art. 488 c.c.

Chi può chiedere al giudice di fissare un termine al chiamato?

Possono chiederlo i creditori ereditari, i legatari, i chiamati in subordine e ogni altro interessato che abbia un interesse a conoscere rapidamente se il chiamato accetta o rinuncia (art. 481 c.c.).

Il chiamato che non si pronuncia entro il termine giudiziale rinuncia automaticamente?

Sì. Ai sensi dell'art. 481 c.c. richiamato dall'art. 488, il silenzio entro il termine giudiziale equivale a rinuncia. Non è necessario un atto formale di rinuncia.

L'art. 488 si applica anche al chiamato possessore di beni ereditari?

No. L'art. 488 riguarda specificamente il chiamato che non è nel possesso di beni ereditari. Per il chiamato possessore si applica l'art. 485 c.c., che ha una disciplina autonoma con termini stringenti sin dall'apertura della successione.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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