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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 460 c.c. Poteri del chiamato prima dell’accettazione

In vigore

Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Azioni possessorie: il chiamato può esercitare azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di averli materialmente presi in possesso.
  • Atti conservativi: può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea senza che ciò implichi accettazione tacita.
  • Vendita urgente: previa autorizzazione giudiziaria, può vendere i beni deperibili o costosi da conservare.
  • Limite: i poteri cessano se è stato nominato un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.).

Prima di decidere se accettare o rinunciare all'eredità, il chiamato può — e in certi casi deve — compiere atti conservativi e di vigilanza sui beni ereditari, senza che questo comporti accettazione tacita. Ma i suoi poteri si azzerano se il tribunale nomina un curatore dell'eredità giacente.

Ratio della norma

L'art. 460 c.c. risolve una tensione sistematica: da un lato il principio che l'eredità si acquista solo con l'accettazione (art. 459 c.c.) implica che fino all'accettazione il chiamato non è erede; dall'altro, i beni ereditari rischiano di deteriorarsi o perire se rimangono privi di gestione nel periodo tra la morte e l'accettazione. La norma consente al chiamato di proteggere il patrimonio ereditario senza vincolarsi all'accettazione, salvaguardando sia l'integrità dell'asse sia la sua libertà di scelta.

Azioni possessorie

Il primo comma attribuisce al chiamato la legittimazione ad esercitare le azioni possessorie (art. 1168 ss. c.c.) — reintegrazione nel possesso e manutenzione — a tutela dei beni ereditari, «senza bisogno di materiale apprensione». Normalmente le azioni possessorie spettano al possessore (art. 1168 c.c.); la norma crea una deroga per il chiamato, che può agire anche prima di aver preso contatto fisico con i beni. È una legittimazione straordinaria che protegge il patrimonio ereditario da turbative possessorie di terzi.

Atti conservativi e di amministrazione temporanea

Il chiamato può compiere atti conservativi (riparazioni urgenti, pagamento di bollette per evitare distacchi di utenze, rinnovo di assicurazioni), atti di vigilanza (sorveglianza dei beni, denunce alle autorità in caso di furti o danni) e atti di amministrazione temporanea (riscossione di canoni di locazione in scadenza, pagamento di imposte urgenti). Questi atti non costituiscono accettazione tacita ex art. 476 c.c., proprio perché la norma li qualifica come «atti conservativi» compatibili con la posizione del non-ancora-erede.

Vendita di beni urgenti

Per i beni deperibili (generi alimentari, merce a scadenza) o per quelli la cui conservazione implica un grave dispendio (animali da stalla, impianti industriali costosi), il chiamato può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria alla vendita. L'autorizzazione è necessaria per evitare che la vendita venga qualificata come accettazione tacita e per garantire la correttezza della liquidazione. Il ricavato entra nell'asse ereditario.

Il curatore dell'eredità giacente

Tutti i poteri descritti cessano quando il tribunale nomina un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c. La nomina avviene quando l'eredità è «giacente» — cioè nessun chiamato ha ancora accettato né è in possesso dei beni — su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. Il curatore subentra al chiamato nella gestione e rappresentanza dell'eredità, con poteri più ampi e soggetti a controllo giudiziario.

Connessioni con altre norme

L'art. 460 va letto con l'art. 459 (acquisto per accettazione), l'art. 461 (rimborso spese al chiamato rinunciante), l'art. 476 (accettazione tacita) e l'art. 528 (curatore dell'eredità giacente).

Domande frequenti

Se pago le spese condominiali dell'appartamento del defunto prima di decidere, sto accettando l'eredità?

No. Il pagamento di spese urgenti e conservative — come le spese condominiali — rientra negli atti conservativi dell'art. 460 c.c. e non costituisce accettazione tacita. Diverso sarebbe se vendessi l'appartamento o riscuotessi affitti come se fossi già proprietario: quello sì potrebbe essere accettazione tacita.

Posso agire in giudizio per difendere i beni del defunto se non ho ancora accettato?

Sì, per le azioni possessorie (reintegrazione, manutenzione del possesso). L'art. 460 c.c. attribuisce al chiamato la legittimazione a esercitarle anche senza aver preso fisicamente possesso dei beni e senza che questo implichi accettazione.

Cosa succede se c'è merce deperibile nell'azienda del defunto e io non ho ancora deciso?

Puoi chiedere al tribunale l'autorizzazione a venderla. L'art. 460 c.c. consente la vendita giudizialmente autorizzata di beni deperibili o troppo costosi da conservare. Il ricavato entra nell'asse ereditario e non costituisce accettazione tacita.

Cosa è il curatore dell'eredità giacente e quando viene nominato?

È un soggetto nominato dal tribunale (art. 528 c.c.) per gestire il patrimonio ereditario quando nessun chiamato ha ancora accettato. La nomina avviene su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. Con la nomina del curatore, i poteri del chiamato ex art. 460 cessano.

Se esercito un'azione possessoria a tutela di un bene ereditario, questo mi vincola ad accettare?

No. L'art. 460 c.c. attribuisce espressamente al chiamato questa legittimazione senza che produca accettazione. Le azioni possessorie sono considerate atti conservativi del patrimonio ereditario, compatibili con la posizione di chiamato non ancora erede.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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